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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2021

ECLI:EU:T:2021:864
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0556_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 dicembre 2021 – Cipro / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (GRILLOUMI) (causa T‑556/19) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GRILLOUMI – Marchi di certificazione nazionali denominativi anteriori ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Somiglianza dei servizi e dei prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 29‑31)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Complementarità dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 38, 40, 41)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo GRILLOUMI – Marchi denominativi ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 39, 42, 43, 45) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 maggio 2019 (procedimento R 1284/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Repubblica di Cipro e la [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 maggio 2019 (procedimento R 1284/2018‑4) è annullata. 2) L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica di Cipro. 3) [OSCURATO:PERSONA] AB sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0556_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 dicembre 2021 – Cipro / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (GRILLOUMI) (causa T‑556/19) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GRILLOUMI – Marchi di certificazione nazionali denominativi anteriori ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Somiglianza dei servizi e dei prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 29‑31) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Complementarità dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 38, 40, 41) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo GRILLOUMI – Marchi denominativi ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 39, 42, 43, 45) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 maggio 2019 (procedimento R 1284/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Repubblica di Cipro e la [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 maggio 2019 (procedimento R 1284/2018‑4) è annullata. 2) L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica di Cipro. 3) [OSCURATO:PERSONA] AB sopporterà le proprie spese.
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