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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 22720/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9253/2022 R.G. proposto da : Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Livorno n. 42, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman. 3434/2021 depositata il11/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Roma, per quello che in questa sede ancora rileva, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio commisurata ai compensi che sarebbero maturati per il periodo dal 13 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 in base al contratt o di collaborazione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle esigenze della Struttura tecnica di missione di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 163 del 2006, contratto scadut o il 31 dicembre 2014 e prorogato ex lege dall’art. 1, comma 257 della legge n. 190 del 2014 secondo la prospettazione della lavoratrice, disposizione invece ritenuta inapplicabile dal Ministero con nota del 10 giugno 2015, con cui, a seguito di parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, aveva disposto la cessazione delrapporto nel mentre proseguito.

2. La Corte territoriale ha premesso che il Tribunale aveva distinto i periodi in quanto, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2015 al 12 giugno 2015, l’amministrazione aveva pacificamente usufruito della prestazione, con conseguente diritto della lavoratrice al compenso maturato, mentre per il periodo dal 13 giugno al 31 dicembre 2015, per il quale non era stata prestata alcuna attività lavorativa, la proroga disposta dall’art. 1, comma 257, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (secondo cui «Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge») non pote va applicarsi al contratto di collaborazione in esame, perché cessato il 31 dicembre 2014e dunque non più in essere alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2015).

I giudici d’appello hanno, tuttavia, dissentito dall’interpretazione adottata dal primo giudice sulla base dei seguenti rilievi: tutti i contratti di collaborazione scadevano il 31 dicembre 2014; pertanto, nessun contratto sussisteva al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge di stabilità; l’interpretazione proposta dal Ministero priverebbe totalmente di contenuto la norma di conferma dei contratti collaborazione,chiaramente finalizzata a garantire la continuità delle attività della struttura tecnica di missione; peraltro, ove la interpretazione solo letterale della norma conduca ad una sostanziale contraddizione rispetto alla finalità perseguita - nella specie, affinché l’art. 1, comma 257, della l. n. 190 del 2014 possa avere un senso ed assicurare la continuità dell’attività in corso, con la conferma delle collaborazioni - occorre considerare il senso complessivo ed interpretare la norma per garantire le collaborazioni con scadenza al 31 dicembre; altrimenti, ove si fosse inteso procedere alla selezione di nuovo personale da inserire nella struttura tecnica di missione, la legge non avrebbe utilizzato l’espressione continuità dell’attività in corso.

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Ministero con due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso , proponendo a sua volta ricorso successivo, iscritto nel medesimo procedimento del ricorso principale.

4. La ricorrente incidentale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il Ministero deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 257, della legge n. 190 del 2014 e degli artt. 11, commi 1 e 12, delle disposizioni preliminari al codice civile, per l’errata interpretazione addotta dalla Corte d’appello, posto che il contratto di collaborazione era pacificamente cessato il 31 dicembre 2014, con conseguente inapplicabilità della proroga prevista ex legeper i rapporti “in essere” alla data di entrata in vigore della stessa, fissata al 1° gennaio 2015 (ex art. 1, comma 735, della leggen. 190 del 2014), tenuto conto della necessità di interpretare in maniera restrittiva la disposizione, in ragione del generale divieto sancito dal d.l. n. 78 del 2010 circa il divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza; peraltro, la Corte di merito aveva attribuito rilievo prevalente al criterio teleologico anziché al tenore letterale della norma, ex art. 12 prel., adottando un’interpretazione in contrasto anche con i principi generali sull’applicazione temporale delle leggi, ex art. 11 prel.

Neppure sarebbe fondato il rilievo che l’interpretazione letterale della norma avrebbe privato di pratica attuazione la norma, avuto riguardo alla perdurante validità delle graduatorie, approvate con dd.dd. del 17 febbraio 2014 e del 1° marzo 2014, relative a coloro che avevano partecipato alla selezione per l’individuazione di esperti cui affidare gli incarichi presso la Struttura tecnica, espressamente ritenute valide anche per l’anno 2015.

1.1. Il motivo è infondato, come da precedente di questa Corte (Cass. Sez.

L, 03/10/2023, n. 27851), dal quale non vi sono motivi per discostarsi ed acui va data continuità, richiamandone la motivazione ai sensi dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., dovendosi accedere alla interpretazione già espressa dalla Corte territoriale, che ha giustamente valorizzato l’espressione «continuità dell’attività in corso» onde restituire un complessivo senso coerente alla disposizione in commento.

1.2. Infatti, l’argomento testuale evidenziato nella sentenza impugnata e, soprattutto, l’interpretazione teleologica sospingono nel senso opposto alla esegesi patrocinata dalla difesa erariale, avuto riguardo alla chiara ratio legis.

Occorre, pertanto, procedere ad un’interpretazione della conferma sancita dalla norma (invero relativa ai “rapporti” e non già ai contratti in essere) che valga a soddisfare la finalità di garantire la continuità dell’attività della struttura, valorizzando per l’appunto, rispetto all’apparente aporia derivante dall’espressione utilizzata (“in essere”), il complessivo periodo («Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione»), che rende palese l’esigenza sottes a alla prevista proroga, consentendo di attribuire rilievo prevalente alla mens legisrispetto al mero impiego del criterio letterale, che non permette di per sé di superare l’ambiguità insita nella disposizione in esame(in tal senso, arg. exCass.

Sez. 3, 4 ottobre 2018, n. 21465).

1.3. Né parrebbe pertinente l’argomentazione addotta dal Ministero per assicurare la funzionalità della norma in ordine alla vigenza delle graduatorie utilizzate per le selezioni anche per l’anno 2015, in ragione del disposto normativo, che si riferisce espressamente ai rapporti di collaborazione in essere e non già alla validità delle graduatorie.

2. Con il secondo motivo il Ministero deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art.2227 e 2237 cod. civ., nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto risarcibile il danno per anticipato recesso, derivato dall’illegittimo impedimento dell’esecuzione della prestazione lavorativa nel periodo successivo al 13 giugno 2015, come mancato guadagno per la prestazione pattuita nel periodo, fattispecie che non poteva ricadere nell’art. 2227 cod. civ., bensì nell’art. 2237 cod. civ., secondo il quale il cliente può recedere dal contratto d’opera intellettuale rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta, con conseguente esclusione della risarcibilità del mancato guadagno, non risultando mai contestato l’inquadramento della prestazione resa da [OSCURATO:PERSONA] come opera intellettuale e non come prestazione di lavoro subordinato; pertanto, non essendo stata resa alcuna prestazione nel periodo dal 13 giugno al 31 dicembre 2015, ad avviso dell’amministrazione nulla risultava dovuto per la mancata prosecuzione del rapporto.

2.1. Il secondo motivo è infondato, avuto riguardo all’interpretazione di questa Corte, compendiata nel principio per cui «La previsione della facoltà di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, quale contemplata dall’art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso.» (Cass. Sez.

L, 07/09/2018, n. 21904).

Pertanto, anche inquadrando la fattispecie nell’ambito dell’art. 2237 cod. civ., non può escludersi il risarcimento riconosciuto alla lavoratrice, considerato che, per quanto osservato in ordine al primo motivo, il contratto era stato prorogato ex lege sino al 31 dicembre 2015 e risultava dunque apposto un termine al contratto di collaborazione professionale con la Giambrone.

3. Quanto al ricorso successivo – inteso come ricorso notificato in momento successivo alla notificazione della prima impugnazione e da qualificare come incidentale, in conformità a consolidato indirizzo di questa Corte, in virtù del principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza (così, fra molte, Cass. Sez.

L, 20/03/2015, n. 5695, Cass. Sez. 2, 14/01/2020, n. 448, Cass. Sez. 3, 23/11/2021, n. 36057)– lo stesso è volto a censurare la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio disposta dalla Corteterritoriale ed è articolato distintamente in relazione alla compensazione delle spese del primo grado e di quelle del secondo grado.

4. Per quanto attiene alla compensazione delle spese del primo grado, sono stati articolati quattro motivi.

5. In primo luogo, si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che il Ministero appellato non aveva impugnato in alcun modo la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto la domanda della lavoratrice (fino a giugno) e condannato alle spese il Ministero in ragione della somma riconosciuta come dovuta.

5.1. Il motivo è fondato, in quanto il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione; tuttavia, anche in ragione dell’operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, cod. pr oc. civ ., l’accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado(così Cass. Sez. 3, 29/10/2019, n. 27606).

Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata sul punto e confermato il regolamento delle spese già disposto dal giudice di primo grado.

6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma,n. 4 cod. proc. civ., perché la pronuncia di compensazione non sarebbe stata adeguatamente motivata.

7. Con il terzo motivo, ancora proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92,secondo comma, cod. proc. civ., per difetto dei presupposti di legge per la statuizione di compensazione, in quanto tutte le pronunce emesse in controversie identiche erano state favorevoli ai ricorrenti.

8. Infine, con il quarto motivo, sempre prospettato ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., perché il giudice di primo grado aveva accolto, sia pure parzialmente, la domanda e pertanto la C orte d’appello avrebbe dovuto condannare alle spese riliquidando anche quelle del primo grado, congrue rispetto alla domanda accolta, ma non conformi alle tariffe una volta accolta la domanda nella sua interezza.

9. I motivi così formulati sono inammissibili, in quanto, per principio consolidato, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi(così, fra molte, Cass. Sez. 6- 3, 17/10/2017, n. 24502).

Va, poi, aggiunto che la motivazione non è assente, alla luce del principio di diritto enunciato da Cass.

S.U. n. 8053/2014, e che la novità della questione giuridica non può essere esclusa solo perché, al momento della pronuncia impugnata, erano già intervenute pronunce (peraltro contrastanti) dei giudici di merito.

10. Per quanto attiene alla compensazione delle spese del secondo grado, sono stati articolati tre motivi.

11. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma,n. 4 cod. proc. civ., perché la pronuncia di compensazione non sarebbe stata adeguatamente motivata.

12. Con il secondo motivo, sempre proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ . , per difetto dei presupposti di legge per la statuizione di compensazione.

13. Infine, con il terzo motivo, ancora prospettato ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., perché la C orte d’appello avrebbe dovuto condannare alle spese in misura congruarispetto alla domanda accolta e in conformità alle tariffe,una volta accolta la domanda nella sua interezza.

14. Anche i motivi così formulati, riferiti alla compensazione operata con riferimento alle spese del grado di appello, incorrono nella stessa valutazione di inammissibilità già illustrata al precedente paragrafo 9.

15. Pertanto, va accolto unicamente il primo motivo del ricorso incidentale, nei termini già sopra specificati, inammissibili gli ulteriori motivi, e respinto il ricorso principale.

La causa può essere decisa nel merito, in relazione al motivo accolto, confermando la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza del Tribunale.

16. Allasoccombenza segue la condanna del ricorrente principale alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

17. Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. Sez.

U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6-L, 29/01/2016, n. 1778/2016; Cass. Sez.

L, 27/11/2017,n. 28250).

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, inammissibili gli ulteriori motivi, rigetta il ricorso principale e, decidendo nel merito quanto al capo cassato, conferma la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado nei termini precisati nella sentenza del Tribunale.

Condanna il ricorrente principaleal pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9253/2022 R.G. proposto da : Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Livorno n. 42, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roman. 3434/2021 depositata il11/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Roma, per quello che in questa sede ancora rileva, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio commisurata ai compensi che sarebbero maturati per il periodo dal 13 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 in base al contratt o di collaborazione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alle esigenze della Struttura tecnica di missione di cui all’art. 163 del d.lgs. n. 163 del 2006, contratto scadut o il 31 dicembre 2014 e prorogato ex lege dall’art. 1, comma 257 della legge n. 190 del 2014 secondo la prospettazione della lavoratrice, disposizione invece ritenuta inapplicabile dal Ministero con nota del 10 giugno 2015, con cui, a seguito di parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, aveva disposto la cessazione delrapporto nel mentre proseguito. 2. La Corte territoriale ha premesso che il Tribunale aveva distinto i periodi in quanto, nell’arco temporale dal 1° gennaio 2015 al 12 giugno 2015, l’amministrazione aveva pacificamente usufruito della prestazione, con conseguente diritto della lavoratrice al compenso maturato, mentre per il periodo dal 13 giugno al 31 dicembre 2015, per il quale non era stata prestata alcuna attività lavorativa, la proroga disposta dall’art. 1, comma 257, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (secondo cui «Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge») non pote va applicarsi al contratto di collaborazione in esame, perché cessato il 31 dicembre 2014e dunque non più in essere alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2015). I giudici d’appello hanno, tuttavia, dissentito dall’interpretazione adottata dal primo giudice sulla base dei seguenti rilievi: tutti i contratti di collaborazione scadevano il 31 dicembre 2014; pertanto, nessun contratto sussisteva al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge di stabilità; l’interpretazione proposta dal Ministero priverebbe totalmente di contenuto la norma di conferma dei contratti collaborazione,chiaramente finalizzata a garantire la continuità delle attività della struttura tecnica di missione; peraltro, ove la interpretazione solo letterale della norma conduca ad una sostanziale contraddizione rispetto alla finalità perseguita - nella specie, affinché l’art. 1, comma 257, della l. n. 190 del 2014 possa avere un senso ed assicurare la continuità dell’attività in corso, con la conferma delle collaborazioni - occorre considerare il senso complessivo ed interpretare la norma per garantire le collaborazioni con scadenza al 31 dicembre; altrimenti, ove si fosse inteso procedere alla selezione di nuovo personale da inserire nella struttura tecnica di missione, la legge non avrebbe utilizzato l’espressione continuità dell’attività in corso. 3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Ministero con due motivi, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso , proponendo a sua volta ricorso successivo, iscritto nel medesimo procedimento del ricorso principale. 4. La ricorrente incidentale ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il Ministero deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 257, della legge n. 190 del 2014 e degli artt. 11, commi 1 e 12, delle disposizioni preliminari al codice civile, per l’errata interpretazione addotta dalla Corte d’appello, posto che il contratto di collaborazione era pacificamente cessato il 31 dicembre 2014, con conseguente inapplicabilità della proroga prevista ex legeper i rapporti “in essere” alla data di entrata in vigore della stessa, fissata al 1° gennaio 2015 (ex art. 1, comma 735, della leggen. 190 del 2014), tenuto conto della necessità di interpretare in maniera restrittiva la disposizione, in ragione del generale divieto sancito dal d.l. n. 78 del 2010 circa il divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza; peraltro, la Corte di merito aveva attribuito rilievo prevalente al criterio teleologico anziché al tenore letterale della norma, ex art. 12 prel., adottando un’interpretazione in contrasto anche con i principi generali sull’applicazione temporale delle leggi, ex art. 11 prel. Neppure sarebbe fondato il rilievo che l’interpretazione letterale della norma avrebbe privato di pratica attuazione la norma, avuto riguardo alla perdurante validità delle graduatorie, approvate con dd.dd. del 17 febbraio 2014 e del 1° marzo 2014, relative a coloro che avevano partecipato alla selezione per l’individuazione di esperti cui affidare gli incarichi presso la Struttura tecnica, espressamente ritenute valide anche per l’anno 2015. 1.1. Il motivo è infondato, come da precedente di questa Corte (Cass. Sez. L, 03/10/2023, n. 27851), dal quale non vi sono motivi per discostarsi ed acui va data continuità, richiamandone la motivazione ai sensi dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., dovendosi accedere alla interpretazione già espressa dalla Corte territoriale, che ha giustamente valorizzato l’espressione «continuità dell’attività in corso» onde restituire un complessivo senso coerente alla disposizione in commento. 1.2. Infatti, l’argomento testuale evidenziato nella sentenza impugnata e, soprattutto, l’interpretazione teleologica sospingono nel senso opposto alla esegesi patrocinata dalla difesa erariale, avuto riguardo alla chiara ratio legis. Occorre, pertanto, procedere ad un’interpretazione della conferma sancita dalla norma (invero relativa ai “rapporti” e non già ai contratti in essere) che valga a soddisfare la finalità di garantire la continuità dell’attività della struttura, valorizzando per l’appunto, rispetto all’apparente aporia derivante dall’espressione utilizzata (“in essere”), il complessivo periodo («Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione»), che rende palese l’esigenza sottes a alla prevista proroga, consentendo di attribuire rilievo prevalente alla mens legisrispetto al mero impiego del criterio letterale, che non permette di per sé di superare l’ambiguità insita nella disposizione in esame(in tal senso, arg. exCass. Sez. 3, 4 ottobre 2018, n. 21465). 1.3. Né parrebbe pertinente l’argomentazione addotta dal Ministero per assicurare la funzionalità della norma in ordine alla vigenza delle graduatorie utilizzate per le selezioni anche per l’anno 2015, in ragione del disposto normativo, che si riferisce espressamente ai rapporti di collaborazione in essere e non già alla validità delle graduatorie. 2. Con il secondo motivo il Ministero deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli art.2227 e 2237 cod. civ., nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto risarcibile il danno per anticipato recesso, derivato dall’illegittimo impedimento dell’esecuzione della prestazione lavorativa nel periodo successivo al 13 giugno 2015, come mancato guadagno per la prestazione pattuita nel periodo, fattispecie che non poteva ricadere nell’art. 2227 cod. civ., bensì nell’art. 2237 cod. civ., secondo il quale il cliente può recedere dal contratto d’opera intellettuale rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta, con conseguente esclusione della risarcibilità del mancato guadagno, non risultando mai contestato l’inquadramento della prestazione resa da [OSCURATO:PERSONA] come opera intellettuale e non come prestazione di lavoro subordinato; pertanto, non essendo stata resa alcuna prestazione nel periodo dal 13 giugno al 31 dicembre 2015, ad avviso dell’amministrazione nulla risultava dovuto per la mancata prosecuzione del rapporto. 2.1. Il secondo motivo è infondato, avuto riguardo all’interpretazione di questa Corte, compendiata nel principio per cui «La previsione della facoltà di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, quale contemplata dall’art. 2237, comma 1, c.c., non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso.» (Cass. Sez. L, 07/09/2018, n. 21904). Pertanto, anche inquadrando la fattispecie nell’ambito dell’art. 2237 cod. civ., non può escludersi il risarcimento riconosciuto alla lavoratrice, considerato che, per quanto osservato in ordine al primo motivo, il contratto era stato prorogato ex lege sino al 31 dicembre 2015 e risultava dunque apposto un termine al contratto di collaborazione professionale con la Giambrone. 3. Quanto al ricorso successivo – inteso come ricorso notificato in momento successivo alla notificazione della prima impugnazione e da qualificare come incidentale, in conformità a consolidato indirizzo di questa Corte, in virtù del principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza (così, fra molte, Cass. Sez. L, 20/03/2015, n. 5695, Cass. Sez. 2, 14/01/2020, n. 448, Cass. Sez. 3, 23/11/2021, n. 36057)– lo stesso è volto a censurare la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio disposta dalla Corteterritoriale ed è articolato distintamente in relazione alla compensazione delle spese del primo grado e di quelle del secondo grado. 4. Per quanto attiene alla compensazione delle spese del primo grado, sono stati articolati quattro motivi. 5. In primo luogo, si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che il Ministero appellato non aveva impugnato in alcun modo la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto la domanda della lavoratrice (fino a giugno) e condannato alle spese il Ministero in ragione della somma riconosciuta come dovuta. 5.1. Il motivo è fondato, in quanto il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione; tuttavia, anche in ragione dell’operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, cod. pr oc. civ ., l’accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado(così Cass. Sez. 3, 29/10/2019, n. 27606). Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata sul punto e confermato il regolamento delle spese già disposto dal giudice di primo grado. 6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma,n. 4 cod. proc. civ., perché la pronuncia di compensazione non sarebbe stata adeguatamente motivata. 7. Con il terzo motivo, ancora proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92,secondo comma, cod. proc. civ., per difetto dei presupposti di legge per la statuizione di compensazione, in quanto tutte le pronunce emesse in controversie identiche erano state favorevoli ai ricorrenti. 8. Infine, con il quarto motivo, sempre prospettato ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., perché il giudice di primo grado aveva accolto, sia pure parzialmente, la domanda e pertanto la C orte d’appello avrebbe dovuto condannare alle spese riliquidando anche quelle del primo grado, congrue rispetto alla domanda accolta, ma non conformi alle tariffe una volta accolta la domanda nella sua interezza. 9. I motivi così formulati sono inammissibili, in quanto, per principio consolidato, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi(così, fra molte, Cass. Sez. 6- 3, 17/10/2017, n. 24502). Va, poi, aggiunto che la motivazione non è assente, alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 8053/2014, e che la novità della questione giuridica non può essere esclusa solo perché, al momento della pronuncia impugnata, erano già intervenute pronunce (peraltro contrastanti) dei giudici di merito. 10. Per quanto attiene alla compensazione delle spese del secondo grado, sono stati articolati tre motivi. 11. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma,n. 4 cod. proc. civ., perché la pronuncia di compensazione non sarebbe stata adeguatamente motivata. 12. Con il secondo motivo, sempre proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ . , per difetto dei presupposti di legge per la statuizione di compensazione. 13. Infine, con il terzo motivo, ancora prospettato ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., perché la C orte d’appello avrebbe dovuto condannare alle spese in misura congruarispetto alla domanda accolta e in conformità alle tariffe,una volta accolta la domanda nella sua interezza. 14. Anche i motivi così formulati, riferiti alla compensazione operata con riferimento alle spese del grado di appello, incorrono nella stessa valutazione di inammissibilità già illustrata al precedente paragrafo 9. 15. Pertanto, va accolto unicamente il primo motivo del ricorso incidentale, nei termini già sopra specificati, inammissibili gli ulteriori motivi, e respinto il ricorso principale. La causa può essere decisa nel merito, in relazione al motivo accolto, confermando la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza del Tribunale. 16. Allasoccombenza segue la condanna del ricorrente principale alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. 17. Non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. Sez. 6-L, 29/01/2016, n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017,n. 28250). P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, inammissibili gli ulteriori motivi, rigetta il ricorso principale e, decidendo nel merito quanto al capo cassato, conferma la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado nei termini precisati nella sentenza del Tribunale. Condanna il ricorrente principaleal pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nell
Sentenza Cassazione n. 22720/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris