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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021

Cassazione n. 01188/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] d'Assisi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] d'Assisi la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e

4. D.P.R. 309/90.

La sentenza disponeva, altresì la confisca delle telecamere e degli apparecchi elettronici che servivano alla vigilanza del luogo in cui era custodita la droga.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Russo, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge in relazione al mancato dissequestro di quanto sopra. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2.Va premesso che risulta ormai pacificamente ammessa la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento relativamente alle disposizioni concernenti la confisca (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348). 2.1.Deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., possono essere soggette a confisca le cose che servirono a commettere il reato ovvero le cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto.

Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è necessario che sia provata la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art.240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro (ex multis Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275). 2.2.Nel caso specifico, il giudice di merito ha correttamente e congruamente motivato sia sul "collegamento" di tali cose con il reato, sia sulla "pericolosità sociale" del mantenimento della res nella disponibilità del reo evidenziando il rischio di reiterazione del reato.

3. Allà inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOina V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] d'Assisi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] d'Assisi la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4. D.P.R. 309/90. La sentenza disponeva, altresì la confisca delle telecamere e degli apparecchi elettronici che servivano alla vigilanza del luogo in cui era custodita la droga. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Russo, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge in relazione al mancato dissequestro di quanto sopra. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2.Va premesso che risulta ormai pacificamente ammessa la possibilità di ricorrere per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento relativamente alle disposizioni concernenti la confisca (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348). 2.1.Deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., possono essere soggette a confisca le cose che servirono a commettere il reato ovvero le cose che ne costituiscano il prodotto o il profitto. Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è necessario che sia provata la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'estensione dell'applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall'art.240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro (ex multis Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275). 2.2.Nel caso specifico, il giudice di merito ha correttamente e congruamente motivato sia sul "collegamento" di tali cose con il reato, sia sulla "pericolosità sociale" del mantenimento della res nella disponibilità del reo evidenziando il rischio di reiterazione del reato. 3. Allà inammissibilità del ricorso consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOina V
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