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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28334/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Considerato che il ricorso, nell'evocare vizi di motivazione della sentenza, avanza in realtà mere censure di fatto, tese a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del compendio probatorio di riferimento e per di più prive del compiuto confronto con l'effettivo apparato argomentativo del provvedimento, quando non intrinsecamente generiche.

La Corte territoriale ha infatti logicamente desunto la responsabilità dell'imputato dalle evidenze esposte in sentenza e non contestate nella loro oggettività dal ricorrente.

In particolare, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, non è in dubbio che al Giordano debba attribuirsi la paternità degli ultimi bilanci della fallita rinvenuti dal curatore, atteso che egli ha assunto la carica gestoria già nel marzo 2007.

La redazione dei bilanci presuppone l'esistenza dei libri e delle scritture contabili, fondandosi sui dati estraibili dalle medesime, che dunque legittimamente i giudici del merito hanno ritenuto essere stati trasmessi all'imputato dal precedente amministratore.

Altrettanto legittimamente la Corte ha ritenuto poi che la società sia rimasta attiva fino al 2010, visto che è stato insinuato al passivo un credito maturato in quell'anno, mentre è comunque irrilevante in quale anno sia effettivamente cessata l'attività imprenditoriale, atteso che comunque ciò non giustificherebbe l'omessa tenuta e conservazione della contabilità.

Ancora in maniera logica la sentenza ha desunto la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori dai dati dell'attivo contenuti nell'ultimo bilancio depositato, affermazione con la quale sostanzialmente il ricorso non si è confrontato.

Quanto infine all'assoluzione dell'imputato, pronunziata già in primo grado, per il concorrente reato di bancarotta impropria per operazioni dolose, manifestamente infondata è l'obiezione del ricorrente per cui la circostanza sarebbe logicamente incompatibile con la conferma della condanna per quello di bancarotta documentale, posto che la Corte territoriale non ha fondato sull'esistenza del primo reato la prova di quello per cui ancora si procede.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Considerato che il ricorso, nell'evocare vizi di motivazione della sentenza, avanza in realtà mere censure di fatto, tese a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del compendio probatorio di riferimento e per di più prive del compiuto confronto con l'effettivo apparato argomentativo del provvedimento, quando non intrinsecamente generiche. La Corte territoriale ha infatti logicamente desunto la responsabilità dell'imputato dalle evidenze esposte in sentenza e non contestate nella loro oggettività dal ricorrente. In particolare, contrariamente a quanto sostenuto con il ricorso, non è in dubbio che al Giordano debba attribuirsi la paternità degli ultimi bilanci della fallita rinvenuti dal curatore, atteso che egli ha assunto la carica gestoria già nel marzo 2007. La redazione dei bilanci presuppone l'esistenza dei libri e delle scritture contabili, fondandosi sui dati estraibili dalle medesime, che dunque legittimamente i giudici del merito hanno ritenuto essere stati trasmessi all'imputato dal precedente amministratore. Altrettanto legittimamente la Corte ha ritenuto poi che la società sia rimasta attiva fino al 2010, visto che è stato insinuato al passivo un credito maturato in quell'anno, mentre è comunque irrilevante in quale anno sia effettivamente cessata l'attività imprenditoriale, atteso che comunque ciò non giustificherebbe l'omessa tenuta e conservazione della contabilità. Ancora in maniera logica la sentenza ha desunto la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori dai dati dell'attivo contenuti nell'ultimo bilancio depositato, affermazione con la quale sostanzialmente il ricorso non si è confrontato. Quanto infine all'assoluzione dell'imputato, pronunziata già in primo grado, per il concorrente reato di bancarotta impropria per operazioni dolose, manifestamente infondata è l'obiezione del ricorrente per cui la circostanza sarebbe logicamente incompatibile con la conferma della condanna per quello di bancarotta documentale, posto che la Corte territoriale non ha fondato sull'esistenza del primo reato la prova di quello per cui ancora si procede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammend
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