CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 48881/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - nonché le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla stessa parte civile, come indicate nella stessa memoria, di cui il difensore si è dichiarato antistatario;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 giugno 2021 il Tribunale di Napoli - all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia in data 22 gennaio 2020, con la quale il Giudice di pace di Napoli aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i reati di percosse e minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e con le conseguenti statuizioni civili in favore dello stesso Capasso. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 612 e 581 cod. pen. nonché il difetto e la contraddittorietà della motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. La difesa ha censurato la sentenza impugnata: per aver fondato la condanna dell'Oliva (sessantenne incensurato) sulle sole dichiarazioni della persona offesa che sarebbero in contrasto con quelle rese dagli altri soggetti presenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); per aver disatteso i motivi di gravame relativi all'identificazione dell'imputato quale autore degli illeciti (avvenuta tramite la visione di un fascicolo fotografico a distanza di due mesi dal fatto e la cui attendibilità sarebbe stata affermata dal Tribunale in maniera contraddittoria); per aver attribuito all'Oliva un agire prepotente (quantunque egli - contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di secondo grado con motivazione contraddittoria - abbia solo cercato legittimamente di parcheggiare il proprio veicolo in un posto libero che il Capasso occupava al solo fine di assicurarvi il parcheggio alla cugina; nessuna delle deposizioni testimoniali consenta di affermare che l'imputato ha strattonato e minacciato il Capasso ovvero che quest'ultimo sia stato attinto al ginocchio dal veicolo dello stesso Oliva). 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la totale mancanza di motivazione in ordine alla chiesta applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., i cui presupposti sussisterebbero nella specie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo ha denunciato vizi che non possono essere ritualmente dedotti.Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella qui impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274). E, al di là dell'asserita denuncia - oltre al vizio di motivazione - della violazione della legge penale, la difesa ha dedotto soltanto un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, anzitutto sotto il profilo della valutazione dell'attendibilità della persona offesa dal reato (rappresentando pure che il suo narrato sarebbe in contrasto con altre deposizioni); dunque, ha unicamente prospettato un vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01). Non occorre, pertanto, imnnorare oltre. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite hanno già chiarito che «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dalrart.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace» (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01). È, allora, superflua ogni ulteriore considerazione. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputato deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarata antistataria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]