CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02288/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava l'istanza con la quale era stata richiesta l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alle misure dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, in relazione alla pena detentiva residua da espiare, pari a giorni otto, riportata in un provvedimento di cumulo in data 22 ottobre 2019. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che, come richiesto dalla difesa nel corso dell'udienza camerale, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare non luogo a provvedere in ordine all'istanza, avendo il condannato già interamente espiato l'indicata pena residua, in ragione della fungibilità della detenzione in custodia cautelare per altro titolo, per il cui computo era stata già avanzata una richiesta al Procuratore generale. Tale richiesta è stata poi accolta con provvedimento in data 1 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto esposto nel ricorso e documentato dagli atti allo stesso allegati dà conto che le invocate misure alternative alla quale si fa riferimento non potrebbero trovare applicazione, poiché riguardanti una pena della quale, dopo l'adozione del provvedimento impugnato, è stata riconosciuta l'intera espiazione. L'assenza della rappresentazione di un diverso interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione conduce già a rilevarne l'inammissibilità. Le censure, ad ogni modo, si oppongono, senza pertinenti spiegazioni, alla corretta esclusione dalle attribuzioni del Tribunale di sorveglianza della materia della determinazione della pena da eseguire secondo l'aggiornato computo ex art. 657 cod. proc. pen. Competenza, questa, rimessa al pubblico ministero e, nel caso di contestazione, alla cognizione funzionale del giudice dell'esecuzione. Si tratta, dunque, di censure comunque manifestamente infondate. 3. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il P