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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 22309/2023

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1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] RESPONSABILITA' CIVILE P.A. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU Cron.

R.G.N. 12061/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere SENTENZA sul ricorso 12061/2022 proposto da: O.S.A. [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

Onlus in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] BR [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 353 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1397/2021 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 27/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];uditigli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1689/2018, il Giudice di Pace di Brindisi rigettò l'opposizione proposta dalla ASL Brindisi avverso il decreto ingiuntivo n. 1372/2016, emesso in favore della O.S.A. [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di 743,20 euro (oltre accessori), a fronte di un credito asseritamente derivante da prestazioni socio-sanitarie erogate in favore di tale [OSCURATO:PERSONA], ospitato nella RSSA [OSCURATO:PERSONA] di Mesagne, gestita dalla predetta Onlus.

Il Tribunale di Brindisi ha accolto l’appello della ASL e ha riformato la sentenza di primo grado, revocando il decreto opposto, con condanna della O.S.A. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il Tribunale ha affermato che, sulla base della normativa nazionale e di quella regionale, non è possibile alcuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente coperte dalla mano pubblica se la struttura erogatrice, oltre ad aver ottenuto lo statusdi soggetto accreditato, non abbia anche instauratocon la ASL una specifica convenzione in forma scritta (a pena di nullità); tanto premesso, h a rilevato che nel caso in esame era pacifico che tra le parti non era stata stipulata alcuna convenzione, di talché la ASL non era obbligata al pagamento della somma.

Quanto alla possibilità di ritenere applicabile il modulo operativo d'urgenza disciplinato dall'articolo 3, comma 9 R eg . reg ionale n . 4/2007, haevidenziato che nessuna deroga è prevista alla necessità di stipulazione di un apposito contratto e che, comunque, nel caso di specie non risultava attivata la relativa procedura d'urgenza, dato che non era stata prodotta alcuna proposta motivata del medico di medicina generale né,in alternativa, dei servizi sociali.

Ha escluso che le considerazioni svolte dal CTU nominato in primo grado potessero sopperire alle valutazioni che avrebberodovuto essere effettuate dalla UVM ( ove fosse stata investita correttamente , secondo il protocollo previsto).

Ha, infine, escluso di poter prendere in considerazione l'assunto (contenuto nella memoria conclusiva della Onlus) di individuare il fondamento della pretesa creditoria negli articoli 2028-2031 c.c., «non essendo stata tempestivamente proposta alcuna domanda in tal senso» e non ricorrendo, comunque, gli estremi per ritenere integrata una negotiorum gestio.

Ha proposto ricorso per Cassazione la O.S.A. - O peratori S anitari Associati-[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] LocaleBR di Brindisi ha resistito con controricorso .

Fissata l’odierna pubblica udienza, il PG ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiestoil rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

A seguito di tempestiva istanza del difensore della ricorrente, si è proceduto a discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo(«Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 595 nonché dell'art. 3-septies del D.Lgs. 502/1992, dell'art. 3, co. 8 e 9 del Reg. reg.

Puglia, n. 4/2007, dell'art 2 legge regionale Puglia n. 19/2016»), premessa la necessità dicontemperare le esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica conl’esigenza di assicurare tutela al diritto alla salute , segnatamente nei casi in cui la presa in carico del paziente avvenga in condizioni di necessità ed urgenza, la ri corrente assume che la mancata sottoscrizione della convenzione tra la RSSA e la ASL «non può essere d'ostacolo al riconoscimento del diritto della RSSA alla compartecipazione della ASL nel le spese per la presa in carico del paziente»; quanto all' Regolamento reg.

Puglia n. 4/2007,sostiene che la procedura prevista dal comma 9 dell'articolo 3 non è applicabile nel caso di specie, contraddistinto dall'urgente necessità e dalla conseguente impossibilità di attivare gli incombenti previsti dalla norma, sicché il paziente ben poteva essere preso in carico della struttura per poter essere visitato successivamente dall'UVM ai fini del rilascio dell'autorizzazione, come consentito dal combinato disposto del co. 8 e del co. 9 dell’anzidetto art. 3; aggiunge (sotto il profilo della violazione degli artt. 61 c.p.c., 2697 c.c. e 24 Cost) che la circostanza che la situazione di urgente necessità del ricovero sia stata accertata giudizialmente mediante c.t.u. nulla toglie al fatto che un accertamento in tal senso vi sia stato.

1.1. Il motivo è infondato.

La questione dedotta attiene alla rimborsabilità d i prestazioni indirette, ossia effettuate al di fuori di un rapporto di convenzionamento; più specificamente, al diritto della Cooperativa ricorrente di ottenere la compartecipazione della Asl alle spese sostenute per prestazioni erogate in un casoche si assum e connotat o da necessità e urgenza.

La tesi è che, nel caso di cure necessarie ed urgenti, spetta il rimborso anche se la struttura non è convenzionata e a prescindere dall’autorizzazione da parte della ASL; ciò in quanto, diversamente, sarebbe compromesso il diritto alla salute, dovendo il cittadino sopportare l’onere della spesa.

In tema di prestazioni indirette, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che, laddove sussistano condizioni di necessità ed urgenza, la prestazione vadarimborsata, pur in difetto di preventiva autorizzazione.

Così si è espr essa Cass. 9319 del 2010 , in riferimento a cure improcrastinabili: «il suddetto diritto, se dà accesso alle cure in strutture pubbliche o convenzionate, richiede, invece, apposito preventivo ed espresso provvedimento autorizzatorio del trattamento in struttura da queste diverse, a meno che non ricorra l'ulteriore requisito dell'urgenza, in presenza del quale il diritto alla salute non deve subire pericolosi ritardi (giurisprudenza costante daCass.

S.U. n. 117/99; S.U. n. 68/00 anche se in tema di giurisdizione; Cass.n. 2444/01) » .

Il principio è stato affermato altresì dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell'allegato I, punto 8.6, della legge della Regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui quella norma escludeva «in modo indifferenziato ed assoluto ogni ristoro delle spese in tutti i casi nei quali l’assistito non abbia preventivamente chiesto l’autorizzazione per accedere all’assistenza indiretta, senza contemplare alcuna deroga, neppure qualora ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, di gravità ed urgenza non altrimenti sopperibili» (Corte Cost. n. 267/1998).

Ed ancora Corte Costituzionale n. 509 del 2000: «è costituzionalmente illegittimo l'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per il ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per le prestazioni di comprovata gravità eurgenza, quando non sia possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per ilrimborso.

L'esclusione assoluta ed indifferenziata di ogni ristoro delle spese sostenute in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia preventivamente richiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta senza alcuna deroga neppure per le ipotesi in cui ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, gravità eurgenza non altrimenti sopperibili non assicura l'effettiva tutela dellasalute e vulnera l'art. 32 della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché realizza una soluzione intrinsecamente non ragionevole».

Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso vada disatteso (ancorché sulla base di un percorso diverso da quello individuato da Cass. n. 8383/2022, che ha respinto analoga pretesa della medesima odierna ricorrente sull’assunto della necessità di un’apposita convenzione),in quanto non può individuarsi nella struttura, anziché nel paziente, il titolare del diritto al rimborso del la spesa correlata all’assistenza indiretta.

Invero, poiché i principi sopra richiamat i opera no nel senso che sia lo Stato a farsi carico della salute del cittadino garantendo gli il rimborso delle spes e sostenut e (in caso di cure improcrastinabili connotate da condizioni di necessità e urgenza non altrimenti sopperibili), è soltanto in capo a l cittadino che va riconosciuta la titolarità del diritto a tale rimborso, senza possibilità di riconoscere alcuna posizione creditoria in favore di soggetti terzi che, in quanto privi di un rapporto di convenzionamento con la ASL, non hanno veste per azionare nei confronti della stessa un credito proprio e che non possono evidentemente sopperire a tale carenza di titolo facendo valere un diritto che può spettaresolo al paziente.

2. Col secondo motivo, la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. nonché degli artt. 2028-2031 c.c., 3 quinquies del D.Lgs. 502/1992»: assume che «la tesi secondo cui sarebbe tardiva la rivendicazione ex artt. 2028-2031 c.c. finisce per violare l’art. 112 c.p.c.», poiché la deduzione circa la possibilità di applicare gli artt. 2028 e ss. c.c. non implicava nessuna modificazione della domanda, neppure in termini di emendatio libelli;tanto più che il giudice può sempre assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite e all’azione esercitata.

2.1. Il motivo è infondato, giacché la domanda fondata su una gestione di affari è oggettivamente diversa, per natura e presupposti, da quella di pagamento di prestazioni assistenziali che era stata posta a base della domanda monitoria; né, peraltro, la ricorrente, ha allegato elementi idonei asostenere l’assunto che la richiesta originaria fosse stata prospettata in termini tali da poter ricomprendere (anche mediante diversa qualificazione da parte del giudice) una pretesa ex artt. 2028 e ss. c.c.;

3. La novità dellequestioni e gli alterni esiti dei giudizi di merito giustificano la compensazione delle spese di lite.

4. Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] RESPONSABILITA' CIVILE P.A. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU Cron. R.G.N. 12061/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere SENTENZA sul ricorso 12061/2022 proposto da: O.S.A. [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Onlus in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] BR [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 353 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1397/2021 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 27/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];uditigli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1689/2018, il Giudice di Pace di Brindisi rigettò l'opposizione proposta dalla ASL Brindisi avverso il decreto ingiuntivo n. 1372/2016, emesso in favore della O.S.A. [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di 743,20 euro (oltre accessori), a fronte di un credito asseritamente derivante da prestazioni socio-sanitarie erogate in favore di tale [OSCURATO:PERSONA], ospitato nella RSSA [OSCURATO:PERSONA] di Mesagne, gestita dalla predetta Onlus. Il Tribunale di Brindisi ha accolto l’appello della ASL e ha riformato la sentenza di primo grado, revocando il decreto opposto, con condanna della O.S.A. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Il Tribunale ha affermato che, sulla base della normativa nazionale e di quella regionale, non è possibile alcuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente coperte dalla mano pubblica se la struttura erogatrice, oltre ad aver ottenuto lo statusdi soggetto accreditato, non abbia anche instauratocon la ASL una specifica convenzione in forma scritta (a pena di nullità); tanto premesso, h a rilevato che nel caso in esame era pacifico che tra le parti non era stata stipulata alcuna convenzione, di talché la ASL non era obbligata al pagamento della somma. Quanto alla possibilità di ritenere applicabile il modulo operativo d'urgenza disciplinato dall'articolo 3, comma 9 R eg . reg ionale n . 4/2007, haevidenziato che nessuna deroga è prevista alla necessità di stipulazione di un apposito contratto e che, comunque, nel caso di specie non risultava attivata la relativa procedura d'urgenza, dato che non era stata prodotta alcuna proposta motivata del medico di medicina generale né,in alternativa, dei servizi sociali. Ha escluso che le considerazioni svolte dal CTU nominato in primo grado potessero sopperire alle valutazioni che avrebberodovuto essere effettuate dalla UVM ( ove fosse stata investita correttamente , secondo il protocollo previsto). Ha, infine, escluso di poter prendere in considerazione l'assunto (contenuto nella memoria conclusiva della Onlus) di individuare il fondamento della pretesa creditoria negli articoli 2028-2031 c.c., «non essendo stata tempestivamente proposta alcuna domanda in tal senso» e non ricorrendo, comunque, gli estremi per ritenere integrata una negotiorum gestio. Ha proposto ricorso per Cassazione la O.S.A. - O peratori S anitari Associati-[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] LocaleBR di Brindisi ha resistito con controricorso . Fissata l’odierna pubblica udienza, il PG ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiestoil rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. A seguito di tempestiva istanza del difensore della ricorrente, si è proceduto a discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo(«Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 595 nonché dell'art. 3-septies del D.Lgs. 502/1992, dell'art. 3, co. 8 e 9 del Reg. reg. Puglia, n. 4/2007, dell'art 2 legge regionale Puglia n. 19/2016»), premessa la necessità dicontemperare le esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica conl’esigenza di assicurare tutela al diritto alla salute , segnatamente nei casi in cui la presa in carico del paziente avvenga in condizioni di necessità ed urgenza, la ri corrente assume che la mancata sottoscrizione della convenzione tra la RSSA e la ASL «non può essere d'ostacolo al riconoscimento del diritto della RSSA alla compartecipazione della ASL nel le spese per la presa in carico del paziente»; quanto all' Regolamento reg. Puglia n. 4/2007,sostiene che la procedura prevista dal comma 9 dell'articolo 3 non è applicabile nel caso di specie, contraddistinto dall'urgente necessità e dalla conseguente impossibilità di attivare gli incombenti previsti dalla norma, sicché il paziente ben poteva essere preso in carico della struttura per poter essere visitato successivamente dall'UVM ai fini del rilascio dell'autorizzazione, come consentito dal combinato disposto del co. 8 e del co. 9 dell’anzidetto art. 3; aggiunge (sotto il profilo della violazione degli artt. 61 c.p.c., 2697 c.c. e 24 Cost) che la circostanza che la situazione di urgente necessità del ricovero sia stata accertata giudizialmente mediante c.t.u. nulla toglie al fatto che un accertamento in tal senso vi sia stato. 1.1. Il motivo è infondato. La questione dedotta attiene alla rimborsabilità d i prestazioni indirette, ossia effettuate al di fuori di un rapporto di convenzionamento; più specificamente, al diritto della Cooperativa ricorrente di ottenere la compartecipazione della Asl alle spese sostenute per prestazioni erogate in un casoche si assum e connotat o da necessità e urgenza. La tesi è che, nel caso di cure necessarie ed urgenti, spetta il rimborso anche se la struttura non è convenzionata e a prescindere dall’autorizzazione da parte della ASL; ciò in quanto, diversamente, sarebbe compromesso il diritto alla salute, dovendo il cittadino sopportare l’onere della spesa. In tema di prestazioni indirette, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che, laddove sussistano condizioni di necessità ed urgenza, la prestazione vadarimborsata, pur in difetto di preventiva autorizzazione. Così si è espr essa Cass. 9319 del 2010 , in riferimento a cure improcrastinabili: «il suddetto diritto, se dà accesso alle cure in strutture pubbliche o convenzionate, richiede, invece, apposito preventivo ed espresso provvedimento autorizzatorio del trattamento in struttura da queste diverse, a meno che non ricorra l'ulteriore requisito dell'urgenza, in presenza del quale il diritto alla salute non deve subire pericolosi ritardi (giurisprudenza costante daCass. S.U. n. 117/99; S.U. n. 68/00 anche se in tema di giurisdizione; Cass.n. 2444/01) » . Il principio è stato affermato altresì dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell'allegato I, punto 8.6, della legge della Regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui quella norma escludeva «in modo indifferenziato ed assoluto ogni ristoro delle spese in tutti i casi nei quali l’assistito non abbia preventivamente chiesto l’autorizzazione per accedere all’assistenza indiretta, senza contemplare alcuna deroga, neppure qualora ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, di gravità ed urgenza non altrimenti sopperibili» (Corte Cost. n. 267/1998). Ed ancora Corte Costituzionale n. 509 del 2000: «è costituzionalmente illegittimo l'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per il ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per le prestazioni di comprovata gravità eurgenza, quando non sia possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per ilrimborso. L'esclusione assoluta ed indifferenziata di ogni ristoro delle spese sostenute in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia preventivamente richiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta senza alcuna deroga neppure per le ipotesi in cui ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, gravità eurgenza non altrimenti sopperibili non assicura l'effettiva tutela dellasalute e vulnera l'art. 32 della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché realizza una soluzione intrinsecamente non ragionevole». Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso vada disatteso (ancorché sulla base di un percorso diverso da quello individuato da Cass. n. 8383/2022, che ha respinto analoga pretesa della medesima odierna ricorrente sull’assunto della necessità di un’apposita convenzione),in quanto non può individuarsi nella struttura, anziché nel paziente, il titolare del diritto al rimborso del la spesa correlata all’assistenza indiretta. Invero, poiché i principi sopra richiamat i opera no nel senso che sia lo Stato a farsi carico della salute del cittadino garantendo gli il rimborso delle spes e sostenut e (in caso di cure improcrastinabili connotate da condizioni di necessità e urgenza non altrimenti sopperibili), è soltanto in capo a l cittadino che va riconosciuta la titolarità del diritto a tale rimborso, senza possibilità di riconoscere alcuna posizione creditoria in favore di soggetti terzi che, in quanto privi di un rapporto di convenzionamento con la ASL, non hanno veste per azionare nei confronti della stessa un credito proprio e che non possono evidentemente sopperire a tale carenza di titolo facendo valere un diritto che può spettaresolo al paziente. 2. Col secondo motivo, la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. nonché degli artt. 2028-2031 c.c., 3 quinquies del D.Lgs. 502/1992»: assume che «la tesi secondo cui sarebbe tardiva la rivendicazione ex artt. 2028-2031 c.c. finisce per violare l’art. 112 c.p.c.», poiché la deduzione circa la possibilità di applicare gli artt. 2028 e ss. c.c. non implicava nessuna modificazione della domanda, neppure in termini di emendatio libelli;tanto più che il giudice può sempre assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite e all’azione esercitata. 2.1. Il motivo è infondato, giacché la domanda fondata su una gestione di affari è oggettivamente diversa, per natura e presupposti, da quella di pagamento di prestazioni assistenziali che era stata posta a base della domanda monitoria; né, peraltro, la ricorrente, ha allegato elementi idonei asostenere l’assunto che la richiesta originaria fosse stata prospettata in termini tali da poter ricomprendere (anche mediante diversa qualificazione da parte del giudice) una pretesa ex artt. 2028 e ss. c.c.; 3. La novità dellequestioni e gli alterni esiti dei giudizi di merito giustificano la compensazione delle spese di lite. 4. Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
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