CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 08830/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIratOThWrgóà-Tres—eiLti — udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Torino, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riduceva a un anno e tre mesi di reclusione e 2.000 euro di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la decisione di primo grado che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in relazione all'assenza di causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, che, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C