CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 08523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del PG /t3 Motivi della decisione La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 31/3/2021 dal Tribunale di Roma, che, a seguito di giudizio definito con patteggiamento per il reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti con revoca della patente di guida. Nel ricorso si deduce carenza di motivazione in relazione agli artt. 589-bis, comma 1, cod. pen. e 222, comma 2, cod. strada, dichiarato illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 88/19. Lamenta la difesa l'errata applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, sanzione adottata in mancanza di totale motivazione nella sentenza di patteggiamento, con conseguente mancato rispetto dei principi stabiliti dal Giudice delle leggi. Il P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Occorre rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza n.88/19 del 20/2/2019, depositata in data 17/4/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. Si legge nella motivazione che "nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice". Il caso in esame rientra nelle ipotesi previste dall'intervento correttivo della Corte costituzionale, poiché non risultano contestate al ricorrente le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il giudice di merito ha abdicato al dovere motivazionale riguardante la scelta operata di revocare la patente di guida in luogo della sospensione. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 2 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]