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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 35104/2022

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critto al n.r.g. 2000 del 2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatapresso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente - contro r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già U nione di B anche I taliane S.p.A. , già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano , n. 3076/2017, depositata in data04/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale d i [OSCURATO:PERSONA], sez. dist. di Gallarate, in accoglimento delle domande proposte da Meccanica F.lli Vanzini di Mauro e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. - già Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.e oggi Intesa SanPaol o S.p.A. giusta atto di fusione per atto a rogito notar [OSCURATO:PERSONA] rep. 16080/racc. 8638 - aveva condannatol’istituto di credito al pagamento in favore della società attrice dell’importo di € 253.285,59, oltre interessi, a titolo di restituzione degli importi indebitamente addebitati nel corso del rapporto di conto corrente e di apertura di credito intercorso tra le parti.

Il Tribunale, dopo aver respinto l’eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi sollevata dalla convenuta, aveva riten uto illegittim i la capitalizzazione trimestrale degli interessi, operata dalla banca fino all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] l’applicazione di interessi passivi prima del maggio 1996, data di concessione del primo affidamento, in quanto pattuiti con riferimento agli usi piazza, nonché le commissioni di massimo scoperto e le spese trimestralmente capitalizzate,ove non espressamente previste.

2. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede,in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver disposto il r innovo della c.t.u., ha riformato la sentenza di primo grado, riducendo il credito in ripetizione della società correntista ad € 66.743,14 e condannando quest’ultima alla restituzione della differenza rispetto al maggior importo percepito in base alla sentenza impugnata.

3. La C orte territoriale, per quanto in questa fase ancora rileva, ha ritenuto che: a) l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca doveva essere valutata in relazione alla sussistenza o meno di rimesse solutorie antecedenti il decennio dalla proposizione della domanda; b) trattandosi di un’ipotesi in cui molte delle rimesse risultavano documentalmente effettuate oltre il fido contrattuale concesso, la banca aveva sufficientemente assolto l’onere probatorio a proprio carico attraverso l’allegazione della prescrizione di tutte le rimesse effettuate oltre tale fido nel periodo anteriore al decennio dalla proposizione della domanda; c) al fine del calcolo delle rimesse solutorie, e dunque della fondatezza dell’eccezione di prescrizione, dovevano considerarsi le sole rimesse effettuate oltre i “fidi di cassa” accordati alla correntista sulla base di un contratto scritto, escludendo invece i versamenti effettuati per reintegrare gli affidamenti di fatto o cosiddetti “castelletti”; d) gli interessi anatocistici successivi alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 erano stati correttamente r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] pattuiti e applicati, in quanto la modifica era stata comunicata alla correntista e doveva ritenersi non peggiorativa rispetto alle condizioni precedentemente applicate secondo gli usi piazza.

4. Avverso questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

5. Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A . , oggi [OSCURATO:SOCIETA]. , ha resistitocon controricorso.

6. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi proposti possono essere come di seguito riassunti .

2. Con il primo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 166, 167, 183 e 345 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, n. 3) e 4) cod. proc. civ.,nonché l’“omessa motivazione su una circostanza decisiva per la definizione della lite sulla quale le parti hanno discusso”, in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., con riguardoall’asserita omessa pronuncia della Corte d’appello sull’eccezione, formulata dalla società correntista, di tardività delle nuove allegazioni e richieste istruttorie della banca.

Secondo la ricorrente, la C orte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, e quindi ammissibile l’istanza di nuova c.t.u., presumendo l’esaustiva formulazione di tale eccezione in primo grado dal fatto che il Tribunale l’aveva rigettata anche in relazione alle rimesse solutorie,senza tener conto delle contestazioni dell’appellata sul punto.Invero, secondo la ricostruzione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., la banca avrebbe inizialmente r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] dedotto, nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, la prescrizione del diritto lamentato dalla correntista con riferimento agli addebiti illegittimi registrati in conto corrente prima dell’8 aprile 2000, ossia un decennio prima della data di notifica dell’atto di citazione avversario - individuando quale fatto costitutivo dell’eccezione la contabilizzazione delle poste ritenute illegittime, mentre solo con il secondo motivo di appello, in via subordinata, la stessa avrebbe dedotto la decorrenza del termine di prescrizione dalla stipula del primo contratto di apertura di creditoin c/c, concesso il 22 maggio 1996.

La C orte territoriale, quindi, omettendo di esaminare le memorie difensive e le richieste istruttorie formulate dalla banca in primo grado, avrebbe esteso l’ambito del processo di secondo grado a un nuovo tema d’indagine, sul quale non vi era stato contraddittorio tra le parti.

3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1842, 1843, 1852, 2697, 2934 e 2935 cod. civ., dell’art. 345 cod. proc. civ. e dell’art. 117 t.u.b.,in relazione all’art. 360, n. 3) cod. proc. civ. , nonché l’“omessa motivazione su una circostanza decisiva per la definizione della lite sulla quale le parti hanno discusso”, in relazione all’art. 360, n. 5) e 4) cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello avrebbe ritenuto sufficiente, ai fini della determinatezza della relativa eccezione, l’allegazione da parte della banca dell’intervenuta prescrizione di tutte le rimesse eseguite oltre il fido, onerando invece la correntista della prova della natura ripristinatoria delle rimesse eseguite nel decennio anteriore la domanda di ripetizione d’indebito.Secondo la ricorrente, giacché nel caso in esame la banca non aveva contestato in primo grado l’esistenza di un contratto di fido in conto corrente, si sarebbe dovuta presumere la natura ripristinatoria delle rimesse r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] effettuate in c/c e porre a carico della banca l’onere di provare il limite del fido concesso e la natura solutoria delle rimesse registrate in c/c prima della concessione del fido e di quelle eseguite oltre ilfido.

La C orte territoriale, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio da parte della banca in relazione all’eccezione di prescrizione delle c.d. rimesse solutorie irripetibili eseguite in c/c, sul presupposto che in atti risultavano provati diversi sconfinamenti del fido contrattuale: l’istituto di credito, tuttavia, nulla aveva dedotto in primo grado sul punto e, inoltre, detti sconfinamenti riguardavano esclusivamente i versamenti eseguiti dopo la concessione del fido e non quelli antecedenti.

4. Con il terzo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1350, 1843, 1852, 2697, 2934 e 2935 cod. civ., degli artt. 115 e 345 cod. proc. civ. e dell’art. 117 t.u.b., in relazione all’art. 360, n. 3) cod. proc. civ., nonché l’“omessa motivazione su una circostanza decisiva per la definizione della lite sulla quale le parti hanno discusso”, in relazione all’art.360, n. 5 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello avrebberitenuto che, in assenza di allegazione di uncontratto scritto di apertura di credito per il periodo precedente il maggio 1996, tutte le rimesse eseguite sul conto “in rosso”dovevano essere considerate pagamenti, con conseguente estinzione per prescrizione del diritto alla restituzione.

Secondo la ricorrente, invece, era onere della banca provare l’assenza di un affidamento prima della apertura di credito del 1996,ovvero un fido di importo ridotto rispetto a quello riportato nel rinnovo del fido già concesso.

Inoltre, la C orte territoriale non avrebbe considerato che l’istituto di credito,in primo grado, non aveva contestato l’esistenza del fido in conto corrente, affermata nell’atto di citazione, ma aveva confermato detta circostanza allegando il r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] contratto di apertura di credito del maggio 1996, ove si afferma espressamente che trattasi di “rinnovo di fidi già concessi in c/c”.

5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 1283 cod. civ. e dell’art. 120 t.u.b., in relazione all’art. 360, n. 3) cod. proc. civ., nonché l’“omessa motivazione su una circostanza decisiva per la definizione della lite sulla quale le parti hanno discusso”,in relazione all’art. 360, n. 5) cod. proc. civ., per avere la C orte d’appello ritenuto legittimo l’anatocismo praticato dalla banca dopo il 30 giugno 2000, avendo quest’ultima dato comunicazione alla correntista dell’adeguamento alla novella dell’art. 120 t.u.b. nell’estratto conto del secondo trimestre 2000.

Secondo la società correntista, in presenza di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la banca, per poter applicare legittimamente interessi anatocistici, avrebbe dovuto far sottoscrivere un nuovo contratto con clausola anatocistica specificamente approvata, in quanto si trattava di variazione peggiorativa rispetto alla pregressa situazione nella quale gli interessi anatocistici erano tout court nulli in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000, fatte salve le limitate esclusioni di cui all’art. 1283 cod.civ.

6. Con il quinto motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3) cod. proc. civ., con riguardo alla decisione della C orte d’appello di compensare parzialmente le spese di lite tra le parti, nella misura del 50%, in ragione dell’accoglimento parziale dell’appello proposto dalla banca.

7. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto.r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA]

8. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

9. I primi tre motivi, riguardando tutti la prescrizione, possono essere congiuntamente esaminati e si rivelano infondati.

Invero, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass.

S.U. n. 15895 del 2019).

Inoltre, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. n. 2660del 2019).

Nel caso di specie, la Corte territorialesi è attenuta a tali principi, mentre la denuncia di omesso esame del fatto che il contratto di apertura di credito del 22 maggio 1996 contenesse l’annotazione che si trattava di conferma di una precedente linea di credito è inammissibile, sia per difetto di decisività di tale circostanza, posto che non è neppure specificato a quanto ammontasse la precedente linea di credito, sia, soprattutto, perché non è dedotto, nel r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] ricorso, che di tale circostanza si sia discusso –come invece prevede l’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ.– nel giudizio di appello.

Per il resto, le doglianze della ricorrente configurano inammissibili censure di merito.

10. Il quarto motivo , che lamenta la falsa applicazione dell’art. 1283 cod. civ. e dell’art. 120 t.u.b., in relazione all’art. 360, n. 3) cod. proc. civ., nonché l’“omessa motivazione su una circostanza decisiva per la definizione della lite sulla quale le parti hanno discusso”,in relazione all’art. 360, n. 5) cod. proc. civ., è fondato.

In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999(Corte Cost., sent. n. 425 del 2000), le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria un’espressa e nuova pattuizione,formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass.n. 9140del 2020).

11. Il quinto motivo , che riguarda la regolamentazione delle spese di lite, resta assorbito.

12. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M.

La Corte rigettai prim i tre motivi del ricorso ; accoglie , nei sensi di cui in motivazione, il quarto motiv o di ricorso ; dichiara assorbito il quinto motivo di ricorso; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia le parti, in relazione al motivo accolto, innanzi alla Corte di appello di Mil ano , in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
critto al n.r.g. 2000 del 2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatapresso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente - contro r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già U nione di B anche I taliane S.p.A. , già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano , n. 3076/2017, depositata in data04/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale d i [OSCURATO:PERSONA], sez. dist. di Gallarate, in accoglimento delle domande proposte da Meccanica F.lli Vanzini di Mauro e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. - già Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.e oggi Intesa SanPaol o S.p.A. giusta atto di fusione per atto a rogito notar [OSCURATO:PERSONA] rep. 16080/racc. 8638 - aveva condannatol’istituto di credito al pagamento in favore della società attrice dell’importo di € 253.285,59, oltre interessi, a titolo di restituzione degli importi indebitamente addebitati nel corso del rapporto di conto corrente e di apertura di credito intercorso tra le parti. Il Tribunale, dopo aver respinto l’eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi sollevata dalla convenuta, aveva riten uto illegittim i la capitalizzazione trimestrale degli interessi, operata dalla banca fino all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] l’applicazione di interessi passivi prima del maggio 1996, data di concessione del primo affidamento, in quanto pattuiti con riferimento agli usi piazza, nonché le commissioni di massimo scoperto e le spese trimestralmente capitalizzate,ove non espressamente previste. 2. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede,in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver disposto il r innovo della c.t.u., ha riformato la sentenza di primo grado, riducendo il credito in ripetizione della società correntista ad € 66.743,14 e condannando quest’ultima alla restituzione della differenza rispetto al maggior importo percepito in base alla sentenza impugnata. 3. La C orte territoriale, per quanto in questa fase ancora rileva, ha ritenuto che: a) l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca doveva essere valutata in relazione alla sussistenza o meno di rimesse solutorie antecedenti il decennio dalla proposizione della domanda; b) trattandosi di un’ipotesi in cui molte delle rimesse risultavano documentalmente effettuate oltre il fido contrattuale concesso, la banca aveva sufficientemente assolto l’onere probatorio a proprio carico attraverso l’allegazione della prescrizione di tutte le rimesse effettuate oltre tale fido nel periodo anteriore al decennio dalla proposizione della domanda; c) al fine del calcolo delle rimesse solutorie, e dunque della fondatezza dell’eccezione di prescrizione, dovevano considerarsi le sole rimesse effettuate oltre i “fidi di cassa” accordati alla correntista sulla base di un contratto scritto, escludendo invece i versamenti effettuati per reintegrare gli affidamenti di fatto o cosiddetti “castelletti”; d) gli interessi anatocistici successivi alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 erano stati correttamente r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] pattuiti e applicati, in quanto la modifica era stata comunicata alla correntista e doveva ritenersi non peggiorativa rispetto alle condizioni precedentemente applicate secondo gli usi piazza. 4. Avverso questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 5. Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A . , oggi [OSCURATO:SOCIETA]. , ha resistitocon controricorso. 6. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi proposti possono essere come di seguito riassunti . 2. Con il primo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 166, 167, 183 e 345 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, n. 3) e 4) cod. proc. civ.,nonché l’“omessa motivazione su una circostanza decisiva per la definizione della lite sulla quale le parti hanno discusso”, in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., con riguardoall’asserita omessa pronuncia della Corte d’appello sull’eccezione, formulata dalla società correntista, di tardività delle nuove allegazioni e richieste istruttorie della banca. Secondo la ricorrente, la C orte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, e quindi ammissibile l’istanza di nuova c.t.u., presumendo l’esaustiva formulazione di tale eccezione in primo grado dal fatto che il Tribunale l’aveva rigettata anche in relazione alle rimesse solutorie,senza tener conto delle contestazioni dell’appellata sul punto.Invero, secondo la ricostruzione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., la banca avrebbe inizialmente r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] dedotto, nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, la prescrizione del diritto lamentato dalla correntista con riferimento agli addebiti illegittimi registrati in conto corrente prima dell’8 aprile 2000, ossia un decennio prima della data di notifica dell’atto di citazione avversario - individuando quale fatto costitutivo dell’eccezione la contabilizzazione delle poste ritenute illegittime, mentre solo con il secondo motivo di appello, in via subordinata, la stessa avrebbe dedotto la decorrenza del termine di prescrizione dalla stipula del primo contratto di apertura di creditoin c/c, concesso il 22 maggio 1996. La C orte territoriale, quindi, omettendo di esaminare le memorie difensive e le richieste istruttorie formulate dalla banca in primo grado, avrebbe esteso l’ambito del processo di secondo grado a un nuovo tema d’indagine, sul quale non vi era stato contraddittorio tra le parti. 3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1842, 1843, 1852, 2697, 2934 e 2935 cod. civ., dell’art. 345 cod. proc. civ. e dell’art. 117 t.u.b.,in relazione all’art. 360, n. 3) cod. proc. civ. , nonché l’“omessa motivazione su una circostanza decisiva per la definizione della lite sulla quale le parti hanno discusso”, in relazione all’art. 360, n. 5) e 4) cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello avrebbe ritenuto sufficiente, ai fini della determinatezza della relativa eccezione, l’allegazione da parte della banca dell’intervenuta prescrizione di tutte le rimesse eseguite oltre il fido, onerando invece la correntista della prova della natura ripristinatoria delle rimesse eseguite nel decennio anteriore la domanda di ripetizione d’indebito.Secondo la ricorrente, giacché nel caso in esame la banca non aveva contestato in primo grado l’esistenza di un contratto di fido in conto corrente, si sarebbe dovuta presumere la natura ripristinatoria delle rimesse r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] effettuate in c/c e porre a carico della banca l’onere di provare il limite del fido concesso e la natura solutoria delle rimesse registrate in c/c prima della concessione del fido e di quelle eseguite oltre ilfido. La C orte territoriale, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio da parte della banca in relazione all’eccezione di prescrizione delle c.d. rimesse solutorie irripetibili eseguite in c/c, sul presupposto che in atti risultavano provati diversi sconfinamenti del fido contrattuale: l’istituto di credito, tuttavia, nulla aveva dedotto in primo grado sul punto e, inoltre, detti sconfinamenti riguardavano esclusivamente i versamenti eseguiti dopo la concessione del fido e non quelli antecedenti. 4. Con il terzo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1350, 1843, 1852, 2697, 2934 e 2935 cod. civ., degli artt. 115 e 345 cod. proc. civ. e dell’art. 117 t.u.b., in relazione all’art. 360, n. 3) cod. proc. civ., nonché l’“omessa motivazione su una circostanza decisiva per la definizione della lite sulla quale le parti hanno discusso”, in relazione all’art.360, n. 5 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello avrebberitenuto che, in assenza di allegazione di uncontratto scritto di apertura di credito per il periodo precedente il maggio 1996, tutte le rimesse eseguite sul conto “in rosso”dovevano essere considerate pagamenti, con conseguente estinzione per prescrizione del diritto alla restituzione. Secondo la ricorrente, invece, era onere della banca provare l’assenza di un affidamento prima della apertura di credito del 1996,ovvero un fido di importo ridotto rispetto a quello riportato nel rinnovo del fido già concesso. Inoltre, la C orte territoriale non avrebbe considerato che l’istituto di credito,in primo grado, non aveva contestato l’esistenza del fido in conto corrente, affermata nell’atto di citazione, ma aveva confermato detta circostanza allegando il r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] contratto di apertura di credito del maggio 1996, ove si afferma espressamente che trattasi di “rinnovo di fidi già concessi in c/c”. 5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 1283 cod. civ. e dell’art. 120 t.u.b., in relazione all’art. 360, n. 3) cod. proc. civ., nonché l’“omessa motivazione su una circostanza decisiva per la definizione della lite sulla quale le parti hanno discusso”,in relazione all’art. 360, n. 5) cod. proc. civ., per avere la C orte d’appello ritenuto legittimo l’anatocismo praticato dalla banca dopo il 30 giugno 2000, avendo quest’ultima dato comunicazione alla correntista dell’adeguamento alla novella dell’art. 120 t.u.b. nell’estratto conto del secondo trimestre 2000. Secondo la società correntista, in presenza di contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, la banca, per poter applicare legittimamente interessi anatocistici, avrebbe dovuto far sottoscrivere un nuovo contratto con clausola anatocistica specificamente approvata, in quanto si trattava di variazione peggiorativa rispetto alla pregressa situazione nella quale gli interessi anatocistici erano tout court nulli in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 425 del 17 ottobre 2000, fatte salve le limitate esclusioni di cui all’art. 1283 cod.civ. 6. Con il quinto motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3) cod. proc. civ., con riguardo alla decisione della C orte d’appello di compensare parzialmente le spese di lite tra le parti, nella misura del 50%, in ragione dell’accoglimento parziale dell’appello proposto dalla banca. 7. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto.r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le considerazioni che seguono. 9. I primi tre motivi, riguardando tutti la prescrizione, possono essere congiuntamente esaminati e si rivelano infondati. Invero, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. S.U. n. 15895 del 2019). Inoltre, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. n. 2660del 2019). Nel caso di specie, la Corte territorialesi è attenuta a tali principi, mentre la denuncia di omesso esame del fatto che il contratto di apertura di credito del 22 maggio 1996 contenesse l’annotazione che si trattava di conferma di una precedente linea di credito è inammissibile, sia per difetto di decisività di tale circostanza, posto che non è neppure specificato a quanto ammontasse la precedente linea di credito, sia, soprattutto, perché non è dedotto, nel r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] ricorso, che di tale circostanza si sia discusso –come invece prevede l’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ.– nel giudizio di appello. Per il resto, le doglianze della ricorrente configurano inammissibili censure di merito. 10. Il quarto motivo , che lamenta la falsa applicazione dell’art. 1283 cod. civ. e dell’art. 120 t.u.b., in relazione all’art. 360, n. 3) cod. proc. civ., nonché l’“omessa motivazione su una circostanza decisiva per la definizione della lite sulla quale le parti hanno discusso”,in relazione all’art. 360, n. 5) cod. proc. civ., è fondato. In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999(Corte Cost., sent. n. 425 del 2000), le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria un’espressa e nuova pattuizione,formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass.n. 9140del 2020). 11. Il quinto motivo , che riguarda la regolamentazione delle spese di lite, resta assorbito. 12. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.r.g. n. 02000/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. La Corte rigettai prim i tre motivi del ricorso ; accoglie , nei sensi di cui in motivazione, il quarto motiv o di ricorso ; dichiara assorbito il quinto motivo di ricorso; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia le parti, in relazione al motivo accolto, innanzi alla Corte di appello di Mil ano , in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35104/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris