Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2021
ECLI:EU:T:2021:864
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0556_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 dicembre 2021 – Cipro / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (GRILLOUMI)
(causa T‑556/19)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GRILLOUMI – Marchi di certificazione nazionali denominativi anteriori ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Somiglianza dei servizi e dei prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»
1.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 29‑31)
2.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Complementarità dei prodotti o dei servizi
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 38, 40, 41)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo GRILLOUMI – Marchi denominativi ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 39, 42, 43, 45)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 maggio 2019 (procedimento R 1284/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Repubblica di Cipro e la [OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 maggio 2019 (procedimento R 1284/2018‑4) è annullata.
2)
L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica di Cipro.
3)
[OSCURATO:PERSONA] AB sopporterà le proprie spese.