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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 2021

Cassazione n. 06979/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone con la quale era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e C 20.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la vendita di 15 dosi di MDMA e 20 di anfetamina (capo a) e per detenzione a fini di spaccio di MDMA, crack e marjuana (capo b).

Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale, al diniego di riconoscimento del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla mancata esclusione della recidiva, e alla dosimetria della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente che ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) è anche diretto a richiedere una rivalutazione del fatto che non è consentita in questa sede.

4. La Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto responsabile l'imputato sulla scorta del testimoniale dell'acquirente, quanto al capo a) e sulla scorta del rinvenimento dello stupefacente occultato in un congelatore presso la sua abitazione unitamente al bilancino e ritagli tondi in cellophane, quanto al capo b), ed abbia escluso il fatto di lieve entità e ciò sulla scorta del rilevante peso ponderale e della diversa tipologia di sostanze stupefacenti detenute e cedute.

Contrariamente all'assunto difensivo non vi è stato alcun automatismo nell'esclusione del fatto lieve in presenza di detenzione di diverse tipologie di stupefacente, avendo dato rilievo al peso ponderale e alle circostanze dell'azione.

Quanto alla censura sulla ritenuta recidiva questa è stata proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità e come tale è inammissibile.

Infine, la censura in punto dosimetria della pena è connotata da genericità essendosi limitato il ricorrente ad affermazioni generiche circa la possibilità di irrogare una pena più mite, mentre le circostanze attenuanti generiche, di cui si lamenta il diniego, sono già stata riconosciute con giudizio di equivalenza sulla recidiva.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 novembre 2021 Il cons stensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone con la quale era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione e C 20.000 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la vendita di 15 dosi di MDMA e 20 di anfetamina (capo a) e per detenzione a fini di spaccio di MDMA, crack e marjuana (capo b). Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale, al diniego di riconoscimento del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, alla mancata esclusione della recidiva, e alla dosimetria della pena. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente che ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) è anche diretto a richiedere una rivalutazione del fatto che non è consentita in questa sede. 4. La Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha ritenuto responsabile l'imputato sulla scorta del testimoniale dell'acquirente, quanto al capo a) e sulla scorta del rinvenimento dello stupefacente occultato in un congelatore presso la sua abitazione unitamente al bilancino e ritagli tondi in cellophane, quanto al capo b), ed abbia escluso il fatto di lieve entità e ciò sulla scorta del rilevante peso ponderale e della diversa tipologia di sostanze stupefacenti detenute e cedute. Contrariamente all'assunto difensivo non vi è stato alcun automatismo nell'esclusione del fatto lieve in presenza di detenzione di diverse tipologie di stupefacente, avendo dato rilievo al peso ponderale e alle circostanze dell'azione. Quanto alla censura sulla ritenuta recidiva questa è stata proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità e come tale è inammissibile. Infine, la censura in punto dosimetria della pena è connotata da genericità essendosi limitato il ricorrente ad affermazioni generiche circa la possibilità di irrogare una pena più mite, mentre le circostanze attenuanti generiche, di cui si lamenta il diniego, sono già stata riconosciute con giudizio di equivalenza sulla recidiva. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 novembre 2021 Il cons stensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06979/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris