CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12001/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el [OSCURATO:PERSONA] Procuratore TomasoEpidendio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Procedimento svolto con rito cartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. XXXXXXXXXXXXXXXX ricorre avverso la sentenza della Corte di appello diCatanzaro che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Catanzaro il 20 marzo2023, gli ha concesso il beneficio della non menzione della condanna ai sensi dell’art. 175cod. pen, confermando la condanna alla pena di mesi due di reclusione ed al risarcimentodei danni nei confronti della costituita parte civile.Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 388, comma 8, cod.pen. perché, invitato a dichiarare se fosse o meno in possesso di beni utilmente pignorabilinell’ambito della procedura di pignoramento mobiliare, dichiarava falsamente di nonpossedere altri beni mobili o immobili oltre a quelli già individuati.2. Nel proposto ricorso XXXXXXXX deduce quattro motivi di seguito sintetizzati.2.1. Violazione di legge in ordine all’art. 388 cod. pen. e carenza di motivazione.La Corte di merito non ha dato risposta alle censure articolate dalla difesa in ordinealla attendibilità della persona offesa, nonostante le segnalate, plurime incoerenze del suonarrato e gli elementi di smentita provenienti dalla deposizione del teste di polizia giudiziaria.In ogni caso, trattandosi di pignoramento mobiliare, il ricorrente non era tenuto arendere alcuna dichiarazione, ai sensi dell’art. 492 cod. proc. civ., in relazione ai beniimmobili di cui è titolare, né in relazione ai conti correnti, in quanto inservienti ai fini dellapromossa espropriazione.Così perimetrato il contenuto dell’obbligo, non sarebbe integrato il reato in addebito.2.2. Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. stante laparticolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.La motivazione della sentenza impugnata è fondata sulla intensità del dolo e sullacontenuta misura della pena, profili dei quali risulta inesaustivo il primo, e sicuramenteeccentrico rispetto ai presupposti della causa di non punibilità invocata, il secondo.2.3. Violazione dell’art. 157 cod. pen. in relazione alla mancata declaratoria dellacausa estintiva della prescrizione da parte della Corte di appello.2.4. Violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena, che è stata determinata inmisura eccessiva e senza operare alcun riferimento ai parametri commisurativi di cui all’art.133 cod. pen. Peraltro, avrebbero dovuto essere riconosciute al ricorrente le circostanze attenuantigeneriche in virtù della inconsistenza del dolo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe.4. Il difensore di parte civile ha depositato una memoria, in cui ha concluso per ilrigetto del ricorso, e nota speseCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato quanto al mancato rilievo della causa estintiva dellaprescrizione ed infondato nel resto.2. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv.266818, hanno sancito che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca,anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturataprima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito,integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b)cod. proc. pen., siccome riconducibile al vizio di violazione di legge.Ciò posto, nella vicenda in esame va applicata la disciplina dettata dalla legge 5dicembre 2005, n. 251, c.d. ex Cirielli, vigente ratione temporis e più favorevole rispetto aquelle successivamente intervenute. Il fatto si è consumato il 17 dicembre 2015 ed il termine prescrizionale, che è pari asei anni, suscettibile di essere prolungato fino a sette anni e sei mesi per gli atti interruttivi, aisensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. proc. pen., in mancanza disospensioni, è venuto a scadere il 17 giugno 2023, prima della pubblicazione della sentenzaimpugnata.Va dunque dichiarata la prescrizione, non essendo emersi elementi che possanoconsentire una più favorevole pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2,cod. proc. pen., come di qui a poco si vedrà. 3. Essendovi stata condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile,devono valutarsi i residui motivi di impugnazione, ai soli fini della conferma o meno delleadottate statuizioni, a norma dell’art. 578 cod. proc. pen.4. Il primo motivo, che si articola in diversi profili, risulta complessivamente infondato.4.1. I Giudici di appello hanno evidenziato, con motivazione congrua, come le censureche attengono alla attendibilità della persona offesa risultino inconferenti, a fronte di unacondanna essenzialmente incentrata sulle risultanze del verbale di pignoramento mobiliare edegli accertamenti patrimoniali svolti dal teste di polizia giudiziaria.Del resto, è principio sedimentato quello per cui costituiscono censure di merito, nonconsentite nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a "vizi" diversi dallamancanza di motivazione, dalla sua "manifesta illogicità", dalla sua contraddittorietà suaspetti essenziali perché idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo.Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che sollecitano una differente comparazionedei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto pergiungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento (tra le moltissime, Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).4.2. Sotto altro profilo, correttamente è stato ricostruito il contenuto degli obblighi dicui all’art. 492 cod. proc. civ., quanto alla dichiarazione che il debitore esecutato deverendere in caso di insufficienza dei beni assoggettati al pignoramento. La norma, inserita neltitolo II del Capo III del codice di rito, relativo alla espropriazione forzata in generale, e nelledisposizioni – sempre di tenore generale - relative al pignoramento, non opera distinguo tratipologie di beni, sicché la indicazione di beni utilmente pignorabili era dovuta dall’esecutatoanche in relazione ai beni immobili, ai depositi bancari ed ai redditi da pensione, dei quali ladifesa assume, in termini del tutto generici, essere “inservienti”.Va osservato al riguardo che il legislatore ha costruito, con l’art. 388, comma ottavo,cod. pen., un reato di pericolo, poiché volto a fornire adeguati strumenti di tutela esecutiva alcreditore procedente.In ragione di ciò, si è già affermato da questa Corte che il debitore non puòunilateralmente sottrarsi all'obbligo dichiarativo imposto dalla disposizione processuale,contestando la sussistenza dei presupposti del correlato invito rivoltogli dall'organoprocedente, ma può semmai rivolgersi, a tal fine, al giudice dell'esecuzione civile, con lostrumento dell'opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'art. 617, cod. proc. civ. (così, inmotivazione, Sez. 6, n. 44895 del 18/09/2019, Baldari, Rv. 278336).In ulteriore progressione rispetto a questo filone interpretativo, deve ritenersi che ildebitore non possa esimersi dal dichiarare l’esistenza di beni, assumendo unilateralmenteche essi non sarebbero utilmente pignorabili, a meno che la non utilità rispetto alle esigenzedella espropriazione non sia di piana evidenza. Nella specie la natura inserviente dei beni è stata meramente allegata dal ricorrente,né la circostanza, enfatizzata dalla difesa, che non vi fossero state altre verifiche rispetto allapositività bancaria o alla assenza di vincoli sui beni immobili può far ritenere integrata dettacondizione ostativa, essendo il creditore, come spiegato in sentenza, munito di titoloesecutivo e dunque legittimato ad intervenire nelle procedure esecutive eventualmentepromosse da altri debitori. 5. Il secondo motivo, inerente alla violazione dell’art. 131-bis cod. pen. sarebbeastrattamente fondato, attesa la natura solo apparente della motivazione del diniego dellacausa di non punibilità – incentrata sulla intensità del dolo, apoditticamente affermata senzaenunciare i presupposti fattuali di una tale valutazione – ma è in realtà assorbito dallaintervenuta prescrizione. Ed invero, il proscioglimento per prescrizione è più favorevole rispetto alla nonpunibilità per particolare tenuità del fatto, posto che quest'ultima ipotesi presuppone in ognicaso l'accertamento della sussistenza del fatto, nella sua materialità storica e giuridica, eproduce effetti negativi per l'autore (Sez. 6, n. 3927 del 19/01/2026, Rizzo, Rv. 289203 – 01;Sez.1, n. 43700 del 28/9/2021, Glorioso, Rv. 282214; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016,Calabrese, Rv. 266505 - 01); sicché non è dato comprendere quale interesse, nell’accezionedi cui all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., possa avere il ricorrente rispettoall’accoglimento di un tale motivo, che non comporterebbe per lui alcun tipo di utilità.Basti pensare, quanto alle statuizioni civili, che per effetto della sentenza della Cortecostituzionale n. 173 del 2022 – la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 538 cod.proc. pen., nella parte in cui non è previsto che il giudice, a seguito del proscioglimentodell'imputato ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., decida sulla domanda risarcitoria - il giudiceche emette sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulladomanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l'accoglimento di essacostituisce altresì il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle speseprocessuali sostenute dalla parte civile (Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023, Terranova, Rv.285671 – 01). Peraltro – come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, gli effettidella sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022 si producono anche con riguardo aifatti pregressi, trattandosi di disciplina di natura processuale, incidente esclusivamente suglieffetti civili della decisione e, come tale, soggetta al principio del "tempus regit actum" (Sez.6, n. 36056 del 30/09/2025, Ambrosio, Rv. 288918 - 01).6. Assorbiti gli ulteriori motivi, afferenti alla eccessività della pena ed al diniego dellecircostanze attenuanti generiche, va conclusivamente disposta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile relative alpresente grado, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche' il reato e' estinto perprescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SgròLuca che liquida in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.