CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19220/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante inpresso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliataper legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall’avvocatoNICOLA PALOMBI, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata delquale è domiciliato per legge;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 185/2025depositata il 10/01/2025;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14656/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19220/2026Data pubblicazione 11/06/20261.[OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendone lacondanna alla ripetizione della somma di euro 8.631,00, versata atitolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica negli anni2010, 2011 e 2012, in quanto indebitamente corrisposta. La societàpagate indebitamente, in quanto la norma istitutiva del tributo (art. 6d.l. n. 511/1988) era in contrasto con il diritto dell’Unione Europea(Direttiva 2008/118/CE), che vieta imposte indirette sui prodottisottoposti ad accisa prive di una “finalità specifica”.Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,chiedendo il rigetto della pretesa attorea.Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 51072/2021, inaccoglimento della domanda, disapplicando la norma interna,condannava [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento dellasomma richiesta, compensando le spese di lite.Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. per resistere al gravame.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 185/2025, inaccoglimento dell’appello e in riforma della decisione del giudice diprimo grado, condannava [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione dellesomme già percepite, compensando le spese di lite.2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,sostenendo che: a) la sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025non può applicarsi al caso di specie perché relativo a un “rapportoesaurito”: essendo il contratto di fornitura terminato e le fatture pagateanni prima senza contestazioni immediate sulla nullità del titoloNumero registro generale 14656/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19220/2026Data pubblicazione 11/06/2026contrattuale, il diritto al rimborso sarebbe precluso; b) il pagamentonon è avvenuto “senza causa”, ma in forza di un contratto privatisticomai dichiarato nullo: il fornitore avrebbe agito come mero esattore perconto dello Stato, versando le somme all’Erario in totale buona fedePer l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata la corte d’appello romana,riformando integralmente la decisione di primo grado, ha rigettato ladomanda di rimborso della CO.IM. Costruzioni, argomentando sulmutamento di orientamento giurisprudenziale indotto dalla sentenzadella Corte di Giustizia UE (causa C-316/22, Gabel). In estrema sintesi,la corte di merito ha stabilito che una direttiva UE non ancora trasposta(o malamente recepita) non può essere disapplicata nei rapporti“orizzontali” tra soggetti privati (come fornitore e cliente) per creareobblighi a carico di uno di essi; con la conseguenza che il consumatorefinale non può agire contro il fornitore (che ha agito in buona fedeapplicando la legge nazionale allora vigente), ma deve eventualmenterivolgersi allo Stato per ottenere il risarcimento del danno da mancatorecepimento della direttiva. Ad esito di tale iter argomentativo lasocietà è stata condannata a restituire al fornitore quanto incassatodopo la sentenza di primo grado2.[OSCURATO:SOCIETA] articola in ricorso due motivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia Violazione e falsa applicazionedell’art. 2033 c.c. in combinato disposto con l’art. 6 del d.l. n.511/1988. Sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del dirittoal rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica,anche in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n.Numero registro generale 14656/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19220/2026Data pubblicazione 11/06/202643/2025 (360, comma 1, n. 3 c.p.c.) , nella parte in cui la corteterritoriale ha rigettato la domanda di ripetizione dell’indebito,ritenendo non disapplicabile la normativa interna nei rapporti traprivati, mentre, al contrario, tale disapplicazione discendedall’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte digiustizia. Inoltre, osserva che la corte territoriale ha deciso in contrastocon la sentenza della Corte costituzionale n. 43/2025, la quale,dichiarando l’illegittimità dell’addizionale con effetti ex tunc, legittimala ripetizione dell’indebito e supera ogni questione relativa ai limiti diapplicazione delle direttive nei rapporti tra privati: venendo meno lanorma impositiva per vizio costituzionale, il pagamento risulta privo dititolo ab origine, obbligando il fornitore alla restituzione ex art. 2033c.c. indipendentemente dai rapporti tra diritto interno e dirittounionale;- con il secondo motivo denuncia: infondatezza delle censuredi controparte concernenti la c.d. “finalità specifica” dell’addizionaleprovinciale di cui all’art. 6 del D.L. n. 511/1998 . Sostiene che laricostruzione, effettuata dalla controparte in sede di atto di appello,secondo cui le addizionali provinciali alle accise sull’energia elettricacostituirebbero un tributo autonomo rispetto alle accise, non risultacondivisibile, in quanto si pone in evidente contrasto con la normativacomunitaria, nonché con l’orientamento più recente espresso dallagiurisprudenza di legittimità.3. Il primo motivo di ricorso è fondato per caducazione dellanorma impositiva (e, quindi, per una ragione giuridica parzialmentediversa da quella originariamente dedotta, rilevabile d’ufficio dalgiudice ai sensi del principio iura novit curia), in applicazione delprincipio di diritto già affermato da questa Corte in fattispecie del tuttosovrapponibili (nel caso di ricorsi di utenti avverso sentenze di appellosfavorevoli, si vedano Cass. nn. 5480, 5962, 7492, 7493, 8469 e 16895del 2026; nel caso di ricorsi di fornitrici, invece, Cass. nn. 13740,Numero registro generale 14656/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19220/2026Data pubblicazione 11/06/202613741, 16992, 16993, 17642, 17645, 28198, 28199, 28200, 28517,28518, 28527, 28840, 28841, 29055 del 2025).La questione di diritto trova infatti composizione alla luce delladirimente circostanza sopravvenuta per cui la Corte costituzionale, conla sentenza n. 43/2025, nel dichiarare l’illegittimità costituzionaledell’art. 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 511/1988, ha espuntodall’ordinamento, con effetti ex tunc, la norma che costituiva ilpresupposto legale dell’addizionale provinciale alle accise,determinando la caducazione della causa giustificatrice del pagamentoeffettuato dall’utente al fornitore a titolo di rivalsa, e, quindi, rendendoil pagamento privo di titolo indipendentemente dalla natura delrapporto (orizzontale o verticale).La fondatezza della domanda restitutoria può dunque essereaffermata per effetto della sopravvenuta dichiarazione diincostituzionalità, poiché la parte ricorrente ha comunque dedotto ilcarattere indebito del pagamento in relazione all’illegittimità dellanorma impositiva, consentendo così al Collegio di valorizzare lasopravvenuta declaratoria di incostituzionalità.Non possono trovare ingresso le eccezioni di [OSCURATO:SOCIETA]. volte a paralizzare la pretesa restitutoria. Invero:- quanto alla dedotta inesistenza di un “rapporto esaurito”, lacontroricorrente sostiene che il rapporto sia “esaurito” a causa dellacessazione degli effetti del contratto di fornitura. Tuttavia, come è noto,l’efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità incontra il sololimite dei rapporti esauriti, ovvero quelli definiti con sentenza passatain giudicato o per i quali sia maturata una decadenza o prescrizione.Nel caso in esame, la pendenza del presente giudizio di ripetizioneimpedisce di considerare esaurito il rapporto obbligatorio, residuandoin capo all’utente il diritto di ottenere la restituzione di quanto versatoin forza di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima;Numero registro generale 14656/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19220/2026Data pubblicazione 11/06/2026- quanto poi alla dedotta irrilevanza del “titolo contrattuale”:parimenti infondato è l’assunto secondo cui il pagamento sarebbegiustificato da un titolo contrattuale autonomo rispetto alla leggedichiarata incostituzionale. L’addizionale in esame non è unacomponente libera del prezzo, ma un tributo obbligatorio che ilfornitore ha l’obbligo di traslare sull’utente a titolo di rivalsa; venutameno con effetto retroattivo la norma tributaria a monte, crollainevitabilmente anche la legittimità della rivalsa a valle, configurandoun’ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. direttamenteazionabile dal consumatore finale nei confronti del fornitore.4. Il secondo motivo è un non motivo ed è comunqueinammissibile.È un non motivo in quanto con esso la società ricorrenteripropone (cfr. pp. 12-13), ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le questioni giàdedotte nei gradi di merito e rimaste assorbite, relative all’assenza diuna ‘finalità specifica’ dell’addizionale provinciale ai sensi della direttiva2008/118/CE, ma non articola un autonomo motivo di legittimità aisensi dell’art. 360 c.p.c.La relativa illustrazione rappresenta, dunque, una “riproposizionedi motivi di appello assorbiti”, che la ricorrente ha inserito pertuziorismo difensivo affinché non si formasse il giudicato su punti nontrattati dalla Corte d’appello, ma non costituisce un autonomo motivodi legittimità.In ogni caso, la censura è inammissibile, in quanto non siconfronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che haescluso il diritto alla ripetizione dell’indebito sul presuppostodell’impossibilità di attribuire efficacia alla direttiva (e, quindi, unobbligo restitutorio) nel rapporto tra privati, ma si limita a censurareprofili attinenti all’atto di appello della controparte e alla sua struttura.La censura, pertanto, non coglie la reale base giuridica della decisionee risulta priva del requisito di specificità di cui all’art. 366, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 14656/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 19220/2026Data pubblicazione 11/06/20265. Per le ragioni che precedono, la sentenza deve essere cassata,con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, affinchéproceda a un nuovo esame della domanda di ripetizione alla luce dellasopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 6 d.l. n.511/1988. P.Q.MLa Corte:- accoglie il primo motivo di ricorso e, per l’effetto, dichiaratoinammissibile il secondo motivo:- cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e- rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 4 giugno 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente