CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 34296/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 618/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14 SC C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - Intimata - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 708/2017 pubblicata in data 04/05/2017, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: i. Il giudizio di primo grado. Con atto di citazione davanti al Tribunale di Catania la Società di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito: "la Società di Costruzioni") intimò al Sig. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: "il Nicosia", odierno ricorrente) sfratto per morosità dall'unità immobiliare, di cui era proprietaria, sita in Ad i Catena, condotta in locazione dal Nicosia giusta contratto stipulato in data 15/10/1996, registrato nell'anno 2006, rinnovatosi tacitamente dopo l'entrata in vigore della I. 431/1998. Con il medesimo atto la Società di Costruzioni chiese emettersi ingiunzione di pagamento per la somma di euro 13.017,00, relativa all'importo dei canoni scaduti e alla quota parte dell'imposta di registro relativa all'anno 2014, oltre che il pagamento dei canoni a scadere. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio eccependo: (1) pregiudizialmente, l'inammissibilità dell'azione per tardiva registrazione del contratto effettuata nell'anno 2006, dopo 10 anni dalla stipula, in violazione dell'art. 1, comma 346, I. 311/2004 che prevede, a pena di nullità, un termine di 30 giorni; (2) nel merito, l'insussistenza della morosità, atteso che per l'intera durata contrattuale doveva trovare applicazione il c.d. equo canone, stante che il contratto era stato stipulato solo nominalmente in deroga alla I. 392/1978 e in applicazione dell'art. 11, co. 2, I. 359/1992, ma, in realtà, non rispettava tale ultima disposizione. Questa, infatti, prevedeva, quale condicio iuris, la rinuncia del locatore alla disdetta alla prima scadenza a fronte della possibilità di determinare un canone libero senza sottostare all'applicazione del c.d. equo canone. Invece, nel caso de quo, a fronte di un canone convenzionale superiore a quello "equo", non solo non era stata contemplata la rinuncia alla disdetta alla prima scadenza ma, addirittura, era stata espressamente prevista l'esclusione del rinnovo tacito. Il contratto andava, quindi, ricondotto ad un ordinario contratto di locazione, con sostituzione automatica della clausola ove era previsto il canone con quella di cui all'art. 12 I. 392/78 (c.d. equo canone). Considerata la ventennale durata del rapporto, il Nicosia assumeva di essere creditore per una somma di gran lunga maggiore di quella pretesa dall'intimante, tale da escludere la sussistenza della morosità, come risultante dal calcolo eseguito dal geom. [OSCURATO:PERSONA], versato in atti in entrambi i giudizi di merito. Con ordinanza del 30/12/2015 il Tribunale emise ordinanza di rilascio dell'immobile ex art. 665 cod. proc cv. e dispose il mutamento del rito. 2. La sentenza di primo grado. Con sentenza n. 2835/2016 il Tribunale di Catania: (i) rigettò l'opposizione allo sfratto per morosità; (il) dichiarò la risoluzione del contratto; (iii) condannò il Nicosia all'immediato rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni; (iv) dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale del Nicosia in quanto all'atto della proposizione di essa non era stato chiesto lo spostamento dell'udienza. Nello specifico, il Tribunale ritenne: (i) che il contratto fosse valido, in quanto la tardiva registrazione del contratto non ne implicava la nullità. (li) Che la morosità del conduttore fosse conclamata, il che integrava grave inadempimento, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto. (iii) Che la domanda riconvenzionale del Nicosia fosse stata tardivamente formulata. (iv) Che la questione relativa alla legittimità dei canoni di locazione fosse irrilevante ai fini della decisione, posto che non era stata sollevata l'eccezione di compensazione tra quanto previsto a norma del contratto e quanto asseritamente dovuto a titolo di canone "equo". 3. Il giudizio di secondo grado. L'odierno ricorrente ri asciò l'immobile nel luglio 2016 e, successivamente, propose appello insistendo sia nella declaratoria di nullità sia nell'applicazione dell'equo canone per l'intera durata contrattuale, cui sarebbe in tesi conseguita l'insussistenza della morosità e la non debenza della somma di euro 13.070,00 al pagamento della quale era stato condannato. 4. La sentenza di secondo grado. La Corte d'Appello di Catania ha confermato le parti della sentenza di primo grado sopra riportate sub (i) e (il), entrambe impugnate. In particolare, con riferimento alla questione relativa all'applicazione dell'equo canone per l'intera durata contrattuale, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il relativo motivo di gravame, così argomentando (pagine 5 e 6 della sentenza di appello): "La parte appellante non censura la sentenza nella parte in cui ha dato per incontestato tra le parti sia l'omesso pagamento tout court del canone di locazione nel periodo controverso, sia l'importo della morosità, per come calcolata sulla base del contratto di locazione" (pagina 2, ultimo capoverso). "L'appellante non ha dunque mai sostenuto, né Io fa tuttora, di aver corrisposto il canone nella misura prevista dalla legge n. 392/78 anziché in quella - in tesi illegittima- prevista dal contratto, sicché è sceso il giudicato interno sulla sussistenza dell'inadempimento integrale all'obbligazione di corresponsione del canone, che, per giurisprudenza monolitica, è connotato da gravità e dunque giustifica la risoluzione del contratto, trattandosi dell'obbligazione principale del conduttore. Nelle conclusioni l'appellante chiede infatti di dichiarare che la somma di euro 13.070,00 non è dovuta per effetto della nullità della pattuizione di un canone ultra legale, comminata dalla legge n. 431/98, questione del tutto irrilevante. Infatti, la parte appellante non censura, com'era suo onere ai sensi dell'art. 342 c.p.c., la statuizione del Tribunale che ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda riconvenzionale e rilevato che l'odierno appellante non ha neppure proposto eccezione di compensazione tra quanto preteso dal locatore a norma di contratto (euro 13.070,00) e la minor somma in tesi dovuta secondo la disciplina dell'equo canone", con conseguente irrilevanza di ogni questione in merito alla determinazione del canone dovuto nel periodo in contestazione. È sceso pertanto il giudicato anche sulla debenza della somma di euro 13.070,00, oltre accessori". 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.6. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto controricorso. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c. 8. Il Pubblico Ministero non ha depositato le proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, I. 392/1978, 79, I. 392/1978, 2, comma, I. 431/1998, 14, commi 4 e 5, I. 431/1998, 11 preleggi, 1241 c.ce., 1242 c.c., 1243 c.c., 1460 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.". La censura rubricata, per quanto deduce l'illustrazione del motivo, ha per oggetto la questione relativa alla insussistenza della morosità addotta dal ricorrente, stante la pattuizione di un canone in misura ultralegale la cui riconduzione al c.d. equo canone, valevole per l'intera durata contrattuale, avrebbe collocato il ricorrente in posizione creditoria per la somma di euro 37.483,64, pur non avendo egli versato svariate mensilità fino a raggiungere l'importo di euro 13.070,00 per cui è stato condannato. A detta del ricorrente, la sentenza gravata avrebbe inverto l'ordine logico delle questioni, ritenendo "del tutto irrilevante" la questione nodale, ossia la verifica dell'illegittimità della pattuizione del canone che, se accertata, non solo avrebbe escluso, a monte, l'inadempimento, ma avrebbe fatto emergere un credito del ricorrente, derivante dalla compensazione, chiesta in via riconvenzionale, tra la somma effettivamente versate e quella, minore, che avrebbe dovuto versare. Credito che, a prescindere dalla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto comunque essere tenuto in considerazione sulla scorta dell'insegnamento della S.C. secondo il quale "l'eventuale inammissibilità della domanda riconvenzionale non impedisce ai giudice di considerare i fatti (o i rapporti giuridici) dedotti a suo fondamento nella più limitata ottica dell'eccezione, al limitato effetto di impedire l'accoglimento della domanda avversaria" (Cass.21472/2016). A detta del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ragionato come se il ricorrente avesse sollevato un'eccezione di inadempimento, giungendo all'affermazione - nella sua prospettiva coerente - che il mancato pagamento del canone non trovava giustificazione, rendendo così obbligata la declaratoria di risoluzione in ragione del grave inadempimento. Il ricorrente adduce, però, di non aver lamentato alcun inadempimento di parte locatrice, ma di aver rilevato di avere versato, per quasi un ventennio, il canone in misura superiore a quella prevista dalla legge, ossia in misura tale da collocarsi in posizione creditoria nei confronti del locatore nonostante il mancato versamento delle mensilità al cui pagamento è stato, ingiustamente, condannato. E sostiene, conseguentemente, di avere he chiesto il pagamento della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare. Al riguardo, il ricorrente espone: che il contratto di locazione per cui è causa è stato stipulato il 15/10/1996, e quindi prima dell'entrata in vigore della I. 431/98; che, essendosi rinnovato tacitamente la prima volta nel 2000 e poi per la sua intera durata, cessata con il rilascio conseguente alla sentenza di risoluzione, avvenuto nel luglio 2016, ai sensi dell'art. 2, co. 6, I. 431/1998 al contratto in parola sarebbe applicabile l'art. 2, co. 1, I. 431/1998; che il rinvio a tale ultima disposizione, contenuto nel comma 6, sarebbe comprensivo di ogni profilo della disciplina, e non riguarderebbe soltanto la durata e pertanto sarebbe comprensivo anche delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 14, I. 431/1998.Tanto premesso, il ricorrente ricorda che esse prevedono: a) il comma 4, una serie di abrogazioni di disposizioni della L 392/1978 limitatamente alle locazioni ad uso abitativo, e fra esse degli artt. 12 e 26 di essa, che comprendono sostanzialmente le disposizioni sulla disciplina imperativa del canone, e dell'art. 79, che disciplinava i patti contrari alla legge sancendone la nullità; b) il comma 5, che "ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazione vigenti prima di tale data". Assume il Nicosia che quest'ultima disposizione (comma 5) ha pertanto previsto l'ultrattività per i contratti in corso e la permanente vigenza rispetto ad essi della I. 392/1978. E sostiene che: l'abrogazione di cui al comma 4 dell'art. 4 I. 431/1998 era pertanto rivolta ad operare per l'avvenire, in relazione ai nuovi contratti, secondo il canone di irretroattività di cui all'art. 11 delle preleggi; il contratto de quo, in cui è stato pattuito un canone ultralegale, essendosi rinnovato tacitamente successivamente all'entrata in vigore della I. 431/1998, sarebbe soggetto all'applicazione dell'art. 2, co. 6, di tale legge, atteso che questa disposizione rinvia al primo comma, là dove è stabilito il rinnovo tacito per una durata di quattro anni e considerato che, fatta eccezione per la durata, ai sensi dell'art. 14, co. 5, I. 431/1998 il rapporto continuerebbe ad essere disciplinato dalla I. 392/1978 e, pertanto, quanto alla misura del canone, dall'art. 12, là dove è previsto il c.d. equo canone. Sulla base di queste argomentazioni, il ricorrente sostiene che, diversamente da quanto asserito statuito dalla Corte territoriale, «la questione appena esposta>> non sarebbe stata "del tutto irrilevante" (pag. 5 della sentenza impugnata), ma sarebbe invece dirimente nell'economia del giudizio. Ove essa fosse stata risolta nel senso sostenuto dal ricorrente «sarebbe venuta meno la morosità» e non si sarebbe potuto considerare inadempiente il ricorrente: ciò sulla scorta del «calcolo di canone equo effettuato dal geom. [OSCURATO:PERSONA], consulente tecnico di parte dell'odierno ricorrente, versato in atti in entrambi i gradi di merito». Conclude, quindi, il ricorrente assumendo che: «Coerentemente, pertanto, nelle conclusioni del ricorso in appello è stato chiesto di accertare che non sussisteva morosità e che, per l'effetto, il Nicosia non era debitore nei confronti della (ormai ex) locatrice della somma di euro 13.070,00, oltre interessi, a titolo di canoni locativi non versati, al pagamento della quale è stato condannato. In realtà il Nicosia, come si evince dal calcolo effettuato dal geom. Marletta, e creditore della Società di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; nondimeno, a causa dell'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado egli non può rivendicare detto credito nel presente giudizio.». 2. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. In esso si evoca una non meglio precisata domanda riconvenzionale, che si sarebbe potuta considerare comunque come deduttiva di eccezione di compensazione, ma lo si fa senza fornire l'indicazione dei termini in cui era stata proposta e, conseguentemente, là dove si postula che essa, nonostante l'inammissibilità, avrebbe potuto rilevare sub specie di eccezione di compensazione, perdura la stessa carenza. Il motivo non rispetta l'onere di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. né sotto il profilo della riproduzione del contenuto dell'atto proc:essuale cui si fa riferimento e ciò sia sotto il profilo della riproduzione diretta sia sotto il profilo di una riproduzione indiretta (con rinvio all'atto), né sotto quello della localizzazione in questo giudizio di legittimità (si veda già Cass., Sez. Un., n. 28547 del 2008 e poi, ex multis, Cass., Sez. Un., n. 7061 del 2010), sicché la Corte non è messa in grado di verificare la prospettazione del motivo procedendo all'esame dell'atto.Peraltro, Inoltre, avendo la Corte territoriale affermato che, per mancata impugnazione, era rimasta incensurata la parte della sentenza di primo grado che aveva accertato l'omesso pagamento tout court del canone, non è dato comprendere come la non meglio identificata compensazione avrebbe potuto elidere la morosità. La sentenza impugnata, provvedendo sul secondo motivo di appello del Nicosia (con cui, per quello che riferisce la sentenza stessa il Nicosia aveva censurato «la condanna al pagamento della somma di euro 13.070.00 [in quanto], dipendente dall'asserita violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98, dell'art. 14, commi 4 e 5, della legge 431/98 e dell'art. 11 delle preleggi da parte del Tribunale, assumendo che il canone era stato pattuito in misura ultralegale dovendo trovare applicazione al contratto inter partes le norme sul'equo canone e chiedendo dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di canoni di locazione»), si è così espressa: «La parte appellante non censura la sentenza nella parte in cui ha dato per incontestato tra le parti sia l'omesso pagamento tout court del canone di locazione nel periodo controverso, sia l'importo della morosità, per come calcolata sulla base del contratto di locazione (pagina 2, ultimo capoverso). L'appellante non ha dunque sostenuto né lo fa tuttora, di ave corrisposto il canone nella misura prevista dalla legge n. 392/78 anziché in quella - in tesi illegittima - prevista dal contratto, sicché è sceso il giudicato interno sulla sussistenza dell'inadempimento integrale all'obbligazione di corresponsione del canone, che per giurisprudenza monolitica è connotato da gravità e dunque giustifica la risoluzione del contratto, trattandosi dell'obbligazione principale del conduttore. Nelle conclusioni l'appellante chiede intatti di dichiarare che la somma di euro 13.070.00 non è dovuta per effetto della nullità della pattuizione di un canone ultra legale, comminata dalla legge n. 431/98, questione del tutto irrilevante. Infatti, la parte appellante non censura, com'era suo onere ai sensi dell'art. 342 c.p.c. la statuizione del Tribunale che ha dichiarato inammissibile per tardività la domanda riconvenzionale e rilevato che l'odierno appellante non ha neppure proposto eccezione di compensazione tra quanto preteso dal locatore a norma di contratto ( euro 13.070,00) e la minor somma in tesi dovuta secondo la disciplina dell'"equo canone". con conseguente irrilevanza di ogni questione in merito alla determinazione del canone dovuto nel periodo in contestazione ( pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). E' sceso pertanto il giudicato anche sulla debenza della somma di euro 13.070,00, oltre accessori.». Il motivo, stante la riportata motivazione, risulta inammissibile anche perché omette di correlarsi con essa. Ciò, alla stregua del principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez., Un., n. 7074 del 2017. Si deve, poi, ulteriormente rilevare che la sentenza impugnata ha affermato che non era stata proposta nemmeno eccezione di compensazione. L'assunto del motivo, e cioè che i fatti posti a base della riconvenzionale ritenuta tardiva avrebbero potuto essere apprezzati sub specie di eccezione in tal senso, parrebbe sottintendere che la riconvenzionale fosse in realtà una domanda di compensazione, ma l'assenza di indicazioni di cui si è detto circa il tenore della prospettazione di cui si discorre rende l'assunto inidoneo per mancato rispetto dell'onere di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c. ed allo stesso modo sotto il profilo della localizzazione. In fine, il motivo evoca poi la consulenza di parte ed il relativo calcolo parimenti senza rispettare il detto onere. 3. Il ricorso è pertanto inammissibile, stante l'inammissibilità dell'unico motivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni