CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 settembre 2022
Cassazione n. 16788/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0611111976 avverso la sentenza del 26/09/2022 emessa dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Considerato che, con sentenza del 26 settembre 2022, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Pescara in data 13 maggio 2021, che all'esito di giudizio abbreviato condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle rispettive pene di mesi otto di reclusione e di mesi otto e giorni venti di reclusione, ritenendoli responsabili dei reati di resistenza, danneggiamento e porto di un coltello. - che avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo plurimi vizi della motivazione, per averne la Corte d'appello affermato la responsabilità in relazione al reato di danneggiamento aggravato ascrittogli in concorso con il coimputato, senza tener conto delle doglianze dalla difesa dedotte nell'atto di appello. - che nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato altresì proposto ricorso per cassazione dal difensore di fiducia, deducendo con unico motivo i medesimi vizi enucleati nell'atto di ricorso presentato dal coimputato. Ritenuto che i predetti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, dunque senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 591, comma 1, lett. c), 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivamente proposti; - che, infatti, il ricorso per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Pescara il 27/12/2022 a fronte di sentenza emessa dalla predetta Corte di appello il 26/09/2022 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni quindici; - che la predetta sentenza è stata tempestivamente depositata in data 30/09/2022, sicché dal 11/10/2022 decorreva il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso (10/11/2022), viceversa depositato solo nella su richiamata data del 27/12/2022; - che analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al ricorso proposto per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], in quanto depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Pescara il 09/12/2022 a fronte di sentenza emessa il 26/09/2022 che prevedeva il deposito della motivazione nel termine di giorni quindici; - che tale sentenza, come dianzi rilevato, è stata tempestivamente depositata in data 30/09/2022, sicché dal 11/10/2022 decorreva il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso (10/11/2022), viceversa depositato solo nella su richiamata data del 09/12/2022. Ritenuto, conclusivamente, che alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle