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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03641/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso quella della Corte di assise di appello di Bari che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Ripoli è stato condannato alla pena di anni quindici di reclusione in relazione ai delitti di omicidio volontario eseguito con arma da fuoco, ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina; reati commessi il 12/3/2018.' Il Tribunale riteneva che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. inizialmente contestata non attenuasse la gravità del delitto: non a caso, la Corte territoriale aveva respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche; irrilevante era la asserita "pacificazione" tra le parti coinvolte nella contesa che aveva portato al delitto: il pericolo di reiterazione del reato non deve essere inteso come pericolo di commissione del medesimo reato, ma come astratto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

Per di più, tale pericolo era dimostrato dall'uso da parte di Ripoli di un'arma clandestina, evidentemente acquisita da circuiti criminali.

Non risultavano segni di resipiscenza dell'imputato per il delitto commesso.

Il tempo trascorso non portava, di per sé, all'attenuazione delle esigenze cautelati.

Inoltre, in base all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., sussisteva la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, il venir meno dell'aggravante mafiosa è un elemento di rilevante novità rispetto al momento genetico della misura custodiale; la difesa non aveva evidenziato altri elementi che, al contrario, il Tribunale aveva usato per negare la misura.

Il ricorrente ribadisce che ìl trascorrere del tempo è servito a sanare le ferite e che il braccialetto elettronico avrebbe potuto essere di efficacia equivalente alla custodia cautelare in carcere.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorrente evidenzia nuovamente gli elementi che il Tribunale ha già preso in considerazione e adeguatamente valutato.

Nel fare ciò non si confronta con la norma di riferimento costituita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che pone una duplice presunzione per i responsabili del delitto di omicidio volontario: di sussistenza delle esigenze cautelari - che non viene negata dal ricorrente, la cui istanza aveva ad oggetto esclusivamente la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari - e di adeguatezza della misura della custodia in carcere.

La norma consente il superamento di questa seconda presunzione quando "siano acquisiti elementi dai quali risulti che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure".

Occorre, in altre parole, la prova (deve "risultare") dell'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, sia pure con braccialetto elettronico, a tutelare le esigenze cautelari, specificamente di quella del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie o con uso di armi.

Il Tribunale ha ritenuto che tale adeguatezza non risultasse affatto: sia perché l'imputato non aveva mostrato alcuna resipiscenza rispetto al delitto, sia perché le modalità dell'omicidio dimostravano la sua incapacità di autocontrollo, avendo colpito l'avversario quando era già a terra, sia, ancora, perché, con la detenzione e il porto di un'arma clandestina, egli aveva dimostrato di essere collegato a circuiti criminali.

2. Si tratta di motivazione del tutto logica e che correttamente riferisce il pericolo di reiterazione dei reati a tutte le possibili occasioni di delitto e non solo ai delitti che potrebbero ripetersi nella situazione in cui era stato commesso il precedente.

Il ricorrente insiste sull'esclusione dell'aggravante della mafiosità - per quanto detto, palesemente irrilevante, atteso che la presunzione si applica al delitto di omicidio volontario anche non aggravato - e sottolinea il passaggio del tempo, dato niente affatto eclatante, come sottolineato dal Tribunale (il delitto risale al 2018) e comunque, non decisivo, per insegnamento costante di questa Corte.

La presunta pacificazione tra le famiglie, per quanto osservato con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, non incide affatto, mentre correttamente il Tribunale osserva che, a fronte del pericolo di reiterazione di condotte violente commesse con armi, l'apposizione del braccialetto elettronico è del tutto • ininfluente, non permettendo un rapido intervento della polizia giudiziaria per impedire nuovi delitti.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. 104, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso quella della Corte di assise di appello di Bari che aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Ripoli è stato condannato alla pena di anni quindici di reclusione in relazione ai delitti di omicidio volontario eseguito con arma da fuoco, ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina; reati commessi il 12/3/2018.' Il Tribunale riteneva che l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. inizialmente contestata non attenuasse la gravità del delitto: non a caso, la Corte territoriale aveva respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche; irrilevante era la asserita "pacificazione" tra le parti coinvolte nella contesa che aveva portato al delitto: il pericolo di reiterazione del reato non deve essere inteso come pericolo di commissione del medesimo reato, ma come astratto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Per di più, tale pericolo era dimostrato dall'uso da parte di Ripoli di un'arma clandestina, evidentemente acquisita da circuiti criminali. Non risultavano segni di resipiscenza dell'imputato per il delitto commesso. Il tempo trascorso non portava, di per sé, all'attenuazione delle esigenze cautelati. Inoltre, in base all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., sussisteva la presunzione di adeguatezza della misura della custodia in carcere. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il venir meno dell'aggravante mafiosa è un elemento di rilevante novità rispetto al momento genetico della misura custodiale; la difesa non aveva evidenziato altri elementi che, al contrario, il Tribunale aveva usato per negare la misura. Il ricorrente ribadisce che ìl trascorrere del tempo è servito a sanare le ferite e che il braccialetto elettronico avrebbe potuto essere di efficacia equivalente alla custodia cautelare in carcere. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente evidenzia nuovamente gli elementi che il Tribunale ha già preso in considerazione e adeguatamente valutato. Nel fare ciò non si confronta con la norma di riferimento costituita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che pone una duplice presunzione per i responsabili del delitto di omicidio volontario: di sussistenza delle esigenze cautelari - che non viene negata dal ricorrente, la cui istanza aveva ad oggetto esclusivamente la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari - e di adeguatezza della misura della custodia in carcere. La norma consente il superamento di questa seconda presunzione quando "siano acquisiti elementi dai quali risulti che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure". Occorre, in altre parole, la prova (deve "risultare") dell'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, sia pure con braccialetto elettronico, a tutelare le esigenze cautelari, specificamente di quella del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie o con uso di armi. Il Tribunale ha ritenuto che tale adeguatezza non risultasse affatto: sia perché l'imputato non aveva mostrato alcuna resipiscenza rispetto al delitto, sia perché le modalità dell'omicidio dimostravano la sua incapacità di autocontrollo, avendo colpito l'avversario quando era già a terra, sia, ancora, perché, con la detenzione e il porto di un'arma clandestina, egli aveva dimostrato di essere collegato a circuiti criminali. 2. Si tratta di motivazione del tutto logica e che correttamente riferisce il pericolo di reiterazione dei reati a tutte le possibili occasioni di delitto e non solo ai delitti che potrebbero ripetersi nella situazione in cui era stato commesso il precedente. Il ricorrente insiste sull'esclusione dell'aggravante della mafiosità - per quanto detto, palesemente irrilevante, atteso che la presunzione si applica al delitto di omicidio volontario anche non aggravato - e sottolinea il passaggio del tempo, dato niente affatto eclatante, come sottolineato dal Tribunale (il delitto risale al 2018) e comunque, non decisivo, per insegnamento costante di questa Corte. La presunta pacificazione tra le famiglie, per quanto osservato con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, non incide affatto, mentre correttamente il Tribunale osserva che, a fronte del pericolo di reiterazione di condotte violente commesse con armi, l'apposizione del braccialetto elettronico è del tutto • ininfluente, non permettendo un rapido intervento della polizia giudiziaria per impedire nuovi delitti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. 104, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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