CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte per correzione -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C.S.N.C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati in correzione –2026per la correzione della sentenza n. 11343/2025 della CORTE1243SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/04/2025R.G.N. 22041/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: Numero registro generale 15998/2025Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 14158/20261. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 391 bis c.p.c.,Data pubblicazione 14/05/2026notificato il 27.7.2025 e depositato in pari data, chiede a questaCorte di “correggere ovvero integrare, anche eventualmente insubordine mediante revocazione, la sentenza in epigrafe con lacondanna dei ricorrenti principali, in solido tra loro, alpagamento – nei termini in cui verranno liquidate dalla SupremaCorte – delle spese legali e compensi professionali in relazioneal giudizio n. 208-1/2023 RG Corte d’Appello di Bologna aventead oggetto la sospensione ex art. 373 c.p.c. dell’esecuzionedella sentenza n. 429/2023 della stessa Corte d’Appello definitocol rigetto dell’istanza”.2. In particolare, l’istante, riferendosi alla sentenza diquesta Corte in epigrafe indicata, deduce che: “a. Nelprocedimento è stata depositata (1) richiesta da parte diValentina Sangiorgi, notificata ai ricorrenti, di liquidazione dellespese legali relativamente al procedimento n. 208-1/2023 Corted’Appello di Bologna avente ad oggetto la sospensione ex art.373 c.p.c. dell’esecuzione della sentenza n. 429/2023 dellastessa Corte d’Appello definito col rigetto dell’istanza; b. nellasentenza non risultano liquidate le spese legali per, si presume,errore materiale/svista, nulla essendo stato riferito al riguardo”.3. Alla fissata adunanza camerale del 27.11.2025 il Collegiorimetteva la causa sul ruolo per fissazione di altra adunanzacamerale con comunicazione al nuovo difensore di SangiorgiValentina; adempimento che veniva eseguito dalla Cancelleriain vista dell’odierna adunanza camerale.4. Nessuno ha svolto difese per gli intimati.Numero registro generale 15998/20255. La ricorrente ha depositato memoria sia per laN umero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 14158/2026precedente adunanza camerale che per quella poi fissata. Data pubblicazione 14/05/2026Considerato che:1. L’istanza non può trovare accoglimento.2. E’ inammissibile per la parte in cui accenna, in viasubordinata, ad una “revocazione” della sentenza n.11342/2025 di questa Corte, perché, giusta l’art. 391 bis,comma primo, c.p.c., la revocazione delle sentenze della Cortedi cassazione è ammessa in caso di “errore di fatto ai sensidell’art. 395, numero 4)” dello stesso codice di rito civile; errorenella specie neppure dedotto nella richiesta in esame.3. In chiave di correzione di errore materiale, invece,l’istanza deve essere rigettata.3.1. Rileva, difatti, il Collegio che, a corredo della richiesta,l’istante ha prodotto, oltre a copia della suddetta sent. n.11343/2025, copia dell’ “Istanza di liquidazione notificata il27.12.2024 e depositata il 30.12.2024”.Ebbene, con tale istanza l’attuale ricorrente chiedeva“anche la condanna di controparte al pagamento delle speselegali e compensi professionali relativi al giudizio n. 208-1/2023RG Corte d’Appello di Bologna sez. lavoro, nei termini indicatinella nota spese (1) relativa che viene pure depositata, ovveroin quella diversa misura in cui dovessero essere liquidati”. Larichiesta, quindi, si riferiva al (sub-)procedimento di c.d.inibitoria ex art. 373 c.p.c., secondo l’istante tenutosi innanzi algiudice a quo.L’istante nell’occasione dichiarava di aver prodotto iseguenti documenti: “1) Fascicolo di parte e d’ufficio delNumero registro generale 15998/2025procedimento n. 208-1/2023 RG Corte d’Appello di BolognaN umero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 14158/2026contenenti anche il ricorso di controparte, la memoria dDait a pubblicazione 14/05/2026costituzione, i documenti prodotti dalle parti, il verbaledell’udienza e la decisione; 2) Nota spese per il procedimentoex art. 373 c.p.c. rg. n. 208-1/2023 Corte d’Appello di Bologna.3) Memoria ex art. 378 cpc nel proc. n. 22041/2023 Corte diCassazione. 4) Pec di notificazione dell’istanza di liquidazione econdanna al pagamento delle spese legali e compensiprofessionali nel procedimento ex art. 373 cpc nel giudizio RG.208-1/2023 Corte d’Appello di Bologna ed elenco documenti, edalla presente memoria con relativa relata di notificazione” (v.pag. 4 dell’istanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).4. Ebbene, mentre risultano depositati gli atti testé indicatisub nn. 2), 3) e 4), non risultano attualmente prodotti tutti glifossero stati prodotti in occasione del deposito dell’istanza diliquidazione del 27.12.2024, ed all’evidenza si tratta di atti edocumenti indispensabili per verificare la fondatezza nel meritodell’attuale istanza di correzione di errore materiale.5. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese per questoprocedimento di correzione, non essendosi qui costituiti tutti gliintimati. P.Q.MLa Corte, allo stato, rigetta l’istanza.Così deciso in Roma nell’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 15998/2025Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 14158/2026Data pubblicazione 14/05/2026Numero registro generale 15998/2025Numero sezionale 1243/2026Numero di raccolta generale 14158/2026Data pubblicazione 14/05/2026