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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16437/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41292/22 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto con riferimento alla non configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; quanto in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 53, legge n. 24 novembre 1981, n. 689. che, quanto al primo profilo, il giudice del gravame ha ritenuto i fatti per cui si procede non di lieve entità, in considerazione della condotta realizzata e dell'entità del danno, facendo buon governo dei principi operanti in materia; che, in merito al secondo motivo, nonostante la erroneità dell'affermazione della Corte territoriale sulla competenza ad adottare le sanzioni sostitutive richieste, nondimeno nel caso di specie vi è stata una approfondita motivazione circa le ragioni ostative a tale applicazione sulla base della negativa personalità e della propensione a delinquere del ricorrente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41292/22 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto con riferimento alla non configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; quanto in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 53, legge n. 24 novembre 1981, n. 689. che, quanto al primo profilo, il giudice del gravame ha ritenuto i fatti per cui si procede non di lieve entità, in considerazione della condotta realizzata e dell'entità del danno, facendo buon governo dei principi operanti in materia; che, in merito al secondo motivo, nonostante la erroneità dell'affermazione della Corte territoriale sulla competenza ad adottare le sanzioni sostitutive richieste, nondimeno nel caso di specie vi è stata una approfondita motivazione circa le ragioni ostative a tale applicazione sulla base della negativa personalità e della propensione a delinquere del ricorrente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 16437/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris