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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26514/2026

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ILIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per varie ipotesi del reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; depositando successiva memoria nella quale ha chiesto la riassegnazione del ricorso ad altra Sezione.

Va pregiudizialmente rilevato che, data l'epoca di commesso reato, non è maturato il termine di prescrizione in applicazione del regime previsto dalla

I. n.103/2017 (cfr. Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01).

L'unico motivo di ricorso, con il quale è stata richiesta la riqualificazione dei reati sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup. è inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

In particolare, i profili di fatto e di diritto illustrati in sede di motivo di ricorso sono stati analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire a fattori quali il comprovato proposito di avvalersi di altri soggetti per l'attività di spaccio, la non irrisorietà dei quantitativi di stupefacente oggetto della contestazione, la diversità delle sostanze trattate e il carattere abituale e sistematico dell'attività di cessione, tutti elementi tali da escludere l'occasionalità della condotta e idonei a porre la decisione impugnata in piena coerenza con i principi dettati da Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076; secondo la quale il giudice è tenuto a svolgere, ed esprimere nella motivazione, una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990, valutazione - nel caso di specie - compiutamente e logicamente motivata.

Va altresì sottolineato, in riferimento a punto di censura contenuto nel motivo di ricorso, che non sussiste alcuna contraddittorietà tra il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso il diverso ambito di operatività delle due relative valutazioni (cfr. Sez. 3, n. 4071 del 17/11/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265712 - 01, tra le altre).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa 7delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

P.Q.M15 LUC: 2026 I DIRE i 10; Dott. re et in! 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ILIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per varie ipotesi del reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; depositando successiva memoria nella quale ha chiesto la riassegnazione del ricorso ad altra Sezione. Va pregiudizialmente rilevato che, data l'epoca di commesso reato, non è maturato il termine di prescrizione in applicazione del regime previsto dalla I. n.103/2017 (cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01). L'unico motivo di ricorso, con il quale è stata richiesta la riqualificazione dei reati sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup. è inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, i profili di fatto e di diritto illustrati in sede di motivo di ricorso sono stati analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire a fattori quali il comprovato proposito di avvalersi di altri soggetti per l'attività di spaccio, la non irrisorietà dei quantitativi di stupefacente oggetto della contestazione, la diversità delle sostanze trattate e il carattere abituale e sistematico dell'attività di cessione, tutti elementi tali da escludere l'occasionalità della condotta e idonei a porre la decisione impugnata in piena coerenza con i principi dettati da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076; secondo la quale il giudice è tenuto a svolgere, ed esprimere nella motivazione, una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n.309/1990, valutazione - nel caso di specie - compiutamente e logicamente motivata. Va altresì sottolineato, in riferimento a punto di censura contenuto nel motivo di ricorso, che non sussiste alcuna contraddittorietà tra il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso il diverso ambito di operatività delle due relative valutazioni (cfr. Sez. 3, n. 4071 del 17/11/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265712 - 01, tra le altre). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa 7delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.M15 LUC: 2026 I DIRE i 10; Dott. re et in! 3
Sentenza Cassazione n. 26514/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris