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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 22160/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 067PRT7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avvdo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 34888/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminati il motivo dei ricorsi; Ritenuti i motivi inammissibili perchè non consentiti ai sensi dell'art. 448 bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 067PRT7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avvdo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 34888/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminati il motivo dei ricorsi; Ritenuti i motivi inammissibili perchè non consentiti ai sensi dell'art. 448 bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 22160/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris