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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 12940/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione SANCREDI Renato ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Lucca di condanna per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen. (in Forte dei Marmi, il 30/11/2012), riconosciute le generiche e la attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale circa il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.; che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stato il diniego congruamente giustificato dai giudici del merito (i quali hanno ritenuto che la generica affermazione della persona offesa di essere stata integralmente risarcita non consentiva la necessaria valutazione di congruità del risarcimento corrisposto, presupposto essenziale per il riconoscimento di tale elemento circostanziale), con argomenti coerenti anche con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, spettando al giudice di valutare la congruità del risarcimento, a prescindere dalle dichiarazioni satisfattive della parte lesa (sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368, in cui si è pure precisato che l'attenuante, di natura soggettiva, trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale; sez. 5, n. 116 del 8/10/2021, Maier, Rv. 282424-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente , [OSCURATO:PERSONA] ele [OSCURATO:PERSONA] /7 D E POSI _\ i iN Cro:CLi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione SANCREDI Renato ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Lucca di condanna per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen. (in Forte dei Marmi, il 30/11/2012), riconosciute le generiche e la attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale circa il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen.; che il motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo stato il diniego congruamente giustificato dai giudici del merito (i quali hanno ritenuto che la generica affermazione della persona offesa di essere stata integralmente risarcita non consentiva la necessaria valutazione di congruità del risarcimento corrisposto, presupposto essenziale per il riconoscimento di tale elemento circostanziale), con argomenti coerenti anche con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità, spettando al giudice di valutare la congruità del risarcimento, a prescindere dalle dichiarazioni satisfattive della parte lesa (sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368, in cui si è pure precisato che l'attenuante, di natura soggettiva, trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale; sez. 5, n. 116 del 8/10/2021, Maier, Rv. 282424-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente , [OSCURATO:PERSONA] ele [OSCURATO:PERSONA] /7 D E POSI _\ i iN Cro:CLi
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