CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44040/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con l'unico motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge penale, in quanto il giudice a quo avrebbe disatteso l'uniforme giurisprudenza di legittimità, copiosamente richiamata, in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, invece sicuramente ravvisabile, poste l'omogeneità dei titoli di reato (violazioni del d. Igs. 25 luglio 1998 n. 286), la vicinanza temporale delle condotte, infine le similari modalità esecutive; Ribadito che, secondo quanto questa Corte ha autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); Ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); Ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso, ossia la sicura estemporaneità della scelta di violare i provvedimenti di espulsione di volta in volta emessi dall'Autorità amministrativa - peraltro in assenza di specifiche deduzioni difensive sul punto - a dimostrazione dell'esistenza di una mera abitualità criminosa incompatibile con un'unica, antecedente, risoluzione; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 s