CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01672/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 482, 477, cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi - che contestano la violazione di legge e la correttezza della motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.- non sono consentiti, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo. Nel caso di specie, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità è stata correttamente disattesa dal giudice di merito mediante adeguata motivazione, facendo riferimento, sotto diversi profili, agli elementi che hanno escluso una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (vd. p. 3 del provvedimento impugnato); - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il