CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04368/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34978-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Oggetto [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE R.G.N.34978/2019 Ud19/12/2025 CC rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimata - avverso la sentenza n. 745/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/05/2019 R.G.N. 296/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Luigi e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 745/2019 depositata in data 23/05/2019 dalla Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, con la quale è stato respinto l’appello avverso la sentenzan. 234/2016 del Tribunale di Lodi che, a sua volta, aveva respinto il ricorso in opposizione all’esecuzione spiegato dalla medesima società nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] diretto a far dichiarare l’illegittimità di una serie di cartelle e a chiederne l’annullamento ai sensi dell’art. 1, comma 540, della legge 228/2012. 2. Con il ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. di Luigi e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ha proposto tre motivi di impugnazione. L’[OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’[OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita con memoria ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa. 3. Con memoria depositata in via telematica in data 26/09/2024 la [OSCURATO:SOCIETA]. di Luigi e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ha rappresentato di aver aderito alla c.d. rottamazione quater di cui all’art. 1, commi 231 – 252, della legge 197/2022 e ha chiesto la sospensione del giudizio. 4. Dopo un rinvio a nuovo ruolo giustificato dal contrasto all’epoca esistente circa i provvedimenti da adottare sulla richiesta di sospensione del processo in costanza di adesione alla definizione agevolata ex l. 197/2022, la causa è stata trattata dal Collegio nella camera di consiglio del 19.12.2025. Ragioni della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Luigi e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione ha dedotto e dimostrato di aver aderito alla c.d. rottamazione quater di cui all’art. 1, commi 231 –252, della legge 197/2022 e in allegato alla memoria depositata in data 26/09/2024 ha documentato il pagamento delle prime cinque rate indicate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione nella comunicazione delle somme dovute n. AT 13590202301582389180 del 28/07/2023. 2. Va, tuttavia, rilevato che i carichi oggetto della istanza di definizione agevolata coincidono solo in parte con quelli oggetto del presente ricorso e, in special modo, solo con riguardo a due delle cartelle n.13520070029037018000 e n. 13520080013520250000, per le altre cartelle non è stata chiesta definizione agevolata. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene inopportuna la trattazione in sede camerale in relazione all’ordinanza Cass. 33032/2025 che ha appena rimesso all’udienza pubblica la questione circa l’applicabilità della causa di estinzione prevista dall’art. 12-bis del d.l. 84/2024 in caso di definizione agevolata di soltanto alcuni dei carichi oggetto del giudizio e cioè la medesima questione che viene in questo caso in rilievo. 4. Si dispone, pertanto, il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica. P.Q.M La Corte d ispone il rinvio a nuovo ruolo per la