CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 37124/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 ottobre 1966; avverso la sentenza n. 10/2020 del Tribunale di Verbania del 22 gennaio 2020; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Verbania ha, con sentenza del 22 gennaio 2020 pronunziata in esito a giudizio di opposizione a decreto penale celebrato nelle forme del rito abbreviato, dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 29-quattuordecies, comma 3, lettera b), del dlgs n. 152 del 2006, per avere, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], solo parzialmente osservato le prescrizioni dettate dal Comune di Verbania, in occasione del rilascio della AIA n. 91 del 22 dicembre 2015, in tema di trattamento e gestione dei rifiuti, e lo ha, pertanto, condannato alla pena ritenuta di giustizia. In particolare il Tribunale - mentre ha escluso la responsabilità del Betteo in relazione al contestato deposito di materiale denominato fluff, costituito dal residuo derivante dalla frantumazione degli autoveicoli, considerato che l'attività posta in essere dal prevenuto, nella ricordata qualità, non era assimilabile al deposito ovvero allo stoccaggio di rifiuti, trattandosi di prodotti ancora in fase di lavorazione e, pertanto, non qualificabili come rifiuti - ha, invece, asseverato la ipotesi accusatoria quanto ai restanti materiali indicati nel capo di imputazione, avendo considerato che gli stessi, trattandosi di "materiali già vagliati", erano definibili "rifiuti prodotti" e, pertanto, non essendo gli stessi custoditi nella loro integralità, come previsto dall'AIA, in "area coperta in modo da non essere esposti all'azione degli agenti atmosferici", ha rilevato che siffatta modalità di conservazione integrava gli estremi della contestata contravvenzione. Ha interposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza tramite il proprio difensore fiduciario il Betteo, affidando le sue doglianze a due motivi di impugnazione; con un primo motivo il ricorrente ha lamentato, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, il fatto che la sentenza impugnata sia fondata su elementi probatori malamente intesi, non avendo il Tribunale dato conto del contenuto di un documento; in particolare il Tribunale avrebbe omesso di tenere conto di una planimetria, depositata in atti in data 11 novembre 2019, da cui sarebbe risultato che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il restante materiale di cui al capo di imputazione non costituiva un "rifiuto" destinato allOsmaltimento ma si trattava di un prodotto ancora soggetto ad una ulteriore operazione di recupero, definita "separazione nella tavola densimetrica o seconda cernita"; siffatti materiali, essendo tale fase di lavorazione in corso al momento in cui era intervenuto il sopralluogo da cui era scaturita la notizia di reato, erano necessariamente conservati in cumuli scoperti. Con il secondo motivo di ricorso la difesa del ricorrente ha lamentato il fatto che il Tribunale, nel considerare integrata la violazione dell'art. 29- quattuordecies, comma 3, lettera b), del dlgs n. 152 del 2006 non in relazione alle eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nell'AIA n. 91 del 2015 ma in relazione all'avvenuta violazione delle indicazioni che i funzionari dell'ARPA avevano fornito a seguito del loro sopralluogo effettuato in data 6 dicembre 2017, avrebbe, in sostanza, attribuito l'idoneità ad integrare una norma penale in bianco, appunto la norma in ipotesi violata, ad una fonte non prevista dalla legge, in tal modo attribuendo al precetto penale un contenuto diverso da quello reale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, risultato fondato già il primo motivo di impugnazione, è, pertanto, meritevole di accoglimento. Osserva, infatti, il Collegio che il processo celebrato a carico del Betteo di fronte al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale dì Verbania è stato condotto nelle forme del giudizio abbreviato e lo stesso era stato condizionato dall'imputato richiedente alla ammissione, disposta da parte del Tribunale, di una serie di produzioni documentali nell'interesse del prevenuto; produzioni materialmente acquisite agli atti nel corso della udienza tenutasi in data 11 novembre 2019. Rileva la Corte che, sebbene nel testo della sentenza impugnata si legga che il giudice, onde pervenire alla sentenza di condanna dell'imputato, abbia vagliato "tutto il materiale probatorio utilizzabile ai fini della richiesta sentenza allo stato degli atti, integrato dalla documentazione prodotta dalla Difesa", della esistenza di tale documentazione e del suo contenuto, fosse pure stato per affermarne la irrilevanza ai fini del decidere, nel provvedimento impugnato non si trova traccia alcuna. Ciò è avvenuto sebbene la stessa documentazione, alla cui ammissione nel materiale probatorio era stata, appunto, condizionata la richiesta di definizione del processo nelle forme del rito abbreviato, doveva ritenersi, quanto meno nella prospettazione dei fatti operata dall'odierno ricorrente, significativa per orientare la decisione che il Tribunale di Verbania era stato chiamato a prendere.Deve a questo punto considerarsi che, avendo il ricorrente, formulato istanza di definizione del giudizio allo stato degli atti, questi ha, in sostanza, rinunziato alla possibilità di vedere discussa nel pubblico contraddittorio, che è caratteristica propria della udienza dibattimentale, la rilevanza probatoria degli elementi a suo carico acquisti nel corso delle indagini preliminari; a tale rinunzia, una volta che essa sia stata condizionata allo svolgimento di una qualche attività istruttoria, deve corrispondere un preciso onere di valutazione, non esclusivamente formale ma effettivo e sostanziale, in capo al giudicante che presuppone ed impone che con il contenuto degli elementi probatori addotti dall'imputato richiedente il rito abbreviato condizionato alla loro ammissione od acquisizione sia esaminato e discusso con adeguato apparato argomentativo in sede di motivazione (il principio, esplicitamente espresso in relazione agli elementi addotti dalla difesa in sede di indagini investigative - per tutte Corte di cassazione, Sezione V penale, 29 luglio 2020, n. 23068 - deve, a maggior ragione, ritenersi applicabile in sede di giudizio abbreviato condizionato alla produzione documentale). Su di esso, invece, il Tribunale di Verbania ha serbato un sostanzialmente rigoroso silenzio, non potendosi ritenere esaustiva la semplice affermazione, contenuta nella sentenza impugnata e prima riportata, del suo avvenuto vaglio, laddove la stessa non sia stata accompagnata, quanto meno, dalla sommaria descrizione, per rimanere nel caso ora in esame, della documentazione in questione e delle argomentate ragioni per le quali la stessa è stata ritenuta dal giudice del merito non tale da incidere in senso positivo sulla posizione dell'imputato che la ha prodotta. Poiché, nel caso in esame il Tribunale - che pure ha dato atto della sua produzione e del fatto che il giudizio abbreviato era stato ammesso con la subordinazione di esso alla produzione documentale da parte della difesa del Betteo - ha completamente omesso, a quanto risulta, la effettiva valutazione della documentazione presentata dalla difesa del Betteo alla udienza del 11 novembre 2019, ovvero ha, quanto meno, omesso di chiarire le ragioni per le quali tale documentazione è risultata priva di interesse ai fini del decidere, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verbania, in diversa composizione personale, dovendosi questo attenere all'esposto principio di diritto. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verbania in diversa persona fisica