CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 19625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8810/2021Numero sezionale 2943/2023Numero di raccolta generale 19625/2023Data pubblicazione 11/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* dimantenimento per* il figlio minore* CC* * Consigliere* * Consigliere* * * Consigliere* * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8810/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliato in Roma piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 21 presso lo studio dell * * * che lorappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso ricorrente e controricorrente al ricorso incidentalecontro* * elettivamente domiciliata in Roma via del* n. 72 presso lo studio dell * * * chelo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alcontroricorso controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d appello di Roma n. 4327/2020depositata il 21/9/2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/5/2023 dalConsigliere * *Rilevato che1. Il Tribunale di * con sentenza n. 1879/2016 pronunciava laseparazione dei coniugi * * e * * disponeval affidamento condiviso del figlio minorenne con collocazione presso* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8810/2021Numero sezionale 2943/2023Numero di raccolta generale 19625/2023l abitazione della madre e determinava nella misura di € 1.000 mensiliData pubblicazione 11/07/2023il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del discendente“fermo restando l importo stabilito in via provvisoria all esitodell udienza presidenziale”.2. La Corte d appello di Roma a seguito dell impugnazione presentatain via principale dal * e in via incidentale dalla * riteneva– fra l altro e per quanto qui di interesse – che l importo stabilitoall interno della sentenza di primo grado a titolo di contributo paternoper il mantenimento del figlio minore corrispondesse equamente alcanone di proporzionalità previsto dall art. 337 cod. civ..* di conseguenza entrambe le impugnazioni disponendola compensazione delle spese processuali nella misura di un terzocon condanna dell appellante principale * al pagamento dellaresidua porzione.3. Per la cassazione di questa sentenza pubblicata in data 21settembre 2020 ha proposto ricorso * * prospettandoquattro motivi di doglianza ai quali ha resistito con controricorso* * che a sua volta ha proposto ricorso incidentaleaffidato a un unico motivo di ricorso.Tale impugnazione è stata resistita con controricorso da **Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell art. 380bis.1 cod. proc. civ..Considerato che4. Il primo motivo di ricorso denuncia ai sensi dell art. 360 comma1 n. 4 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 100 e 345 cod.proc. civ. in quanto la corte d appello ha omesso di pronunciarsisull impugnazione presentata sotto il profilo della decorrenza dellariduzione dell assegno che doveva disposta sin dall epoca in cui erastato assunto il provvedimento provvisorio del presidente deltribunale ex art. 708 cod. proc. civ..5. Il motivo è inammissibile.2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8810/2021Numero sezionale 2943/2023Numero di raccolta generale 19625/2023La corte di merito ha dato atto in esordio alla propria decisione cheData pubblicazione 11/07/2023l appellante aveva domandato la riduzione a € 500 mensilidell assegno di mantenimento per il figlio minore * “a far datadal dicembre 2014 in poi” nelle premesse della sentenza si ricordainoltre che il tribunale aveva determinato in € 1.000 mensili l importodell assegno dovuto dal padre per il mantenimento del discendentedal mese di ottobre 2016 “fermo restando l importo” – di € 1.500 –“stabilito in via provvisoria all esito dell udienza presidenziale”.* nonostante i giudici distrettuali nulla hanno statuito sotto il profilodella decorrenza dell importo dell assegno di mantenimento fissatoall interno della decisione di prime cure in misura minore rispetto aquanto previsto dal provvedimento presidenziale.La mancanza di alcuna statuizione pur sussistente non comportaperò alcun vizio per mancanza di decisività della doglianza dato chela domanda non avrebbe potuto che essere rigettata.In vero in tema di mantenimento dei figli minori l assegnoperequativo disposto dal giudice nella sentenza di separazionedecorre dalla data della decisione e non dalla data della proposizionedella domanda trattandosi di una pronuncia determinativa che nonpuò operare per il passato per il quale continuano a valere ledeterminazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ. * 18538/2013 nello stesso senso * 10788/2018 ciò inquanto nel procedimento di separazione personale dei coniugi ilprovvedimento presidenziale di fissazione di un assegno dimantenimento emesso in via provvisoria ai sensi dell art. 708 cod.proc. civ. ha natura cautelare e tende ad assicurare il diritto almantenimento del coniuge o dei figli fino all eventuale esclusione oal suo affievolimento che può derivare solo dal giudicato *9728/1991 * 3415/1994 .6. Il secondo motivo di ricorso sotto la rubrica “violazione art. 155337 ter e 147 * art 115 116 345 cpc e art 2967 c.c. inriferimento all art. 360 n. 5 cpc * assoluta di motivazione3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8810/2021Numero sezionale 2943/2023Numero di raccolta generale 19625/2023violazione art. 132 cpc circa l illegittimità della determinazioneData pubblicazione 11/07/2023dell assegno di mantenimento per il minore * * in favoredella moglie nella misura di euro 1000” assume che la corte dimerito non tenendo conto delle risultanze probatorie presenti in attie vagliandole in maniera distorta abbia erroneamente ritenuto dideterminare l assegno di mantenimento a carico del padre nellamisura esorbitante e non sostenibile da parte dell onerato di € 1.000mensili.* simile decisione in tesi ha leso i criteri di legge che regolano ladeterminazione dell assegno di mantenimento e il principio diproporzionalità in applicazione del quale lo stesso deve esseredeterminato.7. Il motivo è inammissibile.La corte di merito ha confermato l importo dell assegno dovuto dalpadre per concorrere al mantenimento del figlio minorennerichiamando il principio di proporzionalità e tenendo espressamenteconto dell età del minore delle sue esigenze abitative e di cura e deltenore di vita della famiglia goduto in precedenza.In questo modo i giudici territoriali hanno fatto corretta applicazionedella consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l obbligodi mantenimento del minore da parte del genitore non collocatariodeve far fronte a una molteplicità di esigenze non riconducibili al soloobbligo alimentare ma estese all aspetto abitativo scolasticosportivo sanitario sociale all assistenza morale e materiale allaopportuna predisposizione di una stabile organizzazione domesticaidonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazionesecondo uno standard di soddisfacimento corrispondente al tenore divita economico e sociale goduto in precedenza dalla famiglia *16739/2020 .Il mezzo in esame si duole del fatto che la corte distrettuale abbiamal valutato la congerie istruttoria a sua disposizione apprezzandoerroneamente la consistenza dei patrimoni e dei redditi dei genitori e4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8810/2021Numero sezionale 2943/2023Numero di raccolta generale 19625/2023arrivando a stabilire a carico del padre una somma esorbitante eData pubblicazione 11/07/2023insostenibile.* questo profilo tuttavia la corte d appello ha svolto unaccertamento complesso e motivato in modo diffuso.Il mezzo in esame articolando dati elementi e suggestioni finisceper richiedere a questa Corte di confutare la direzione e la sostanzadell accertamento svolto dai giudici di merito accogliendo leperplessità evidenziate.Il che è inammissibile dato che non è possibile proporre in questasede di legittimità una censura per violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. denunciando un erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di meritoin quanto una simile doglianza è esperibile solo se si alleghi chequest ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti ovvero disposte d ufficio al di fuori dei limiti legali o abbiadisatteso valutandole secondo il suo prudente apprezzamento delleprove legali ovvero abbia considerato come facenti piena provarecependoli senza apprezzamento critico elementi di prova soggettiinvece a valutazione v. * 26367/2022 .* simile censura non può essere introdotta neppure con riferimentoal canone di critica previsto dall art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc.civ. dato che in questo modo si adduce non tanto un omesso esamema un esame non conforme alla lettura che l odierno ricorrentevorrebbe dare delle emergenze processuali interpretazione questache tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dellanorma evocata che consente di lamentare l omissione dell esame diun fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazionedi tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte *14929/2012 * 23328/2012 .8.1 Il terzo motivo di ricorso nel prospettare la violazione degli artt.91 92 e 132 cod. proc. civ. sostiene che la corte di merito abbiaerroneamente disposto la compensazione delle spese di lite in misura5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8810/2021Numero sezionale 2943/2023Numero di raccolta generale 19625/2023parziale con individuazione del * quale soccombenteData pubblicazione 11/07/2023principale non fornendo al riguardo alcuna adeguata motivazione enon tenendo conto della maggior soccombenza della *8.2 Il quarto motivo di ricorso si duole ai sensi dell art. 360 comma1 n. 5 cod. proc. civ. dell omesso esame di un fatto decisivo ediscusso fra le parti costituito dalla mancata spiegazione dei canoniapplicati per l individuazione della parte maggiormente soccombentenel * piuttosto che nella *9. I motivi da esaminarsi congiuntamente in ragione della loroparziale sovrapponibilità risultano l uno in parte infondato in parteinammissibile l altro inammissibile.9.1 Il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processualiè limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo ilquale le stesse non possono essere poste a carico della partetotalmente vittoriosa.Ed è lo stesso ricorrente a riconoscere che nel caso di specie la suadomanda di riduzione dell assegno di mantenimento per il figliominore era stata totalmente rigettata in sede di appello.9.2 Non possono poi essere censurate in questa sede né la pronunciadi parziale compensazione delle spese né la determinazione dellequote in cui le spese processuali sono state ripartite.* la valutazione dell opportunità di disporre la compensazionedelle spese processuali tra le parti sia nell ipotesi di soccombenzareciproca che nelle altre ipotesi previste dall art. 92 comma 2 cod.proc. civ. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito cfr.* 24502/2017 * 8241/2017 .* stesso modo la valutazione delle proporzioni della soccombenzareciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processualidebbono ripartirsi o compensarsi tra le parti ai sensi dell art. 92comma 2 cod. proc. civ. rientrano nel potere discrezionale delgiudice di merito che resta sottratto al sindacato di legittimità nonessendo egli tenuto a rispettare un esatta proporzionalità fra la6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8810/2021Numero sezionale 2943/2023Numero di raccolta generale 19625/2023domanda accolta e la misura delle spese poste a carico delData pubblicazione 11/07/2023soccombente * 30592/2017 nello stesso senso *14459/2021 * 2149/2014 e quindi a motivare sotto questoprofilo.9.3 Peraltro non è possibile lamentare l omesso esame della maggiorsoccombenza della controparte neppure ai sensi dell art. 360 comma1 n. 5 cod. proc. civ. poiché tale norma riguarda un vizio specificodenunciabile per cassazione relativo all omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio nozione da intendersi comeriferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico–naturalistico e non ricomprendente questioni oargomentazioni dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili lecensure irritualmente formulate che estendano il paradigmanormativo a quest ultimo profilo v. * 14802/2017 *21152/2014 .10. Il motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione degli art.112 132 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all art. 360 comma 1n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. perché la corte distrettuale non si èpronunciata sulla richiesta di rivedere la regolazione delle speseprocessuali del primo grado di giudizio che erano state ingiustamentecompensate nella loro interezza.11. Il motivo non è fondato.La corte di merito pur avendo registrato che l appellante incidentaleaveva domandato la rifusione delle spese del doppio grado di giudizionulla ha statuito al riguardo.Il che tuttavia non consente di accogliere la censura in esame.Non si può infatti non considerare che la corte distrettuale harespinto tanto l appello principale proposto dal * quantol appello incidentale presentato dalla * confermando perl effetto integralmente la sentenza appellata.In presenza di una simile statuizione pur in mancanza di un espressoesame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8810/2021Numero sezionale 2943/2023Numero di raccolta generale 19625/2023non ricorre l ipotesi dell omesso esame di un motivo di appello infattiData pubblicazione 11/07/2023la conferma della decisione di primo grado implica necessariamenteun giudizio sulla sua piena correttezza sicché il motivo di gravamerelativo alla regolazione delle spese deve intendersi implicitamenterespinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigettodell impugnazione e piena conferma della sentenza del tribunale * 2830/2021 .12. Per tutto quanto sopra esposto devono essere rigettati tanto ilricorso principale quanto il ricorso incidentale.La reciproca soccombenza giustifica l integrale compensazione dellespese di lite ai sensi dell art. 92 comma 2 cod. proc. civ..Il ricorrente principale non è tenuto al versamento del contributounificato ai sensi dell art. 10 comma 2 d.P.R. 115/2002 di modoche non trova applicazione nei suoi confronti il disposto dell art. 13comma 1 quater del medesimo decreto.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8810/2021Numero sezionale 2943/2023Numero di raccolta generale 19625/2023Data pubblicazione 11/07/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* dimantenimento per* il figlio minore* CC* * Consigliere* * Consigliere* * * Consigliere* * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8810/2021 * proposto da* * elettivamente domiciliato in Roma piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 21 presso lo studio dell * * * che lorappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso ricorrente e controricorrente al ricorso incidentalecontro* * elettivamente domiciliata in Roma via del* n. 72 presso lo studio dell * * * chelo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alcontroricorso controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d appello di Roma n. 4327/2020depositata il 21/9/2020udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/5/2023 dalConsigliere * *Rilevato che1. Il Tribunale di * con sentenza n. 1879/2016 pronunciava laseparazione dei coniugi * * e * * disponeval affidamento condiviso del figlio minorenne con collocazione presso* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8810/2021Numero sezionale 2943/2023Numero di raccolta generale 19625/2023l abitazione della madre e determinava nella misura di € 1.000 mensiliData pubblicazione 11/07/2023il contributo dovuto dal padre per il mantenimento del discendente“fermo restando l importo stabilito in via provvisoria all esitodell udienza presidenziale”.2. La Corte d appello di Roma a seguito dell impugnazione presentatain via principale dal * e in via incidentale dalla * riteneva– fra l altro e per quanto qui di interesse – che l importo stabilitoall interno della sentenza di primo grado a titolo di contributo paternoper il mantenimento del figlio minore corrispondesse equamente alcanone di proporzionalità previsto dall art. 337 cod. civ..* di conseguenza entrambe le impugnazioni disponendola compensazione delle spese processuali nella misura di un terzocon condanna dell appellante principale * al pagamento dellaresidua porzione.3. Per la cassazione di questa sentenza pubblicata in data 21settembre 2020 ha proposto ricorso * * prospettandoquattro motivi di doglianza ai quali ha resistito con controricorso* * che a sua volta ha proposto ricorso incidentaleaffidato a un unico motivo di ricorso.Tale impugnazione è stata resistita con controricorso da **Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell art. 380bis.1 cod. proc. civ..Considerato che4. Il primo motivo di ricorso denuncia ai sensi dell art. 360 comma1 n. 4 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 100 e 345 cod.proc. civ. in quanto la corte d appello ha omesso di pronunciarsisull impugnazione presentata sotto il profilo della decorrenza dellariduzione dell assegno che doveva disposta sin dall epoca in cui erastato assunto il provvedimento provvisorio del presidente deltribunale ex art. 708 cod. proc. civ..5. Il motivo è inammissibile.2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8810/2021Numero sezionale 2943/2023Numero di raccolta generale 19625/2023La corte di merito ha dato atto in esordio alla propria decisione cheData pubblicazione 11/07/2023l appellante aveva domandato la riduzione a € 500 mensilidell assegno di mantenimento per il figlio minore * “a far datadal dicembre 2014 in poi” nelle premesse della sentenza si ricordainoltre che il tribunale aveva determinato in € 1.000 mensili l importodell assegno dovuto dal padre per il mantenimento del discendentedal mese di ottobre 2016 “fermo restando l importo” – di € 1.500 –“stabilito in via provvisoria all esito dell udienza presidenziale”.* nonostante i giudici distrettuali nulla hanno statuito sotto il profilodella decorrenza dell importo dell assegno di mantenimento fissatoall interno della decisione di prime cure in misura minore rispetto aquanto previsto dal provvedimento presidenziale.La mancanza di alcuna statuizione pur sussistente non comportaperò alcun vizio per mancanza di decisività della doglianza dato chela domanda non avrebbe potuto che essere rigettata.In vero in tema di mantenimento dei figli minori l assegnoperequativo disposto dal giudice nella sentenza di separazionedecorre dalla data della decisione e non dalla data della proposizionedella domanda trattandosi di una pronuncia determinativa che nonpuò operare per il passato per il quale continuano a valere ledeterminazioni provvisorie di cui agli artt. 708 e 709 cod. proc. civ. * 18538/2013 nello stesso senso * 10788/2018 ciò inquanto nel procedimento di separazione personale dei coniugi ilprovvedimento presidenziale di fissazione di un assegno dimantenimento emesso in via provvisoria ai sensi dell art. 708 cod.proc. civ. ha natura cautelare e tende ad assicurare il diritto almantenimento del coniuge o dei figli fino all eventuale esclusione oal suo affievolimento che può derivare solo dal giudicato *9728/1991 * 3415/1994 .6. Il secondo motivo di ricorso sotto la rubrica “violazione art. 155337 ter e 147 * art 115 116 345 cpc e art 2967 c.c. inriferimento all art. 360 n. 5 cpc * assoluta di motivazione3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8810/2021Numero sezionale 2943/2023Numero di raccolta generale 19625/2023violazione art. 132 cpc circa l illegittimità della determinazioneData pubblicazione 11/07/2023dell assegno di mantenimento per il minore * * in favoredella moglie nella misura di euro 1000” assume che la corte dimerito non tenendo conto delle risultanze probatorie presenti in attie vagliandole in maniera distorta abbia erroneamente ritenuto dideterminare l assegno di mantenimento a carico del padre nellamisura esorbitante e non sostenibile da parte dell onerato di € 1.000mensili.* simile decisione in tesi ha leso i criteri di legge che regolano ladeterminazione dell assegno di mantenimento e il principio diproporzionalità in applicazione del quale lo stesso deve esseredeterminato.7. Il motivo è inammissibile.La corte di merito ha confermato l importo dell assegno dovuto dalpadre per concorrere al mantenimento del figlio minorennerichiamando il principio di proporzionalità e tenendo espressamenteconto dell età del minore delle sue esigenze abitative e di cura e deltenore di vita della famiglia goduto in precedenza.In questo modo i giudici territoriali hanno fatto corretta applicazionedella consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l obbligodi mantenimento del minore da parte del genitore non collocatariodeve far fronte a una molteplicità di esigenze non riconducibili al soloobbligo alimentare ma estese all aspetto abitativo scolasticosportivo sanitario sociale all assistenza morale e materiale allaopportuna predisposizione di una stabile organizzazione domesticaidonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazionesecondo uno standard di soddisfacimento corrispondente al tenore divita economico e sociale goduto in precedenza dalla famiglia *16739/2020 .Il mezzo in esame si duole del fatto che la corte distrettuale abbiamal valutato la congerie istruttoria a sua disposizione apprezzandoerroneamente la consistenza dei patrimoni e dei redditi dei genitori e4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8810/2021Numero sezionale 2943/2023Numero di raccolta generale 19625/2023arrivando a stabilire a carico del padre una somma esorbitante eData pubblicazione 11/07/2023insostenibile.* questo profilo tuttavia la corte d appello ha svolto unaccertamento complesso e motivato in modo diffuso.Il mezzo in esame articolando dati elementi e suggestioni finisceper richiedere a questa Corte di confutare la direzione e la sostanzadell accertamento svolto dai giudici di merito accogliendo leperplessità evidenziate.Il che è inammissibile dato che non è possibile proporre in questasede di legittimità una censura per violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. denunciando un erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di meritoin quanto una simile doglianza è esperibile solo se si alleghi chequest ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti ovvero disposte d ufficio al di fuori dei limiti legali o abbiadisatteso valutandole secondo il suo prudente apprezzamento delleprove legali ovvero abbia considerato come facenti piena provarecependoli senza apprezzamento critico elementi di prova soggettiinvece a valutazione v. * 26367/2022 .* simile censura non può essere introdotta neppure con riferimentoal canone di critica previsto dall art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc.civ. dato che in questo modo si adduce non tanto un omesso esamema un esame non conforme alla lettura che l odierno ricorrentevorrebbe dare delle emergenze processuali interpretazione questache tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dellanorma evocata che consente di lamentare l omissione dell esame diun fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazionedi tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte *14929/2012 * 23328/2012 .8.1 Il terzo motivo di ricorso nel prospettare la violazione degli artt.91 92 e 132 cod. proc. civ. sostiene che la corte di merito abbiaerroneamente disposto la compensazione delle spese di lite in misura5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8810/2021Numero sezionale 2943/2023Numero di raccolta generale 19625/2023parziale con individuazione del * quale soccombenteData pubblicazione 11/07/2023principale non fornendo al riguardo alcuna adeguata motivazione enon tenendo conto della maggior soccombenza della *8.2 Il quarto motivo di ricorso si duole ai sensi dell art. 360 comma1 n. 5 cod. proc. civ. dell omesso esame di un fatto decisivo ediscusso fra le parti costituito dalla mancata spiegazione dei canoniapplicati per l individuazione della parte maggiormente soccombentenel * piuttosto che nella *9. I motivi da esaminarsi congiuntamente in ragione della loroparziale sovrapponibilità risultano l uno in parte infondato in parteinammissibile l altro inammissibile.9.1 Il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processualiè limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo ilquale le stesse non possono essere poste a carico della partetotalmente vittoriosa.Ed è lo stesso ricorrente a riconoscere che nel caso di specie la suadomanda di riduzione dell assegno di mantenimento per il figliominore era stata totalmente rigettata in sede di appello.9.2 Non possono poi essere censurate in questa sede né la pronunciadi parziale compensazione delle spese né la determinazione dellequote in cui le spese processuali sono state ripartite.* la valutazione dell opportunità di disporre la compensazionedelle spese processuali tra le parti sia nell ipotesi di soccombenzareciproca che nelle altre ipotesi previste dall art. 92 comma 2 cod.proc. civ. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito cfr.* 24502/2017 * 8241/2017 .* stesso modo la valutazione delle proporzioni della soccombenzareciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processualidebbono ripartirsi o compensarsi tra le parti ai sensi dell art. 92comma 2 cod. proc. civ. rientrano nel potere discrezionale delgiudice di merito che resta sottratto al sindacato di legittimità nonessendo egli tenuto a rispettare un esatta proporzionalità fra la6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8810/2021Numero sezionale 2943/2023Numero di raccolta generale 19625/2023domanda accolta e la misura delle spese poste a carico delData pubblicazione 11/07/2023soccombente * 30592/2017 nello stesso senso *14459/2021 * 2149/2014 e quindi a motivare sotto questoprofilo.9.3 Peraltro non è possibile lamentare l omesso esame della maggiorsoccombenza della controparte neppure ai sensi dell art. 360 comma1 n. 5 cod. proc. civ. poiché tale norma riguarda un vizio specificodenunciabile per cassazione relativo all omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio nozione da intendersi comeriferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico–naturalistico e non ricomprendente questioni oargomentazioni dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili lecensure irritualmente formulate che estendano il paradigmanormativo a quest ultimo profilo v. * 14802/2017 *21152/2014 .10. Il motivo di ricorso incidentale denuncia la violazione degli art.112 132 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all art. 360 comma 1n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. perché la corte distrettuale non si èpronunciata sulla richiesta di rivedere la regolazione delle speseprocessuali del primo grado di giudizio che erano state ingiustamentecompensate nella loro interezza.11. Il motivo non è fondato.La corte di merito pur avendo registrato che l appellante incidentaleaveva domandato la rifusione delle spese del doppio grado di giudizionulla ha statuito al riguardo.Il che tuttavia non consente di accogliere la censura in esame.Non si può infatti non considerare che la corte distrettuale harespinto tanto l appello principale proposto dal * quantol appello incidentale presentato dalla * confermando perl effetto integralmente la sentenza appellata.In presenza di una simile statuizione pur in mancanza di un espressoesame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8810/2021Numero sezionale 2943/2023Numero di raccolta generale 19625/2023non ricorre l ipotesi dell omesso esame di un motivo di appello infattiData pubblicazione 11/07/2023la conferma della decisione di primo grado implica necessariamenteun giudizio sulla sua piena correttezza sicché il motivo di gravamerelativo alla regolazione delle spese deve intendersi implicitamenterespinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale rigettodell impugnazione e piena conferma della sentenza del tribunale * 2830/2021 .12. Per tutto quanto sopra esposto devono essere rigettati tanto ilricorso principale quanto il ricorso incidentale.La reciproca soccombenza giustifica l integrale compensazione dellespese di lite ai sensi dell art. 92 comma 2 cod. proc. civ..Il ricorrente principale non è tenuto al versamento del contributounificato ai sensi dell art. 10 comma 2 d.P.R. 115/2002 di modoche non trova applicazione nei suoi confronti il disposto dell art. 13comma 1 quater del medesimo decreto. *La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentalecompensa integralmente le spese processuali.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115 nel testo introdotto dall art. 1 comma 17 della legge24 dicembre 2012 n. 228 si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte della ricorrente incidentaledell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 ove dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge.Così deciso in Roma in data 31 maggio 2023.Il Presidente8 di 8* **La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentalecompensa integralmente le spese processuali.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115 nel testo introdotto dall art. 1 comma 17 della legge24 dicembre 2012 n. 228 si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte della ricorrente incidentaledell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello peril ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 ove dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/2003 in quanto imposto dalla legge.Così deciso in Roma in data 31 maggio 2023.Il Presidente8 di 8* *