CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09041/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze confermava la condanna del Bencivenga per il reato di tentata rapina impropria. La Corte d'appello confermava la ricostruzione effettuata dal primo giudice il Bencivenga unitamente ad altri avrebbe appreso dei beni dal supermercato e ne avrebbe pagati solo alcuni; sorpreso dalla guardia giurata che vigilava il supermercato era stato portato in un luogo appartato dove veniva raggiunto dal direttore della filiale al quale, richiesto aveva mostrato il documento, per poi spingerlo e darsi alla fuga 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. travisamento della ifiE:d il compendio dichiarativo sarebbe stato travisato in quanto dalle dichiarazioni della persona offesa sarebbe emerso che prima di reagire con la spinta il Bencivenga era stato richiesto di pagare i beni che, invero, erano già stati restituiti; pertanto l'azione violenta era la reazione ad una richiesta ingiusta (quella di pagare dei beni che erano stati restituiti) e non avevano la finalità di garantire l'impunità; le dichiarazioni travisate per omissione sarebbero quelle della Giuliani che avrebbe riferito della illegittima richiesta di pagamento della merce restituita; . 2.1.1. Il motivo non è consentito in quanto, a fronte di una decisione emergente da due decisioni conformi di merito, allegava un travisamento per omissione della prova - quello relativo alla testimonianza di Giuliani - solo in cassazione. In materia il collegio ribadisce che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M-, Rv. 283777 - 01; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236130). 2.2. Violazione di legge (art. 628 cod. pen.) non si verterebbe in un caso di rapina impropria in quanto mancherebbe sia il profilo oggettivo della rapina - essendo la condotta violenta distante temporalmente dall'apprensione della merce trafugata -, sia il profilo psicologico dato cha la condotta non sarebbe stata finalizzata ad ottenere l'impunità, ma a solo a reagire ad una richiesta ingiusta. 2.2. 1. La doglianza è manifestamente infondata.Il collegio riafferma chelella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617 - 01; Sez. 1, n. 34100 del 04/07/2019, Longo, Rv. 277310 - 01). Nel caso in esame con motivazione ineccepibile la Corte territoriale rilevava che, dal compendio probatorio raccolto appariva del tutto evidente l'unitarietà dell'azione, sulla base della successione dei fatti e della finalità logica delle condotte, quale risultava dalle prove testimoniali: il Bencivenga veniva fermato dall'agente di vigilanza e dal direttore del supermercato immediatamente dopo la sottrazione dei beni; poco dopo usava violenza nei confronti del direttore, allorché si accorgeva che lo stesso aveva chiamato i carabinieri, al fine evidente di assicurarsi l'impunità. Si tratta di una motivazione coerente con le emergenze processuali priva di fratture logiche che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.3. Violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen., 624 cod. pen.) in ordine qualificazione della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata come furto tentato, in considerazione del fatto che l'azione di sottrazione si era consumata sotto la sorveglianza del detentore; alla riqualificazione del fatto come tentato furto dovrebbe conseguire la dichiarazione di estinzione del reato o per decorso del termine di prescrizione o per mancanza della condizione di procedibilità. 2.3.1. Il ricorrente non si confronta con la consolidata interpretazione che, sul punto contestato, hanno offerto le Sezioni Unite della Cassazione. E' stato infatti autorevolmente affermato che «il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, ciò che conduce a ritenere che il delitto di rapina impropria si possa perfezionare anche se il reo usi violenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pure per un breve spazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso. Il requisito della violenza o minaccia che caratterizza il delitto di rapina, certamente può comportare una differenziazione in ordine al momento consumativo rispetto al furto. Mentre, infatti, con riferimento al furto, finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo [Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 - dep. 16/12/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186], al contrario, nella rapina, la modalità violenta o minacciosa dell'azione non lascia alla vittima alcuna possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res. Per la consumazione del delitto di rapina è quindi sufficiente che la cosa sia passata sotto l'esclusivo potere dell'agente, essendone stata la vittima spossessata "materialmente", così perdendo di fatto i relativi poteri di custodia e di disposizione fisica. In considerazione della successione "invertita" delle due condotte di aggressione al patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma dell'art. 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da parte dell'agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione, così lasciando spazio per il tentativo ai soli atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre la cosa altrui» (testualmente: Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012 - dep. 12/09/2012, Reina, Rv. 253153). La Cassazione nella sua più autorevole composizione ha, dunque, chiarito che la rapina sia nella sua configurazione ordinaria, che in quella impropria, ha un condotta complessa che si compone sia della aggressione al patrimonio che di quella alla persona sicché nel caso in cui la seconda succeda temporalmente alla prima, la condotta violenta unitamente alla sottrazione consentono di ritenere la rapina "consumata". Si tratta di un approdo ermeneutico confermato dalla lettera della legge che nella rapina "impropria" sanziona la sottrazione cui segue la violenza alla persona, mentre in quella "propria" richiede la violenza preventiva e il successivo completo spossessamento. Dunque, nel caso in esame non vi sono margini per ritenere rilevante il fatto che la sottrazione cui è seguita l'azione violenta fosse stata consumata sotto la sorveglianza del detentore della res trafugata. 2.4. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute in relazione al fatto che il ricorrente (a) aveva consegnato il proprio documento di riconoscimento consentendo la identificazione, (b) aveva immediatamente restituito la merce sottratta (a) ed alla scarsa gravità del fatto contestato. 2.4.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto, contrariamente a quanto dedotto, le attenuanti generiche sono state riconosciute e concesse in regime di prevalenza. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.O.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro