CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28813/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Agrigento, elettivamente domiciliata in Roma alla via Tuscolana n.1178 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- E tributi Agenzia delle entrate riscossione Sicilia, in persona del l.r.p.t., e Camera di commercio di Agrigento, in persona del l.r.p.t.; -intimate- avverso la sentenza nr.2496/01/14 d ella Commissione tributaria regionale della Sicilia, pronunciata in data 27 marzo 2014 , depositata in data 6 agosto 2014e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con sei motivi contro [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza nr.2496/01/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, pronunciata in data 27 marzo 2014, depositata in data 6 agosto 2014 e non notificata, che ha rigettato l’appello del l ’ufficio , in controversia avente ad oggetto l’impugnativa di una serie di cartelle di pagamento, contestate sotto diversi profili, quali la prescrizione del credito azionato e l’intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi ( sanzioni poi sgravate dall’ufficio); 2. a seguit o del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] si costituisce e resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio 10 marzo 2021 , ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; con ordinanza del 10 marzo 2021, la Corte ha rinviato il processo a nuovo ruolo, assegnando alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessaper provvedere, ai sensi dell’art.331 cod. proc. civ., all’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione (oggi Agenzia delle entrate riscossione Sicilia) e della Camera di commercio di Agrigento; all’esito, il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio dell’11 ottobre 2022;[OSCURATO:PERSONA]: 1.1. con il primo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione di norme procedurali, con riferimento all’art.10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 ed all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, nella fattispecie in esame, legittimato passivo sarebbe stato solo il concessionario, in quanto la controversia aveva ad oggetto atti riferibili a quest’ultimo (le cartelle di pagamento) ed errori imputabili unicamente ad esso, quali l’erronea intestazione della cartella di pagamento oppure l’invalidità della notifica della stessa; 1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione di norme procedurali, con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ. ed all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la C.t.r. aveva completamente omesso di pronunziarsi sulla dedotta carenza di legittimazione passiva, senza motivare sul punto; 1.3. con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione di norme procedurali, con riferimento all’art. 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. ed all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la C.t.r. aveva completamente omesso di pronunziarsi sulla dedotta carenza di legittimazione passiva, senza motivare sul punto; sostiene la ricorrente che la C.t.r. avrebbe completamente omesso di motivare sull’eccepita carenza di legittimazione passiva dell’amministrazione finanziaria, senza rilevare l’inammissibilità del ricorso, derivante dalla circostanza che oggetto della presente controversia era unicamente l’impugnazione di atti riferibili alla responsabilità del concessionario della riscossione per eventuali vizi ed errori ad esso imputabili; 1.4. con il quarto motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione di norme procedurali, con riferimento all’art.36, comma 2, n.4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, all’art.132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. ed all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; secondo la C.t.r., l’ufficio non aveva prodotto idonea documentazione comprovante la tempestiva notifica delle cartelle di pagamento alla dante causa della contribuente, per contrastare le eccezioni di nullità per intervenuta prescrizione e/o decadenza sollevate da quest’ultima; la ricorrente sul punto lamenta l’assoluta insufficienza e la mera apparenza della motivazione, che non rende conto dell’iter logico giuridico seguito, a fronte delle specifiche deduzioni mosse dall’ufficio e documentate per ogni singola cartella di pagamento; 1.5. con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione di norme procedurali, con riferimento all’art. 112 cod. proc. civ. ed all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; la sentenza impugnata, secondo la ricorrente, avrebbe omesso di prendere in considerazione l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata sia in primo sia in secondo grado dall’Agenzia delle entrate con riguardo all’impossibilità di proporre un ricorso cumulativo avverso diverse cartelle di pagamento; 1.6. con il sesto motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione di norme procedurali, con riferimento all’art.112 cod. proc. civ. ed all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, l’omessa pronunzia sulla dedotta inammissibilità del ricorso cumulativo si tradurrebbe nella violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992; 2.1. preliminarmente deve darsi atto che non risulta depositato atto di integrazione del contraddittorio notificato all’Agenzia delle entrate riscossione Sicilia ed allaCamera di commercio di Agrigento, che sono rimaste intimate; a norma dell’art. 371-bis cod. proc. civ., qualora la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio e la parte onerata non abbia depositato l’atto di integrazione notificato entro venti giorni dalla scadenza del termine fissato, il ricorso è improcedibile;pertanto, nel caso in esame, in cui non risulta il suddetto deposito, il ricorso deve essere dichiarati improcedibile e parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese in favore dell’unica parte controricorrente costituita; rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art.13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, l.n.228/2012 (Cass. N.1778/2016); P.Q.M. la Cortedichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00, o