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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24204/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma in composizione monocratica con l'ordinanza impugnata, a seguito di trasmissione degli atti da parte di questa Sezione della Corte, che aveva riqualificato come opposizione il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarava inammissibile il gravame proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA].

La revoca del beneficio, cui il Campli era stato ammesso con provvedimento del Tribunale di Roma del 04/12/2017, era fondata sulla sussistenza di una capacità economica dell'imputato superiore a quanto dichiarato, presuntivamente dedotta/ ex art. 2729 cod. civy dai precedenti penali per reati contro il patrimonio, indicativi della percezione "di numerosi redditi illeciti che non gli avrebbero permesso di rientrare nei limiti di legge per l'ammissione".

Il ricorrente contestava tale circostanza fondante il provvedimento di revoca di ammissione al beneficio, deducendo di aver riportato una sola condanna per tentata rapina, in epoca anteriore all'anno 2008, isolato precedente non seguito da ulteriori condanne o pendenze penali, inidoneo, in ragione della configurazione come fattispecie tentata, a far ritenere, anche sul piano puramente presuntivo, la sussistenza di redditi non dichiarati da attività illecita.

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'opposizione, rilevandone la intempestività, perché proposta oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, con un unico motivo di ricorso, con cui deduce la violazione dell'art. 99, comma 1, del d.P.R. citato, ritenendo rispettato il termine per la presentazione dell'opposizione.

Evidenzia al riguardo che avverso il provvedimento di revoca del Tribunale di Roma del 25/01/2018, notificato all'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha tempestivamente (in data 01/06/2018) proposto ricorso per cassazione ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002 mediante deposito dell'atto di impugnazione "presso il punto unico del Tribunale Penale di Roma" e non presso la cancelleria centrale della cassazione, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Roma nell'ordinanza impugnata.

La difesa allega, a sostegno del motivo, copia del ricorso depositato presso il Tribunale di Roma, recante in calce "il timbro del funzionario Dott.

D'Andrea".3.

Il pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.

4. Il ricorso è fondato.

5. Deve evidenziarsi che nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275571 - 01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 27/01/2016, Messana, Rv. 265793 - 01, fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato alle controparti entro il termine di legge ma non depositato presso la cancelleria del giudice competente).

5.1. La norma speciale di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 ha, infatti, previsto, in ordine all'opposizione avverso il provvedimento di revoca del beneficio de quo (analogamente all'art. 113 del medesimo d.P.R. relativo al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione alla revoca del beneficio), un termine di impugnazione di venti giorni, diverso da quelli indicati dal codice di rito ex art. 585 cod. proc. pen., ma nulla ha stabilito in merito alle modalità di presentazione del ricorso che rimangono, dunque, secondo il principio affermato da questa Corte su riportato, quelle previste dalle norme sull'impugnazione ricordate, vale a dire quelle di cui agli artt. 582-583 cod. proc. pen. 6.

Ciò posto per il caso sottoposto all'esame del Collegio, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, poi riqualificato come opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, risulta depositato il giorno 01/06/2018, entro il prescritto termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento (notificato il 18/05/2018), presso la cancelleria del giudice che lo ha emesso, riferendosi la data del 06/07/2018, erroneamente considerata nella ordinanza impugnata ai fini della declaratoria di inammissibilità, al successivo momento della materiale ricezione dell'impugnazione da parte della cancelleria di questa Corte.7.

Deve, pertanto, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, lì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma in composizione monocratica con l'ordinanza impugnata, a seguito di trasmissione degli atti da parte di questa Sezione della Corte, che aveva riqualificato come opposizione il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarava inammissibile il gravame proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]. La revoca del beneficio, cui il Campli era stato ammesso con provvedimento del Tribunale di Roma del 04/12/2017, era fondata sulla sussistenza di una capacità economica dell'imputato superiore a quanto dichiarato, presuntivamente dedotta/ ex art. 2729 cod. civy dai precedenti penali per reati contro il patrimonio, indicativi della percezione "di numerosi redditi illeciti che non gli avrebbero permesso di rientrare nei limiti di legge per l'ammissione". Il ricorrente contestava tale circostanza fondante il provvedimento di revoca di ammissione al beneficio, deducendo di aver riportato una sola condanna per tentata rapina, in epoca anteriore all'anno 2008, isolato precedente non seguito da ulteriori condanne o pendenze penali, inidoneo, in ragione della configurazione come fattispecie tentata, a far ritenere, anche sul piano puramente presuntivo, la sussistenza di redditi non dichiarati da attività illecita. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'opposizione, rilevandone la intempestività, perché proposta oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, con un unico motivo di ricorso, con cui deduce la violazione dell'art. 99, comma 1, del d.P.R. citato, ritenendo rispettato il termine per la presentazione dell'opposizione. Evidenzia al riguardo che avverso il provvedimento di revoca del Tribunale di Roma del 25/01/2018, notificato all'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha tempestivamente (in data 01/06/2018) proposto ricorso per cassazione ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002 mediante deposito dell'atto di impugnazione "presso il punto unico del Tribunale Penale di Roma" e non presso la cancelleria centrale della cassazione, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Roma nell'ordinanza impugnata. La difesa allega, a sostegno del motivo, copia del ricorso depositato presso il Tribunale di Roma, recante in calce "il timbro del funzionario Dott. D'Andrea".3. Il pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. 4. Il ricorso è fondato. 5. Deve evidenziarsi che nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275571 - 01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 27/01/2016, Messana, Rv. 265793 - 01, fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato alle controparti entro il termine di legge ma non depositato presso la cancelleria del giudice competente). 5.1. La norma speciale di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 ha, infatti, previsto, in ordine all'opposizione avverso il provvedimento di revoca del beneficio de quo (analogamente all'art. 113 del medesimo d.P.R. relativo al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione alla revoca del beneficio), un termine di impugnazione di venti giorni, diverso da quelli indicati dal codice di rito ex art. 585 cod. proc. pen., ma nulla ha stabilito in merito alle modalità di presentazione del ricorso che rimangono, dunque, secondo il principio affermato da questa Corte su riportato, quelle previste dalle norme sull'impugnazione ricordate, vale a dire quelle di cui agli artt. 582-583 cod. proc. pen. 6. Ciò posto per il caso sottoposto all'esame del Collegio, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, poi riqualificato come opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, risulta depositato il giorno 01/06/2018, entro il prescritto termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento (notificato il 18/05/2018), presso la cancelleria del giudice che lo ha emesso, riferendosi la data del 06/07/2018, erroneamente considerata nella ordinanza impugnata ai fini della declaratoria di inammissibilità, al successivo momento della materiale ricezione dell'impugnazione da parte della cancelleria di questa Corte.7. Deve, pertanto, essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, lì
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