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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39994/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANO a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 20.9.2018, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia assolutoria resa dal Tribunale di Monza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Era contestato all'imputata di avere, per colpa generica e specifica, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava su un velocipede che precedeva la Snnart condotta dalla imputata.

Alla stregua della contestazione la Russo, serbando una velocità non commisurata alle caratteristiche della strada e alle condizioni d'illuminazione, investiva il [OSCURATO:PERSONA], il quale procedeva nella stessa direzione di marcia della Russo, sulla strada provinciale "Mirazzano - [OSCURATO:PERSONA]", non illuminata e fuori dal centro abitato, in orario notturno, privo di giubbino o bretelle riflettenti e senza dispositivi di segnalazione visiva anteriori e posteriori.

La Corte d'appello confermava il verdetto assolutorio ritenendo, come il primo giudice, che l'investimento del velocipede presente sulla corsia di marcia della imputata, nelle circostanze dell'occorso, fosse da ritenersi inevitabile.

2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per Cassazione le costituite parti civili, lamentando quanto segue. 2.1 Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.; art. 141 cod. strada e 2054 cod. civ.

La sentenza assolutoria sarebbe stata emessa in palese violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., atteso che le parti civili costituite avevano proposto appello avverso la sentenza di assoluzione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ai fini della condanna dell'imputata al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ.

La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di assoluzione senza esprimere alcuna valutazione in ordine alle specifiche censure mosse con i motivi di gravame, attinenti al nesso di causalità tra la condotta e l'evento, continuando a pretermettere qualsiasi indicazione in relazione alla sussistenza dell'obbligo al risarcimento del danno in favore delle costituite parte civili.

In particolare nell'atto di appello si evidenziava come vi fosse un nesso di causalità tra la condotta dell'imputata e l'evento morte del [OSCURATO:PERSONA], sollecitando la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche al fine di una più pregante valutazione sul punto.

Nell'impugnata sentenza i giudici si sarebbero astenuti dal fornire argomentazioni che dessero conto delle richieste risarcitorie avanzate dalle costituite parti civili, benché fosse presente nel processo il responsabile civile "[OSCURATO:SOCIETA].", nei confronti del quale avrebbe fatto stato una valutazione 9 v in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta della Russo e la morte del sig. [OSCURATO:PERSONA] ai fini del risarcimento.

La Corte avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., come richiesto anche dal P.M. nell'atto di impugnazione, atteso che dai dati forniti dal consulente del Pubblico Ministero e dallo stesso consulente dell'imputata emergeva che la Russo avrebbe potuto, con i fari anabbaglianti, avvistare il velocipede a circa 40 metri e arrestare tempestivamente la marcia ove avesse mantenuto una velocità entro limiti consentiti in quel tratto di strada.

Tali circostanze avrebbero dovuto condurre la Corte d'appello di Milano ad effettuare una valutazione specifica sulla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di guida dell'imputata e l'evento morte del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente pronuncia in tema di risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

La Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con cui espressamente si chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. anche agli effetti civili.

Nell'atto di impugnazione si evidenziava come non fosse stata effettuata una completa e corretta valutazione degli elementi di prova presenti nel fascicolo dibattimentale, costituiti dalle dichiarazioni dei testimoni e dei consulenti tecnici.

Si lamentava come risultasse provata la responsabilità dell'imputata in ragione delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale: da tali testimonianze risultava che la predetta non procedeva ad una velocità adeguata, che non era imprevedibile la presenza di motocicli e/o velocipedi sui margini esterni della carreggiata.

Tutto ciò appariva evidente dai dati forniti dal consulente del Pubblico Ministero e dallo stesso consulente dell'imputata, che avevano sostenuto che la conducente della Smart avrebbe potuto, con i fari anabbaglianti, avvistare il velocipede a circa 40 metri e, serbando una velocità contenuta entro i limiti consentiti nel tratto di strada (60 KM/H), tempestivamente arrestare la marcia.

Si lamentava come il Giudice di prime cure avesse operato un'analisi inadeguata delle deposizioni dei consulenti, sollecitando una nuova verifica da parte della Corte d'appello, che avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale per avere un contatto diretto - orale ed immediato- con le prove richieste, dovendo decidere sulla riforma della sentenza, anche solo nella prospettiva degli interessi civili.

L'ipotesi di obbligatorietà di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, introdotta dal legislatore con l'art. 1, comma 58, legge n. 103 del 23 giugno 2017, risponde alla necessità di ottemperare alla linea interpretativa tracciata dalla Corte Europea nel caso Dan c.

Moldavia, secondo cui il giudice d'appello non può riformare la sentenza assolutoria senza aver proceduto a rinnovare l'esame dei soggetti che in primo grado avevano reso dichiarazioni sui fatti del processo decisivi ai fini del giudizio assolutorio.

La legge 103/2017, che ha modificato l'art. 603 cod.proc.pen., introducendo una specifica fattispecie processuale, da cui scaturisce l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevede che, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen.).

Il meccanismo della rinnovazione obbligatoria così introdotto non può rimanere circoscritto ai soli casi in cui la Corte abbia in animo di modificare la sentenza di assoluzione, poiché in tal modo si finirebbe per creare uno strumento di anticipazione del giudizio a seconda che si disponga ovvero che non si disponga la rinnovazione.

Inoltre, il tenore letterale della norma non prevede che solo nell'ipotesi di riforma della sentenza la Corte di merito sia obbligata a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Sul punto la Suprema Corte ha affermato che l'uso del predicato verbale "dispone" lascia chiaramente intendere che l'attività istruttoria integrativa costituisce un obbligo per il Giudice del gravame nei casi in cui debba decidere in ordine all'appello dell'inquirente attinente alla "valutazione" della prova dichiarativa (Cass. Pen. Sez. 6, n. 10260 del 14.2.2019,).

Nel caso di specie la Corte d'appello di Milano, sollecitata dalle parti civili ad un'adeguata analisi delle dichiarazioni rese dal consulente del PM e della stessa imputata su specifici dati avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen., disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale prima di addivenire ad una qualunque decisione (In argomento si segnalano Sez. 6, n. 37592 del 11/6/2013, Manna, 256332; Sez. 4 n. 24098 del 22/3/2018 n.m.).

Sotto altro profilo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito come anche la deposizione del consulente tecnico o del perito rappresenti una prova dichiarativa.

Anche in tal caso, dunque, dovrà rispettarsi il regime di oralità e immediatezza, oltre che il principio del contraddittorio, già affermato dalla sentenza Dan c.

Moldavia, successivamente recepito dalle Sezioni Unite Dasgupta e Patalano.

Del resto, il Giudice del gravame, chiamato a valutare la possibilità di una reformatio in peius di una sentenza assolutoria, non può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati, già sentiti in dibattimento di primo grado, determinandosi, in caso contrario, una violazione del giusto processo ai sensi dell'art. 6 CEDU.Tenuto conto dell'obbligatorietà della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano sarebbe palesemente affetta da violazione di legge e difetto di motivazione, non avendo il collegio disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e non avendo effettuato alcuna valutazione in ordine alle censure mosse con i motivi di gravame in relazione alle statuizioni civili.

Benchè l'imputata [OSCURATO:PERSONA] sia stata assolta con la formula "perché il fatto non costituisce reato", decisione confermata dai giudici della Corte d'appello di Milano, sussisterebbe l'interesse dei ricorrenti ad impugnare la sentenza in oggetto.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n.40049 del 29.5.2008, Guerra, Rv. 240815, avevano risolto positivamente il quesito dell'impugnabilità della sentenza con la predetta formula, anche se priva di effetti preclusivi nel giudizio civile.

Nel caso di specie, la formula assolutoria utilizzata, alla luce dei principi giurisprudenziali appena richiamati, consente di ritenere sussistente il fatto storico contestato, cosicché il giudice del gravame avrebbe dovuto affermare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] e l'evento morte, che doveva conseguentemente condurre ad una pronuncia anche sulle richieste risarcitorie avanzate nell'interesse delle parti civili ricorrenti.

Nei termini di legge hanno rassegnato conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) il P.G. e la difesa dell'imputato.

Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La difesa dell'imputato ha presentato memoria chiedendo l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto i ricorsi devono essere rigettati.

2. Ragioni di ordine sistematico suggeriscono di invertire l'ordine delle questioni proposte.

E' preliminare rispetto ad ogni altro tema sollevato nel ricorso rimarcare come la parte civile possa impugnare la sentenza assolutoria che abbia prosciolto l'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

Sull'argomento si sono espresse le Sezioni Unite Guerra (Sez.

U, n. 40049 del 29/05/2008), non nnassimata sul punto, che, lungamente soffermandosi sulla questione, hanno evidenziato: «La parte civile ha dunque interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", che non abbia effetto preclusivo, al fine di ottenere l'affermazione di responsabilità per il fatto illecito perché chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall'inizio (cfr. Sez.

III, 15 aprile 1999, n. 6581, Lamanuzzi, m. 213840; Sez.

VI, 6 febbraio 2003, n. 13621, Valle, m. 227194; Sez.

V, 23 febbraio 2005, n. 15245, Na/esso, m. 232157)».

L'orientamento a favore della esistenza di un interesse ad impugnare della parte civile in caso di pronuncia assolutoria con la formula predetta si è ormai consolidato attraverso numerose pronunce tutte convergenti in ordine al risultato dell'ammissibilità dell'impugnazione, dovendosi intendere ormai superato il precedente orientamento di segno contrario (cfr. Sez. 5, n. 27318 del 07/03/2019, Rv. 276640 - 01:«Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione resa con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile nel processo penale dall'art. 576 cod. proc. pen., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall'inizio»; Sez. 5, n. 10369 del 06/02/2019, Rv. 276344 - 01; Sez. 2 - , n. 10638 del 30/01/2020, Rv. 278519 - 01; Sez. 4, n. 10114 del 21/11/2019 Ud. (dep. 16/03/2020 ) Rv. 278643 - 01; Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021 Ud. (dep. 15/04/2021 ) Rv. 281016 - 01).

2. L'aspetto sul quale deve dissentirsi riguarda l'applicazione che di tale principio la difesa propone in rapporto al caso che occupa, riguardante la possibilità che il giudice di appello, legittimamente investito dell'impugnazione della parte civile, avente ad oggetto una pronuncia assolutoria con la formula citata, debba pronunciarsi sulle richieste risarcitorie anche nel caso in cui abbia confermato l'assoluzione resa dal primo giudice.

Sul punto deve mantenersi fermo il principio in base al quale, ove intervenga l'assoluzione dell'imputato, il giudice non è tenuto a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, dovendo provvedere a tanto solo nel caso previsto dall'art.578 cod. proc. pen. (in argomento, sia pure nel diverso caso di responsabilità sanitaria cfr. Sez. 4, n. 8940 del 15/02/2019 Rv. 275217 - 01:"In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, è illegittima la sentenza che assolvendo l'imputato in applicazione dell'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189, condanni il responsabile civile al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita, perché, ad eccezione del caso previsto dall'art. 578 cod. proc. pen., il giudice penale può decidere sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile solo quando pronunci sentenza di condanna"; conformi Sez. 4, n. 5892 del 08/01/2019, Rv. 275120 - 01: "In caso di sentenza di primo grado di condanna relativa a un reato già abrogato, il giudice dell'impugnazione, nell'assolvere l'imputato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, perché di regola il giudice penale può pronunciarsi sull'azione civile solo nell'ipotesi di sentenza di condanna e l'impugnazione dell'imputato estende i suoi effetti alle statuizioni civili").

Pertanto, una volta confermata la sentenza assolutoria di primo grado, la Corte di merito non era tenuta ad esprimersi sugli interessi civili, sebbene nel giudizio si sia costituito il responsabile civile.

La costruzione della difesa non trova addentellati nell'ordinamento e nel diritto vivente.

3. La questione dell'obbligatoria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di doppia conforme pronuncia assolutoria è stata più volte esaminata dalla Corte di legittimità che ha negato tale interpretazione sia in caso di impugnazione del P.M., sia in caso d'impugnazione della parte civile (cfr. ex multis in relazione all'impugnazione della parte civile Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 02/01/2020, Rv. 278389 - 02 così massimata: «Il giudice di appello che intenda confermare la sentenza di assoluzione impugnata dalla parte civile, non valutando diversamente da quanto fatto dal primo giudice le prove dichiarative assunte, non ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., di rinnovare l'istruzione dibattimentale»; nello stesso senso, sia pure con riferimento all'appello promosso dal P.M. si vedano: Sez. 4 , n. 6501 del 26/01/2021, Rv. 281049 - 02: «Il giudice d'appello che confermi la sentenza di proscioglimento di primo grado impugnata dal pubblico ministero per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale in quanto tale obbligo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., va visto in stretta correlazione con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per condannare e non già per assolvere»; Sez. 5 n. 5716 del 08/07/2019, dep. 13/02/2020, Rv. 278322 - 01: «Nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, senza la previa rinnovazione della prova dichiarativa prospettata dal pubblico ministero appellante come decisiva e meritevole di diversa valutazione, non si configura la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che riguarda la sola ipotesi di ribaltamento "in peius" della decisione assolutoria; né può essere dedotta con il ricorso in cassazione una doglianza sui profili contenutistici della prova dichiarativa poiché questa, avendo ad oggetto un vizio della motivazione, risulta preclusa ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen.»).

In base all'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 58, legge 103/17, la rinnovazione è obbligatoria ove l'impugnazione del P.M. sia proposta «per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa».

In realtà, già prima della sua codificazione si riteneva doverosa la rinnovazione quale approdo di una cospicua evoluzione della giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema del ribaltamento del verdetto assolutorio e della reformatio in peius della sentenza di primo grado.

Deve ricordarsi in proposito che, anche prima degli interventi della Corte EDU nelle decisioni che hanno fatto seguito alla nota pronuncia Dan c.

Moldavia del 5 novembre 2011 (tra le quali Manolachi c.

Romania del 5 marzo 2013), la Corte di legittimità aveva elaborato l'orientamento che imponeva un particolare dovere di motivazione "rafforzata" incombente sul giudice di appello che intendeva affermare la responsabilità dell'imputato assolto in primo grado: nel solco di tale orientamento si colloca la pronuncia delle Sezioni unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 e, quanto alle Sezioni semplici, le ulteriori pronunce Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262542, Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella e altro, Rv. 2622261, Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo e altri, Rv. 256869, Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, dep. 2013, Berlingieri, Rv. 254275, Sez. 6, n. 22120 del 29/04/2009, Tatone e altri, Rv. 243946, che hanno ribadito unitariamente il principio della motivazione cosiddeta "rafforzata".

Ciò premesso il portato di tali sentenze non può non essere coniugato con il principio che l'affermazione di responsabilità deve essere pronunciata "al di là di ogni ragionevole dubbio", principio non operante in caso di doppia assoluzione.

A completamento della evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato la tematica in questione, si pongono le pronunce a Sezioni Unite "Troise" (Sez.

U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017, dep. 03/04/2018), "Pavan"( Sez.

U, n. 14426 del 28/01/2019) e, da ultimo, "Cremonini" (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021) che hanno segnato in via definitiva i confini entro i quali il giudice è obbligato alla rinnovazione alla luce della introduzione dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen.

Nella sentenza Troise, in cui le Sezioni unite erano state chiamate a risolvere il quesito dell'applicabilità dell'art. 603, corna 3-bis, cod. proc. pen. quando la condanna di prime cure venga riformata in assoluzione dal giudice d'appello, si era già precisata la necessità di una stretta interpretazione della norma in oggetto.

Ivi si legge: «L'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta.

Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis (41 giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"».

Nella sentenza Pavan, investita della questione della necessità di rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che provveda al ribaltamento del verdetto assolutorio, si è ribadito che la norma di cui all'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen.

«avendo evidente natura eccezionale rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, ed essendo, quindi, di stretta interpretazione - ha sì introdotto una nuova ipotesi di ammissione d'ufficio delle prove (art. 190, comma 2, cod. proc. pen.), ma l'ha disciplinata limitando l'obbligo ("dispone") di rinnovazione dell'istruttoria alle seguenti condizioni: a) che il soggetto impugnante sia il pubblico ministero (non, quindi, la parte civile); b) che oggetto dell'impugnazione sia una sentenza di condanna che il giudice di appello riformi in pejus (e non viceversa): in termini, Sez.

U. Troise; c) che i motivi di appello siano "attinenti alla valutazione della prova dichiarativa": dal che si desume la regola implicita secondo la quale il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria solo nel caso in cui intenda riformare in pejus la sentenza impugnata basandosi esclusivamente su una diversa valutazione - rispetto a quella effettuata dal primo giudice - della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività».

Con la sentenza Cremonini si è precisato che l'affermazione contenuta nella sentenza Pavan, secondo la quale l'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. è applicabile solo in caso di impugnazione del P.M., non autorizza a ritenere che, in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice di appello che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione non sia obbligato a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera determinante sull'esito della decisione.

In proposito nell'articolata motivazione si legge: «le stesse Sezioni Unite Pavan osservano che i lavori parlamentari che hanno portato all'introduzione del comma 3-bis nel corpo dell'art. 603 cod proc. pen. e la Relazione governativa esprimono, nel solco tracciato dalla Cort EDU e dalla giurisprudenza di legittimità con le citate sentenze Dasgupta e Patalano, la necessità di dare una "soluzione, a livello legislativo, alla problematica della modalità con la quale si deve tutelare il contraddittorio nell'ipotesi in cui sia appellata una sentenza di assoluzione".

È indubbio, infatti, che, relativamente a questa ipotesi, il contraddittorio deve essere implementato con il principio dell'oralità anche in appello, perché questo costituisce il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni».

Per questa via si giunge ad affermare che è ininfluente la circostanza che l'impugnazione sia stata proposta dal pubblico ministero piuttosto che dalla parte civile, posto che il nostro sistema processuale non prevede differenziazioni delle regole probatorie ai fini dell'accertamento della responsabilità penale e civile, nel contesto unitario del processo penale.

Si perviene quindi alla conclusione che il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile ed esclusivamente agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale.

In caso contrario, come si evince chiaramente dalle pronunce citate, ove la sentenza assolutoria di primo grado venga confermata in appello, non vi è nessun obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

Deve anche aggiungersi che la sentenza d'appello che si conformi a quella assolutoria di primo grado non necessita di un particolare rigore motivazionale, valendo tutta l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità in punto di c.d.

"doppia conforme" (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01).

4. Tutto ciò premesso, nel caso in esame la Corte distrettuale, nel confermare la pronuncia assolutoria, non ha operato alcuna diversa valutazione della prova dichiarativa, avendo interpretato le emergenze testimoniali in atti in senso conforme a quello del primo giudice.

Il passaggio nel quale la difesa afferma che la Corte di merito avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale poiché le parti civili avevano impugnato la sentenza assolutoria per motivi riguardanti l'interpretazione della prova dichiarativa è erronea, poiché tale obbligo, come ampiamente detto in precedenza, discende dalla riforma in peius della sentenza di primo grado determinata da una diversa valutazione di prove dichiarative decisive.

Nel merito la difesa propone una diversa interpretazione del contenuto delle testimonianze assunte.

E' d'uopo rilevare come il vizio lamentato non possa trovare ingresso in questa sede, essendo inibito alla Corte di legittimità procedere ad una rinnovata valutazione sull'attendibilità e sul valore dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione (Sez.

U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01:"L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali"; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01:«In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri»).

Il portato argomentativo della sentenza peraltro non consente d'individuare aspetti di manifesta illogicità e incoerenza nella giustificazione che sostiene la decisione adottata e neppure vuoti motivazionali, come lamentato dalla difesa.I giudici di merito hanno ritenuto inevitabile l'impatto con il ciclista, argomentando in modo logico la conclusione a cui sono pervenuti: la Russo viaggiava a velocità moderata, di molto inferiore al limite esistente sul tratto percorso; la vittima, vestita con abiti scuri, percorreva di sera una strada extraurbana, priva d'illuminazione, a bordo di una bicicletta sfornita di dispositivi luminosi; l'accertata torsione a destra della sella e l'inclinazione a sinistra della Smart condotta dalla Russo, in corrispondenza del restringimento della carreggiata, non consentivano di escludere che il [OSCURATO:PERSONA], virando a sinistra con la bicicletta, avesse costituito, in tali condizioni, un ostacolo improvviso ed inevitabile per la conducente della Smart.

Si tratta di valutazioni non censurabili in questa sede: gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del Giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (si veda in argomento, ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679, così massimata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANO a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 20.9.2018, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia assolutoria resa dal Tribunale di Monza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Era contestato all'imputata di avere, per colpa generica e specifica, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava su un velocipede che precedeva la Snnart condotta dalla imputata. Alla stregua della contestazione la Russo, serbando una velocità non commisurata alle caratteristiche della strada e alle condizioni d'illuminazione, investiva il [OSCURATO:PERSONA], il quale procedeva nella stessa direzione di marcia della Russo, sulla strada provinciale "Mirazzano - [OSCURATO:PERSONA]", non illuminata e fuori dal centro abitato, in orario notturno, privo di giubbino o bretelle riflettenti e senza dispositivi di segnalazione visiva anteriori e posteriori. La Corte d'appello confermava il verdetto assolutorio ritenendo, come il primo giudice, che l'investimento del velocipede presente sulla corsia di marcia della imputata, nelle circostanze dell'occorso, fosse da ritenersi inevitabile. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per Cassazione le costituite parti civili, lamentando quanto segue. 2.1 Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.; art. 141 cod. strada e 2054 cod. civ. La sentenza assolutoria sarebbe stata emessa in palese violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., atteso che le parti civili costituite avevano proposto appello avverso la sentenza di assoluzione dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ai fini della condanna dell'imputata al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di assoluzione senza esprimere alcuna valutazione in ordine alle specifiche censure mosse con i motivi di gravame, attinenti al nesso di causalità tra la condotta e l'evento, continuando a pretermettere qualsiasi indicazione in relazione alla sussistenza dell'obbligo al risarcimento del danno in favore delle costituite parte civili. In particolare nell'atto di appello si evidenziava come vi fosse un nesso di causalità tra la condotta dell'imputata e l'evento morte del [OSCURATO:PERSONA], sollecitando la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche al fine di una più pregante valutazione sul punto. Nell'impugnata sentenza i giudici si sarebbero astenuti dal fornire argomentazioni che dessero conto delle richieste risarcitorie avanzate dalle costituite parti civili, benché fosse presente nel processo il responsabile civile "[OSCURATO:SOCIETA].", nei confronti del quale avrebbe fatto stato una valutazione 9 v in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta della Russo e la morte del sig. [OSCURATO:PERSONA] ai fini del risarcimento. La Corte avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., come richiesto anche dal P.M. nell'atto di impugnazione, atteso che dai dati forniti dal consulente del Pubblico Ministero e dallo stesso consulente dell'imputata emergeva che la Russo avrebbe potuto, con i fari anabbaglianti, avvistare il velocipede a circa 40 metri e arrestare tempestivamente la marcia ove avesse mantenuto una velocità entro limiti consentiti in quel tratto di strada. Tali circostanze avrebbero dovuto condurre la Corte d'appello di Milano ad effettuare una valutazione specifica sulla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di guida dell'imputata e l'evento morte del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente pronuncia in tema di risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. La Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con cui espressamente si chiedeva la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. anche agli effetti civili. Nell'atto di impugnazione si evidenziava come non fosse stata effettuata una completa e corretta valutazione degli elementi di prova presenti nel fascicolo dibattimentale, costituiti dalle dichiarazioni dei testimoni e dei consulenti tecnici. Si lamentava come risultasse provata la responsabilità dell'imputata in ragione delle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale: da tali testimonianze risultava che la predetta non procedeva ad una velocità adeguata, che non era imprevedibile la presenza di motocicli e/o velocipedi sui margini esterni della carreggiata. Tutto ciò appariva evidente dai dati forniti dal consulente del Pubblico Ministero e dallo stesso consulente dell'imputata, che avevano sostenuto che la conducente della Smart avrebbe potuto, con i fari anabbaglianti, avvistare il velocipede a circa 40 metri e, serbando una velocità contenuta entro i limiti consentiti nel tratto di strada (60 KM/H), tempestivamente arrestare la marcia. Si lamentava come il Giudice di prime cure avesse operato un'analisi inadeguata delle deposizioni dei consulenti, sollecitando una nuova verifica da parte della Corte d'appello, che avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale per avere un contatto diretto - orale ed immediato- con le prove richieste, dovendo decidere sulla riforma della sentenza, anche solo nella prospettiva degli interessi civili. L'ipotesi di obbligatorietà di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, introdotta dal legislatore con l'art. 1, comma 58, legge n. 103 del 23 giugno 2017, risponde alla necessità di ottemperare alla linea interpretativa tracciata dalla Corte Europea nel caso Dan c. Moldavia, secondo cui il giudice d'appello non può riformare la sentenza assolutoria senza aver proceduto a rinnovare l'esame dei soggetti che in primo grado avevano reso dichiarazioni sui fatti del processo decisivi ai fini del giudizio assolutorio. La legge 103/2017, che ha modificato l'art. 603 cod.proc.pen., introducendo una specifica fattispecie processuale, da cui scaturisce l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevede che, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen.). Il meccanismo della rinnovazione obbligatoria così introdotto non può rimanere circoscritto ai soli casi in cui la Corte abbia in animo di modificare la sentenza di assoluzione, poiché in tal modo si finirebbe per creare uno strumento di anticipazione del giudizio a seconda che si disponga ovvero che non si disponga la rinnovazione. Inoltre, il tenore letterale della norma non prevede che solo nell'ipotesi di riforma della sentenza la Corte di merito sia obbligata a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che l'uso del predicato verbale "dispone" lascia chiaramente intendere che l'attività istruttoria integrativa costituisce un obbligo per il Giudice del gravame nei casi in cui debba decidere in ordine all'appello dell'inquirente attinente alla "valutazione" della prova dichiarativa (Cass. Pen. Sez. 6, n. 10260 del 14.2.2019,). Nel caso di specie la Corte d'appello di Milano, sollecitata dalle parti civili ad un'adeguata analisi delle dichiarazioni rese dal consulente del PM e della stessa imputata su specifici dati avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen., disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale prima di addivenire ad una qualunque decisione (In argomento si segnalano Sez. 6, n. 37592 del 11/6/2013, Manna, 256332; Sez. 4 n. 24098 del 22/3/2018 n.m.). Sotto altro profilo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito come anche la deposizione del consulente tecnico o del perito rappresenti una prova dichiarativa. Anche in tal caso, dunque, dovrà rispettarsi il regime di oralità e immediatezza, oltre che il principio del contraddittorio, già affermato dalla sentenza Dan c. Moldavia, successivamente recepito dalle Sezioni Unite Dasgupta e Patalano. Del resto, il Giudice del gravame, chiamato a valutare la possibilità di una reformatio in peius di una sentenza assolutoria, non può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati, già sentiti in dibattimento di primo grado, determinandosi, in caso contrario, una violazione del giusto processo ai sensi dell'art. 6 CEDU.Tenuto conto dell'obbligatorietà della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano sarebbe palesemente affetta da violazione di legge e difetto di motivazione, non avendo il collegio disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e non avendo effettuato alcuna valutazione in ordine alle censure mosse con i motivi di gravame in relazione alle statuizioni civili. Benchè l'imputata [OSCURATO:PERSONA] sia stata assolta con la formula "perché il fatto non costituisce reato", decisione confermata dai giudici della Corte d'appello di Milano, sussisterebbe l'interesse dei ricorrenti ad impugnare la sentenza in oggetto. Le Sezioni Unite, con la sentenza n.40049 del 29.5.2008, Guerra, Rv. 240815, avevano risolto positivamente il quesito dell'impugnabilità della sentenza con la predetta formula, anche se priva di effetti preclusivi nel giudizio civile. Nel caso di specie, la formula assolutoria utilizzata, alla luce dei principi giurisprudenziali appena richiamati, consente di ritenere sussistente il fatto storico contestato, cosicché il giudice del gravame avrebbe dovuto affermare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dall'imputata [OSCURATO:PERSONA] e l'evento morte, che doveva conseguentemente condurre ad una pronuncia anche sulle richieste risarcitorie avanzate nell'interesse delle parti civili ricorrenti. Nei termini di legge hanno rassegnato conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) il P.G. e la difesa dell'imputato. Il P.G. ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha presentato memoria chiedendo l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto i ricorsi devono essere rigettati. 2. Ragioni di ordine sistematico suggeriscono di invertire l'ordine delle questioni proposte. E' preliminare rispetto ad ogni altro tema sollevato nel ricorso rimarcare come la parte civile possa impugnare la sentenza assolutoria che abbia prosciolto l'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato". Sull'argomento si sono espresse le Sezioni Unite Guerra (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008), non nnassimata sul punto, che, lungamente soffermandosi sulla questione, hanno evidenziato: «La parte civile ha dunque interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", che non abbia effetto preclusivo, al fine di ottenere l'affermazione di responsabilità per il fatto illecito perché chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall'inizio (cfr. Sez. III, 15 aprile 1999, n. 6581, Lamanuzzi, m. 213840; Sez. VI, 6 febbraio 2003, n. 13621, Valle, m. 227194; Sez. V, 23 febbraio 2005, n. 15245, Na/esso, m. 232157)». L'orientamento a favore della esistenza di un interesse ad impugnare della parte civile in caso di pronuncia assolutoria con la formula predetta si è ormai consolidato attraverso numerose pronunce tutte convergenti in ordine al risultato dell'ammissibilità dell'impugnazione, dovendosi intendere ormai superato il precedente orientamento di segno contrario (cfr. Sez. 5, n. 27318 del 07/03/2019, Rv. 276640 - 01:«Sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione resa con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile nel processo penale dall'art. 576 cod. proc. pen., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall'inizio»; Sez. 5, n. 10369 del 06/02/2019, Rv. 276344 - 01; Sez. 2 - , n. 10638 del 30/01/2020, Rv. 278519 - 01; Sez. 4, n. 10114 del 21/11/2019 Ud. (dep. 16/03/2020 ) Rv. 278643 - 01; Sez. 4, n. 14194 del 18/03/2021 Ud. (dep. 15/04/2021 ) Rv. 281016 - 01). 2. L'aspetto sul quale deve dissentirsi riguarda l'applicazione che di tale principio la difesa propone in rapporto al caso che occupa, riguardante la possibilità che il giudice di appello, legittimamente investito dell'impugnazione della parte civile, avente ad oggetto una pronuncia assolutoria con la formula citata, debba pronunciarsi sulle richieste risarcitorie anche nel caso in cui abbia confermato l'assoluzione resa dal primo giudice. Sul punto deve mantenersi fermo il principio in base al quale, ove intervenga l'assoluzione dell'imputato, il giudice non è tenuto a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, dovendo provvedere a tanto solo nel caso previsto dall'art.578 cod. proc. pen. (in argomento, sia pure nel diverso caso di responsabilità sanitaria cfr. Sez. 4, n. 8940 del 15/02/2019 Rv. 275217 - 01:"In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, è illegittima la sentenza che assolvendo l'imputato in applicazione dell'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189, condanni il responsabile civile al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita, perché, ad eccezione del caso previsto dall'art. 578 cod. proc. pen., il giudice penale può decidere sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile solo quando pronunci sentenza di condanna"; conformi Sez. 4, n. 5892 del 08/01/2019, Rv. 275120 - 01: "In caso di sentenza di primo grado di condanna relativa a un reato già abrogato, il giudice dell'impugnazione, nell'assolvere l'imputato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, perché di regola il giudice penale può pronunciarsi sull'azione civile solo nell'ipotesi di sentenza di condanna e l'impugnazione dell'imputato estende i suoi effetti alle statuizioni civili"). Pertanto, una volta confermata la sentenza assolutoria di primo grado, la Corte di merito non era tenuta ad esprimersi sugli interessi civili, sebbene nel giudizio si sia costituito il responsabile civile. La costruzione della difesa non trova addentellati nell'ordinamento e nel diritto vivente. 3. La questione dell'obbligatoria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di doppia conforme pronuncia assolutoria è stata più volte esaminata dalla Corte di legittimità che ha negato tale interpretazione sia in caso di impugnazione del P.M., sia in caso d'impugnazione della parte civile (cfr. ex multis in relazione all'impugnazione della parte civile Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 02/01/2020, Rv. 278389 - 02 così massimata: «Il giudice di appello che intenda confermare la sentenza di assoluzione impugnata dalla parte civile, non valutando diversamente da quanto fatto dal primo giudice le prove dichiarative assunte, non ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., di rinnovare l'istruzione dibattimentale»; nello stesso senso, sia pure con riferimento all'appello promosso dal P.M. si vedano: Sez. 4 , n. 6501 del 26/01/2021, Rv. 281049 - 02: «Il giudice d'appello che confermi la sentenza di proscioglimento di primo grado impugnata dal pubblico ministero per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale in quanto tale obbligo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., va visto in stretta correlazione con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per condannare e non già per assolvere»; Sez. 5 n. 5716 del 08/07/2019, dep. 13/02/2020, Rv. 278322 - 01: «Nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, senza la previa rinnovazione della prova dichiarativa prospettata dal pubblico ministero appellante come decisiva e meritevole di diversa valutazione, non si configura la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che riguarda la sola ipotesi di ribaltamento "in peius" della decisione assolutoria; né può essere dedotta con il ricorso in cassazione una doglianza sui profili contenutistici della prova dichiarativa poiché questa, avendo ad oggetto un vizio della motivazione, risulta preclusa ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen.»). In base all'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 58, legge 103/17, la rinnovazione è obbligatoria ove l'impugnazione del P.M. sia proposta «per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa». In realtà, già prima della sua codificazione si riteneva doverosa la rinnovazione quale approdo di una cospicua evoluzione della giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema del ribaltamento del verdetto assolutorio e della reformatio in peius della sentenza di primo grado. Deve ricordarsi in proposito che, anche prima degli interventi della Corte EDU nelle decisioni che hanno fatto seguito alla nota pronuncia Dan c. Moldavia del 5 novembre 2011 (tra le quali Manolachi c. Romania del 5 marzo 2013), la Corte di legittimità aveva elaborato l'orientamento che imponeva un particolare dovere di motivazione "rafforzata" incombente sul giudice di appello che intendeva affermare la responsabilità dell'imputato assolto in primo grado: nel solco di tale orientamento si colloca la pronuncia delle Sezioni unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 e, quanto alle Sezioni semplici, le ulteriori pronunce Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262542, Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella e altro, Rv. 2622261, Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo e altri, Rv. 256869, Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, dep. 2013, Berlingieri, Rv. 254275, Sez. 6, n. 22120 del 29/04/2009, Tatone e altri, Rv. 243946, che hanno ribadito unitariamente il principio della motivazione cosiddeta "rafforzata". Ciò premesso il portato di tali sentenze non può non essere coniugato con il principio che l'affermazione di responsabilità deve essere pronunciata "al di là di ogni ragionevole dubbio", principio non operante in caso di doppia assoluzione. A completamento della evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato la tematica in questione, si pongono le pronunce a Sezioni Unite "Troise" (Sez. U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017, dep. 03/04/2018), "Pavan"( Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019) e, da ultimo, "Cremonini" (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021) che hanno segnato in via definitiva i confini entro i quali il giudice è obbligato alla rinnovazione alla luce della introduzione dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. Nella sentenza Troise, in cui le Sezioni unite erano state chiamate a risolvere il quesito dell'applicabilità dell'art. 603, corna 3-bis, cod. proc. pen. quando la condanna di prime cure venga riformata in assoluzione dal giudice d'appello, si era già precisata la necessità di una stretta interpretazione della norma in oggetto. Ivi si legge: «L'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali -, ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta. Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis (41 giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"». Nella sentenza Pavan, investita della questione della necessità di rinnovazione della prova peritale acquisita in forma dichiarativa da parte del giudice di appello che provveda al ribaltamento del verdetto assolutorio, si è ribadito che la norma di cui all'art. 603 comma 3-bis cod. proc. pen. «avendo evidente natura eccezionale rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, ed essendo, quindi, di stretta interpretazione - ha sì introdotto una nuova ipotesi di ammissione d'ufficio delle prove (art. 190, comma 2, cod. proc. pen.), ma l'ha disciplinata limitando l'obbligo ("dispone") di rinnovazione dell'istruttoria alle seguenti condizioni: a) che il soggetto impugnante sia il pubblico ministero (non, quindi, la parte civile); b) che oggetto dell'impugnazione sia una sentenza di condanna che il giudice di appello riformi in pejus (e non viceversa): in termini, Sez. U. Troise; c) che i motivi di appello siano "attinenti alla valutazione della prova dichiarativa": dal che si desume la regola implicita secondo la quale il giudice di appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria solo nel caso in cui intenda riformare in pejus la sentenza impugnata basandosi esclusivamente su una diversa valutazione - rispetto a quella effettuata dal primo giudice - della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività». Con la sentenza Cremonini si è precisato che l'affermazione contenuta nella sentenza Pavan, secondo la quale l'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. è applicabile solo in caso di impugnazione del P.M., non autorizza a ritenere che, in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice di appello che intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione non sia obbligato a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera determinante sull'esito della decisione. In proposito nell'articolata motivazione si legge: «le stesse Sezioni Unite Pavan osservano che i lavori parlamentari che hanno portato all'introduzione del comma 3-bis nel corpo dell'art. 603 cod proc. pen. e la Relazione governativa esprimono, nel solco tracciato dalla Cort EDU e dalla giurisprudenza di legittimità con le citate sentenze Dasgupta e Patalano, la necessità di dare una "soluzione, a livello legislativo, alla problematica della modalità con la quale si deve tutelare il contraddittorio nell'ipotesi in cui sia appellata una sentenza di assoluzione". È indubbio, infatti, che, relativamente a questa ipotesi, il contraddittorio deve essere implementato con il principio dell'oralità anche in appello, perché questo costituisce il metodo epistemologico più corretto ed idoneo a superare l'intrinseca contraddittorietà fra due sentenze che, pur sulla base dello stesso materiale probatorio, giungano ad opposte conclusioni». Per questa via si giunge ad affermare che è ininfluente la circostanza che l'impugnazione sia stata proposta dal pubblico ministero piuttosto che dalla parte civile, posto che il nostro sistema processuale non prevede differenziazioni delle regole probatorie ai fini dell'accertamento della responsabilità penale e civile, nel contesto unitario del processo penale. Si perviene quindi alla conclusione che il giudice d'appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile ed esclusivamente agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale. In caso contrario, come si evince chiaramente dalle pronunce citate, ove la sentenza assolutoria di primo grado venga confermata in appello, non vi è nessun obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. Deve anche aggiungersi che la sentenza d'appello che si conformi a quella assolutoria di primo grado non necessita di un particolare rigore motivazionale, valendo tutta l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità in punto di c.d. "doppia conforme" (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 4. Tutto ciò premesso, nel caso in esame la Corte distrettuale, nel confermare la pronuncia assolutoria, non ha operato alcuna diversa valutazione della prova dichiarativa, avendo interpretato le emergenze testimoniali in atti in senso conforme a quello del primo giudice. Il passaggio nel quale la difesa afferma che la Corte di merito avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale poiché le parti civili avevano impugnato la sentenza assolutoria per motivi riguardanti l'interpretazione della prova dichiarativa è erronea, poiché tale obbligo, come ampiamente detto in precedenza, discende dalla riforma in peius della sentenza di primo grado determinata da una diversa valutazione di prove dichiarative decisive. Nel merito la difesa propone una diversa interpretazione del contenuto delle testimonianze assunte. E' d'uopo rilevare come il vizio lamentato non possa trovare ingresso in questa sede, essendo inibito alla Corte di legittimità procedere ad una rinnovata valutazione sull'attendibilità e sul valore dei mezzi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01:"L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali"; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01:«In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri»). Il portato argomentativo della sentenza peraltro non consente d'individuare aspetti di manifesta illogicità e incoerenza nella giustificazione che sostiene la decisione adottata e neppure vuoti motivazionali, come lamentato dalla difesa.I giudici di merito hanno ritenuto inevitabile l'impatto con il ciclista, argomentando in modo logico la conclusione a cui sono pervenuti: la Russo viaggiava a velocità moderata, di molto inferiore al limite esistente sul tratto percorso; la vittima, vestita con abiti scuri, percorreva di sera una strada extraurbana, priva d'illuminazione, a bordo di una bicicletta sfornita di dispositivi luminosi; l'accertata torsione a destra della sella e l'inclinazione a sinistra della Smart condotta dalla Russo, in corrispondenza del restringimento della carreggiata, non consentivano di escludere che il [OSCURATO:PERSONA], virando a sinistra con la bicicletta, avesse costituito, in tali condizioni, un ostacolo improvviso ed inevitabile per la conducente della Smart. Si tratta di valutazioni non censurabili in questa sede: gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del Giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (si veda in argomento, ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679, così massimata: "La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che
Sentenza Cassazione n. 39994/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris