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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22321/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza del 22/09/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui, rispettivamente, all'art. 615-ter cod. pen. e all'art. 635-bis cod. pen. (entrambi aggravati ex art. 61, n. 11, cod. pen.), sono finalizzati a ottenere, anche mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagine da 4 e 7 della sentenza impugnata sui plurimi decisivi elementi a carico dell'imputato risultanti dalle testimonianze dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'esito della consulenza tecnica di [OSCURATO:PERSONA] - non validamente smentita dal consulente tecnico della difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - e dall'esito della t perquisizione eseguito presso l'abitazione dell'imputato e della consulenza tecnica dei consulenti del pubblico ministero); che risulta altresì correttamente argomentata, anche in punto di diritto, la sussunzione dei fatti nei reati di cui agli artt. 615-ter e 635-bis cod. pen. (pag. 7 della sentenza impugnata); letto il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine all'assoluzione dell'imputato dal reato di rivelazione di segreto professionale di cui al capo C) dell'imputazione, è manifestamente infondato, atteso che: da un lato, l'individuazione, da parte della Corte d'appello, del movente delle condotte di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non risulta in contrasto con la ritenuta mancanza di prova certa dell'effettiva rivelazione o dell'effettivo impiego del segreto da parte dell'imputato; dall'altro lato, le prove documentali indicate dalla ricorrente non appaiono univoche nel senso dell'inopinabile prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, dei suddetti rivelazione o impiego e, quindi, decisive; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza del 22/09/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui, rispettivamente, all'art. 615-ter cod. pen. e all'art. 635-bis cod. pen. (entrambi aggravati ex art. 61, n. 11, cod. pen.), sono finalizzati a ottenere, anche mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagine da 4 e 7 della sentenza impugnata sui plurimi decisivi elementi a carico dell'imputato risultanti dalle testimonianze dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'esito della consulenza tecnica di [OSCURATO:PERSONA] - non validamente smentita dal consulente tecnico della difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] - e dall'esito della t perquisizione eseguito presso l'abitazione dell'imputato e della consulenza tecnica dei consulenti del pubblico ministero); che risulta altresì correttamente argomentata, anche in punto di diritto, la sussunzione dei fatti nei reati di cui agli artt. 615-ter e 635-bis cod. pen. (pag. 7 della sentenza impugnata); letto il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine all'assoluzione dell'imputato dal reato di rivelazione di segreto professionale di cui al capo C) dell'imputazione, è manifestamente infondato, atteso che: da un lato, l'individuazione, da parte della Corte d'appello, del movente delle condotte di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non risulta in contrasto con la ritenuta mancanza di prova certa dell'effettiva rivelazione o dell'effettivo impiego del segreto da parte dell'imputato; dall'altro lato, le prove documentali indicate dalla ricorrente non appaiono univoche nel senso dell'inopinabile prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, dei suddetti rivelazione o impiego e, quindi, decisive; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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