CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 36003/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa in data 15 gennaio 2024 dal locale Tribunale, con l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata aggravante, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di arresto ed euro 750 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2 bis, cod. strada, commesso in [OSCURATO:PERSONA] 1'11 maggio 2022. Ha, altresì, confermato la revoca della patente di guida e la confisca del veicolo a lui intestato. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., vizio della motivazione, in ordine all'errata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, cod. strada. Secondo la prospettazione del ricorso, mancherebbe il nesso eziologico tra il sinistro e lo stato di ebbrezza riscontrato in capo all'imputato. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte territoriale, con argomentazioni non illogiche alla luce degli elementi probatori acquisiti, ha considerato che l'imputato aveva perso il controllo del proprio veicolo andando a collidere violentemente contro il guard rail e la segnaletica stradale non essendo stato in grado di effettuare manovre idonee ad evitare l'impatto a causa della negativa influenza dello stato di ebbrezza sulla prontezza di riflessi nella condotta di guida (fogli 2 e 3 della sentenza impugnata: cfr. Cass., Sez. 4, n. 54991/2017, Rv. 271557; Cass., Sez. 4 n. 27211/2019, Rv. 275872). 3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]