Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20839/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE BOLOGNAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] A.N.B.C.S. con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che la competenza venga attribuita al GUP del Tribunale di Bologna, cui va disposta la trasmissione degli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale del riesame di Bologna, che con ordinanza del 10/1/2021 aveva declinato la propria competenza a decidere sulle opposizioni avverso il provvedi- mento di formazione dello stato passivo emesso da detto GIP, avanzate dai creditori che reputavano di essere stati pregiudicati, ai sensi dell'art. 59, comma 6, D. Lgs. n. 159 del 2011.

1.1. Va premesso che l'Agenzia delle Entrate aveva proposto opposizione al Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, avverso il provvedimento di formazione dello stato passivo emesso dal GIP il 5 novembre 2020; analoga impugnazione veniva proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il provvedimento di formazione dello stato passivo emesso dal GIP il 25 febbraio 2021.

1.2. Con ordinanza del 21 dicembre 2021 il Tribunale di Bologna — Sez.

Misure di Prevenzione rimetteva gli atti relativi alle citate opposizioni, a norma dell'art. 59, comma 6, D. Lgs. 159/2011, al Tribunale del Riesame, individuato quale giudice competente a decidere, secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 7879/2020 della Seconda Sezione di questa Corte di cassazione.

1.3. Con ordinanza del 10 gennaio 2022 il Tribunale del Riesame declinava la propria competenza, ritenendo non pertinente il richiamo alla giurisprudenza citata e sottolineando come l'opposizione al provvedimento di formazione dello stato passivo emesso dal GIP non comporti alcuna conseguenza sul vincolo reale apposto sui beni.

Pertanto, richiamando la pronuncia di questa Sez. 1, n. 19106 del 22/04/2021, Rv. 281363, il Tribunale riteneva competente a decidere sulla opposizione ex art. 59, comma 6, il giudice che aveva disposto la confisca dei beni, sui quali i creditori oppositori intendono soddisfarsi, da individuarsi nel GUP del Tribunale di Bologna.

1.4. Con l'ordinanza che ha sollevato il conflitto, il giudice ha condiviso l'orientamento espresso dalla Seconda Sezione di questa Corte e conformemente all'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, ritiene che la competenza debba essere individuata in capo ad un giudice collegiale, e di conseguenza al Tribunale del Riesame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo di competenza, nella specie rientrante nella previsione del "caso analogo" di cui all'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5734 del 19/12/2013, dep. 2014, Confl. comp. in proc.

Minguzzi, Rv. 258422), deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la compe- tenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, al quale vanno restituiti gli atti.

2. Si ricapitola la cornice normativa in cui si situa la vicenda.

I creditori esclusi dallo stato passivo hanno proposto l'opposizione contemplata dall'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, inserito all'interno del titolo IV del Libro

I. Tale norma, modellata sul procedimento di prevenzione, dispone che l'opposizione sia proposta «mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione», sicché sorge l'esigenza di individuare l'autorità giudi- ziaria competente per le ipotesi, quale quella in esame, in cui la verifica dei crediti riguardi un sequestro penale e non di prevenzione.

L'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. dispone che «Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'art. 240 bis del c.p. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

3. La tematica, pur oggetto di decisioni diverse nell'ambito di questa Corte di cassazione, è stata persuasivamente impostata e risolta, anche sotto un profilo sistematico, in recenti pronunce di questa sezione, che hanno indicato la competenza del giudice che ha disposto la confisca dei beni nell'ambito della cui amministrazione è stato emesso il provvedimento impugnato dai creditori opponenti (Sez. 1, n. 19106 del 22/04/2021, Tribunale Lib.

Napoli, Rv. 281363; Sez. 1, n. 31830 del 12/07/2021, Tribunale Lib.

Roma, non massimata; Sez. 1, n. 8765 del 06/12/2021, dep. 2022, Tribunale Lib.

Napoli, Rv. 282757).

Va dunque sinteticamente ribadito che — impregiudicata la natura, anche, di impugnazione dell'opposizione del creditore all'esclusione dallo stato passivo, ed assodata pure la necessità che a decidere su tale opposizione sia un giudice diverso da quello che ha decretato l'esclusione (esigenza che si può assicurare in base ad idonei criteri organizzativi dell'ufficio) — non residuano ostacoli alla individuazione della competenza del giudice appartenente all'ufficio nel cui ambito è stato assunto il sequestro penale, opzione che assicura omogeneità sistematica (anche con riguardo alla derivazione civilistica dell'istituto de quo).

4. Le obiezioni opposte dal giudice rimettente nel caso in esame sono per lo più mutuate dalle contrarie pronunce che hanno ravvisato la competenza del Tribunale del riesame, ritenendo tale organo adeguato sia in virtù della composizione collegiale, che richiama la lettera della disposizione dell'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sia in ossequio alla compiuta terzietà di tale organo giurisdizionale, avulso da collegamenti con le "figure giudiziarie" che hanno applicato e gestito il vincolo, anche con riguardo al profilo dei provvedimenti in tema di ammissione o esclusione dei crediti.

4.1. Va ribadito che il richiamo al Tribunale, effettuato nella citata dispo- sizione, non è focalizzato sulla natura collegiale di tale organo, quanto sulla indicazione della stessa autorità giudiziaria che ha applicato la misura di preven- zione e dunque deve trovare l'equivalente nell'ambito della confisca penale, di cui nella specie si tratta.

4.2. Quanto alle preoccupazioni attinenti al difetto di terzietà che derive- rebbe dall'attribuzione della competenza allo stesso giudice che ha disposto la confisca, si rileva che - ribadita la necessità che ad occuparsi delle opposizioni non sia lo stesso giudice/persona fisica che ha disposto la formazione dello stato passivo, profilo di agevole esclusione con idonei accorgimenti organizzativi - criticità in tema di terzietà del giudice potrebbero insorgere con riferimento alla valutazione dei presupposti per l'imposizione del vincolo ed il suo mantenimento, ma tale profilo non è coinvolto nella decisione sulle opposizioni dei terzi creditori, che presuppongono un vincolo esistente e perdurante.

Come ha correttamente rilevato il Tribunale del riesame, la formazione dello stato passivo è un provvedimento che non incide affatto sulla permanenza del sequestro o sulla sua estensione, profili che eventualmente giustificherebbero una competenza affidata al Tribunale cautelare.

5. In conclusione, il conflitto deve trovare risoluzione indicando come competente a decidere sulle opposizioni allo stato passivo il giudice che aveva disposto la confisca dei beni, sui quali i creditori oppositori intendono soddisfarsi, da individuarsi nel GIP del Tribunale di Bologna.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° dicembre 2022, decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, cui dispone trasmettersi gli at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE BOLOGNAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] A.N.B.C.S. con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto che la competenza venga attribuita al GUP del Tribunale di Bologna, cui va disposta la trasmissione degli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale del riesame di Bologna, che con ordinanza del 10/1/2021 aveva declinato la propria competenza a decidere sulle opposizioni avverso il provvedi- mento di formazione dello stato passivo emesso da detto GIP, avanzate dai creditori che reputavano di essere stati pregiudicati, ai sensi dell'art. 59, comma 6, D. Lgs. n. 159 del 2011. 1.1. Va premesso che l'Agenzia delle Entrate aveva proposto opposizione al Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, avverso il provvedimento di formazione dello stato passivo emesso dal GIP il 5 novembre 2020; analoga impugnazione veniva proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il provvedimento di formazione dello stato passivo emesso dal GIP il 25 febbraio 2021. 1.2. Con ordinanza del 21 dicembre 2021 il Tribunale di Bologna — Sez. Misure di Prevenzione rimetteva gli atti relativi alle citate opposizioni, a norma dell'art. 59, comma 6, D. Lgs. 159/2011, al Tribunale del Riesame, individuato quale giudice competente a decidere, secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 7879/2020 della Seconda Sezione di questa Corte di cassazione. 1.3. Con ordinanza del 10 gennaio 2022 il Tribunale del Riesame declinava la propria competenza, ritenendo non pertinente il richiamo alla giurisprudenza citata e sottolineando come l'opposizione al provvedimento di formazione dello stato passivo emesso dal GIP non comporti alcuna conseguenza sul vincolo reale apposto sui beni. Pertanto, richiamando la pronuncia di questa Sez. 1, n. 19106 del 22/04/2021, Rv. 281363, il Tribunale riteneva competente a decidere sulla opposizione ex art. 59, comma 6, il giudice che aveva disposto la confisca dei beni, sui quali i creditori oppositori intendono soddisfarsi, da individuarsi nel GUP del Tribunale di Bologna. 1.4. Con l'ordinanza che ha sollevato il conflitto, il giudice ha condiviso l'orientamento espresso dalla Seconda Sezione di questa Corte e conformemente all'ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, ritiene che la competenza debba essere individuata in capo ad un giudice collegiale, e di conseguenza al Tribunale del Riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza, nella specie rientrante nella previsione del "caso analogo" di cui all'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5734 del 19/12/2013, dep. 2014, Confl. comp. in proc. Minguzzi, Rv. 258422), deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la compe- tenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, al quale vanno restituiti gli atti. 2. Si ricapitola la cornice normativa in cui si situa la vicenda. I creditori esclusi dallo stato passivo hanno proposto l'opposizione contemplata dall'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, inserito all'interno del titolo IV del Libro I. Tale norma, modellata sul procedimento di prevenzione, dispone che l'opposizione sia proposta «mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione», sicché sorge l'esigenza di individuare l'autorità giudi- ziaria competente per le ipotesi, quale quella in esame, in cui la verifica dei crediti riguardi un sequestro penale e non di prevenzione. L'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. dispone che «Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'art. 240 bis del c.p. o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159». 3. La tematica, pur oggetto di decisioni diverse nell'ambito di questa Corte di cassazione, è stata persuasivamente impostata e risolta, anche sotto un profilo sistematico, in recenti pronunce di questa sezione, che hanno indicato la competenza del giudice che ha disposto la confisca dei beni nell'ambito della cui amministrazione è stato emesso il provvedimento impugnato dai creditori opponenti (Sez. 1, n. 19106 del 22/04/2021, Tribunale Lib. Napoli, Rv. 281363; Sez. 1, n. 31830 del 12/07/2021, Tribunale Lib. Roma, non massimata; Sez. 1, n. 8765 del 06/12/2021, dep. 2022, Tribunale Lib. Napoli, Rv. 282757). Va dunque sinteticamente ribadito che — impregiudicata la natura, anche, di impugnazione dell'opposizione del creditore all'esclusione dallo stato passivo, ed assodata pure la necessità che a decidere su tale opposizione sia un giudice diverso da quello che ha decretato l'esclusione (esigenza che si può assicurare in base ad idonei criteri organizzativi dell'ufficio) — non residuano ostacoli alla individuazione della competenza del giudice appartenente all'ufficio nel cui ambito è stato assunto il sequestro penale, opzione che assicura omogeneità sistematica (anche con riguardo alla derivazione civilistica dell'istituto de quo). 4. Le obiezioni opposte dal giudice rimettente nel caso in esame sono per lo più mutuate dalle contrarie pronunce che hanno ravvisato la competenza del Tribunale del riesame, ritenendo tale organo adeguato sia in virtù della composizione collegiale, che richiama la lettera della disposizione dell'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sia in ossequio alla compiuta terzietà di tale organo giurisdizionale, avulso da collegamenti con le "figure giudiziarie" che hanno applicato e gestito il vincolo, anche con riguardo al profilo dei provvedimenti in tema di ammissione o esclusione dei crediti. 4.1. Va ribadito che il richiamo al Tribunale, effettuato nella citata dispo- sizione, non è focalizzato sulla natura collegiale di tale organo, quanto sulla indicazione della stessa autorità giudiziaria che ha applicato la misura di preven- zione e dunque deve trovare l'equivalente nell'ambito della confisca penale, di cui nella specie si tratta. 4.2. Quanto alle preoccupazioni attinenti al difetto di terzietà che derive- rebbe dall'attribuzione della competenza allo stesso giudice che ha disposto la confisca, si rileva che - ribadita la necessità che ad occuparsi delle opposizioni non sia lo stesso giudice/persona fisica che ha disposto la formazione dello stato passivo, profilo di agevole esclusione con idonei accorgimenti organizzativi - criticità in tema di terzietà del giudice potrebbero insorgere con riferimento alla valutazione dei presupposti per l'imposizione del vincolo ed il suo mantenimento, ma tale profilo non è coinvolto nella decisione sulle opposizioni dei terzi creditori, che presuppongono un vincolo esistente e perdurante. Come ha correttamente rilevato il Tribunale del riesame, la formazione dello stato passivo è un provvedimento che non incide affatto sulla permanenza del sequestro o sulla sua estensione, profili che eventualmente giustificherebbero una competenza affidata al Tribunale cautelare. 5. In conclusione, il conflitto deve trovare risoluzione indicando come competente a decidere sulle opposizioni allo stato passivo il giudice che aveva disposto la confisca dei beni, sui quali i creditori oppositori intendono soddisfarsi, da individuarsi nel GIP del Tribunale di Bologna. P.Q.M. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° dicembre 2022, decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, cui dispone trasmettersi gli at
Sentenza Cassazione n. 20839/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris