CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 4-[OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di accogliere e annullare cn rinvio il provvedimento impugnato; sentiti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, per il reato di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], colpito al capo con un casco da motociclista, presso il suo negozio di frutta e verdura, per essersi permesso di avanzare rimostranze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] così mancando di rispetto sia a lui che al suo riferimento criminale [OSCURATO:PERSONA], fatto aggravato dall'art. 416-bis cod. pen. per avere agito con modalità mafiose e per agevolare l'associazione di ndrangheta. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite i suoi difensori di fiducia, articolando diversi motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110,115, 582 e 585, 576 n.1, cod pen. e 273 cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato è fondato sulle conversazioni intercettate in ambientale riportate non solo parzialmente, ma in modo parcellizzato, limitato alle parti di interesse accusatorio, senza inserirle nel contesto tanto da alterarne sostanzialmente il contenuto. Con specifico riferimento alle intercettazioni del 13 settembre 2019 (prog 2686 e 2689 riportate nel ricorso integralmente), sebbene emerga che [OSCURATO:PERSONA] cerchi di risolvere il problema prospettatogli dalla persona offesa in modo pacifico, il provvedimento impugnato qualifica apoditticamente detto atteggiamento come intimidatorio, nella consapevolezza del ricorrente di potersi rivolgere a Piromallo, quale boss indiscusso della criminalità organizzata. Si tratta di un argomento non fondato su elementi di fatto e che contrasta con la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non è indagato neanche quale concorrente esterno dell'associazione mafiosa, non ha precedenti di criminalità organizzata, invita più volte [OSCURATO:PERSONA], capo clan, a desistere. Il Tribunale non opera con argomenti logici quando attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità di sapere che, riferendo a Piromallo quanto detto da Morrone, ne sarebbe derivato il pestaggio, visto che da nessun passaggio delle intercettazioni risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia determinato Piromallo a commettere il delitto e ne sia suo concorrente morale ex art. 115 cod. pen. alla luce della sentenza delle Sezioni unite numero 45276 del 2003, da cui il Tribunale si discosta. Inoltre, non viene menzionato, se non riportando la trascrizione dell'intercettazione, il fatto rubricato al capo 113 relativo all'aggressione di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] e Morrone, proprio in risposta alle lesioni subite da quest'ultimo. Peraltro, è verosimile che l'imputazione a carico del ricorrente consegua alla conversazione RIT 566 progr 2690 di [OSCURATO:PERSONA], indagato di reato connesso, quale dichiarazione eteroaccusatoria senza riscontri.2.2. Con il secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis.1. cod. pen. e 3 e 111 Cost. in quanto l'aggressione è stata commessa solo da Pironnallo mentre erroneamente il Tribunale la attribuisce a più persone riunite, come risulta anche dalla contestazione dell'art.585 cod. pen. Inoltre, l'utilizzo di un casco non è indicativo di una metodologia mafiosa, la vittima non è spaventata tanto che a distanza di poche ore aggredisce [OSCURATO:PERSONA] (Capo 113). Peraltro, l'aggravante non può essere contestata stante la mancata appartenenza dell'autore ad un' associazione criminale, anche come concorrente esterno, alla luce della costante giurisprudenza della Corte di legittimità, visto che a [OSCURATO:PERSONA] è contestato il solo concorso morale e non è dedito ad attività criminali. La stessa sentenza delle sezioni unite numero 8545 del 2019 sulla natura oggettiva dell'aggravante del metodo mafioso non può essere applicata in modo automatico al concorrente morale altrimenti si tratterebbe di un'ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto tale in contrasto con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 111. Infine, non è applicabile l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. al ricorrente nell'accezione dell'agevolazione mancando qualsiasi elemento indiziario che comprovi l'elemento soggettivo che ne è alla base. 2.3. Con il terzo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e ss cod. proc. pen. in quanto il provvedimento impugnato motiva in modo generico il pericolo di reiterazione del reato e menziona i precedenti del ricorrente e la vicinanza a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata in assenza di riscontri nell'attività investigativa compiuta, visto che [OSCURATO:PERSONA] è incensurato, non è incline alla violenza tanto che aveva invitato Pironnallo a desistere ed era stato picchiato, il fatto è occasionale e circoscritto alla frizione tra Piromallo e Porcaro, i fatti risalgono al 2019 tanto da avere portato alla resipiscenza del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. La censura, contenuta nel primo e secondo motivo, riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], materialmente commesso da [OSCURATO:PERSONA], e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen sotto entrambe le sue declinazioni, dell'uso del metodo mafioso e della finalità agevolativa dell'associazione di ndrangheta. 2.1. L'ordinanza impugnata ha fondato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sul contenuto di alcune conversazioni intercettate, per come ulteriormente riscontrate dalle videoriprese, dalle quali ha desunto che la spedizione punitiva di [OSCURATO:PERSONA], personalità di spicco della ndrangheta locale, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] fosse stata determinata dal racconto di [OSCURATO:PERSONA] di avere subìto da questi una minaccia all'esito di un alterco. 2.2. Ai fini del contributo punibile del concorrente morale, ai sensi dell'art.110 cod. pen., è richiesto che questo si manifesti attraverso forme, anche atipiche, idonee comunque a comprovare l'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato che sia in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dal concorrente (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226096). Il giudice di merito, dunque, deve accertare che vi sia la "causalità psichica", intesa come reciproco condizionamento volitivo tra i concorrenti, volto a stabilizzare o rafforzare il proposito criminoso, e una condivisione rispetto all'evento preso di mira, anche con condotte non verbali. 2.3. Nel caso di specie, detta causalità psichica è stata espressa dal Tribunale in termini congetturali e non riscontrati dal materiale probatorio esaminato. Infatti, dal contenuto stesso dell'intercettazione, riportata per esteso alle pagine da sei a otto del ricorso, risulta che il ricorrente cercasse di ridimensionare il contenuto delle minacce ricevute da Morrone e manifestasse la volontà di "lasciar stare", nonostante la sollecitazione dei suoi interlocutori di picchiarlo e vendicarsi. In nessuna parte delle conversazioni risulta che il ricorrente abbia indotto o istigato l'autore materiale a commettere la spedizione punitiva che emerge, al contrario, una deliberazione del solo Piromallo. Peraltro, nel caso in esame, non integra la gravità indiziaria né l'indicatore del particolare ambito relazionale sorto nel contesto criminale ndranghetista, in quanto il ricorrente non risulta appartenervi, neanche nella forma del concorso esterno, ed è incensurato; né le parole pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente durante il suo pestaggio, avvenuto per ragioni ritorsive rispetto a quello di Morrone, in quanto riferibili ad una resa dei conti tra clan avversi. La censura sulle esigenze cautelari è assorbita. 3. Dai motivi sopra esposti consegue che l'ordinanza impugnata e l'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 2 agosto 2022 devono essere annullate senza rinvio, posto che non sono emersi 4 /k/ dati probatori utili a supportare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non risultando lacune nella valutazione degli elementi indiziari rispetto ai quali disporre, in sede di rinvio, un ulteriore esame nel merito. Ne consegue l'immediata liberazione dl ricorrente se non detenuto per altro. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza applicativa della misura cautelare del 2 agosto 2022 e dispone l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per alt