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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2026

Cassazione n. 18944/2026

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I 06R74HI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle pa ,-ti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Parma e condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 9 mesi 10 di reclusione ed euro 1850,00 di multa e lo [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 10 mesi 2 di reclusione ed euro 1860,00 di multa; Letta !a memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 febbraio 2026, con richiesta di assegnazione alla Sezione Quinta, che non supera le ragioni di seguito esposte; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai singoli aumenti in continuazione per plurimi reati di furto in abitazione, oltre che per partecipazione ad una associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. - è manifestamente infondato.

A ben vedere nel caso in esame la.Corte di appello ha operato aumenti distinti per ciascuno dei reati, quantificati in mesi uno e gg. 15 di reclusione ed euro 15 di multa per ciascun furto, nonché per il solo delitto associativo di mesi uno di reclusione ed euro 450 di multa, da ridurre per il rito, facendo riferimento al dolo di proposito posto alla base delleazioni delittuose - in numero di 18, come annota la difesa nella memoria - costituenti fonti di reddito per l'imputato.

A ben vedere, quindi, l'aumento della pena per ogni singolo reato è stato correttamente operato e la doglianza inerente alla quantificazione deve confrontarsi con quanto hanno affermato in motivazione del Sez.

U Pizzone.

Quanto all'obbligo di motivazione afferente agli aumenti ex art. 81 cod. pen., infatti, le Sezioni Unite hanno chiarito che è richiesta una modalità di adempimento diversa a seconda dei casi, analogamente a quanto previsto per la pena base ovvero per le pene accessorie, ove la motivazione è tanto più necessaria quanto più ci si discosti dal minimo e si superi la media edittale.

E bene, principi non dissimili — rilevano le Sezioni Unite — «sono stati espressi con precipuo riferimento alle pene determinate per i reati satellite.

Sez. 3, n, 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sui punto, ha persuasivamente affermato che "se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce ;mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato".

Secondo la pronuncia, l'associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione.

Quando, invece, la pena per il reato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale ma quella fissata in aumento per la continuazione è dì entità tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che io hanno indotto a tale decisione.

Nella analitica motivazione della Terza Sezione si coglie il giudizio di una sospetta irragionevolezza di una decisione che determina le pene, quella del reato più grave e quelle dei reati satellite, senza rispettare il criterio di proporzionalità reciproca.

Tale sospetto va superato attraverso una motivazione che dia conto delle ragioni per le quali si è pervenuti a simili quantificazioni («nello stabilire l'aumento di pena per la continuazione in ordine al reato meno grave, il giudice non può - almeno che non giustifichi il diverso trattamento - adottare criteri contraddittori rispetto a quelli seguiti nella determinazione della pena base, incorrendo altrimenti nel vizio di motivazione»).

L'attitudine di una tendenziale proporzione tra le componenti della pena complessiva del reato continuato a dare dimostrazione di un corretto uso del potere discrezionale emerge da diverse pronunce. [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 1413 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1985, Ottonello, Rv. 167832, reputava debba esserci un rapporto di proporzionalità tra l'entità della pena base e l'aumento dovuto alla continuazione.

Nell'appena citata sentenza n. 24979/2018 si rimarca li più accentuato obbligo motivazionale o -ve I giudice abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato.

Le pronunceche danno corpo a quello che in questa sede si è indicato come terzo orientamento esprimono anch'esse l'idea della necessità di un graduale accrescimento dell'impegno motivazionale, in definitiva rapportato all'obiettivo di determinare una pena che sia ragionevole e rispettosa dei limiti legali.

Stabilire relazioni traducibili in formule matematiche non è possibile.

Al riguardo, può essere condiviso il realistico giudizio espresso da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540: nella determinazione della pena base per il calcolo del trattamento sanzionatorio il grado di scostamento dal minimo edittale, che progressivamente accentua il dovere per il giudice di specifica motivazione, non può essere fissato in una soglia precisa, ancorché sia ragionevole reputare non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata le pene all'interno dell'intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale.

Analogamente, nel caso del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzione le pene inflitte non risulta possibile; ma è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i ;imiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, ii rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati.

Di una pena non si può affermare o negare l'esattezza; ma si può riconoscere o criticare la ragionevolezza, intesa come relazione di coerenza tra la specie (si pensi alle pene alternative) e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della pena».

Ebbene, nel caso in esame la sentenza di primo grado individuava il reato più grave in quello di furto aggravato del capo 61a), fissando la pena base in anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 1200 di multa, in relazione al delitto di furto aggravato ex artt. 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen., quindi ex art. 625, secondo comma, cod. pen., cosicché la pena come individuata è superiore alla media edittale.

Tale premessa consente di osservare come, per un verso, i singoli aumenti per la continuazione siano in misura minima e quindi proporzionati alla pena determinata per il delitto più grave, non sussistendo né la sproporzione fra pena base e aumenti, né il pericolo del cumulo materiale, trattandosi di aumenti di poco superiore al minimo edittale di 15 giorni di reclusione e comunque decisamente inferiori anche rispetto al minimo edittale previsto per i delitti satelliti.

Infine, la Corte di appello offre una motivazione congrua, pur se non necessaria data la prossimità al minimo edittale del singolo aumento in ragione dei principi in precedenza richiamati, cosicché corretta e non manifestamente illogica è la determinazione degli aumenti a titolo di continuazione, cosicché il motivo è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è generico, in quanto non si confronta con la motivazione della Corte di appello ed è comunque manifestamente infondato.

A ben vedere, ii motivo era stato veicolato genericamente dall'atto di appello, richiamando solo la giovane età e la incensuratezza dell'imputato, elementi ritenuti - senza aporie logiche - dalla sentenza impugnata inadeguati al riconoscimento dell'attenuazione, in quanto l'incensuratezza non rileva (cfr. fol. 6) e la giovane età risultava non tale da ritenere 3 \()gli imputati inesperti o scarsamente consapevoli della illiceità manifesta delle condotte.

Si tratta di una motivazione appropriata, in quanto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dai giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; conf.: N. 39566 del 2017 Rv. 270986 - 01, N. 44071 del 2014 Rv. 260610 - 01).

Anche il profilo della giovane età viene correttamente governato in linea con il principio per cui la "giovane età" non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile (Sez. 2, n. 11985 del 04/02./2020, Gismondo, Rv. 278633 - 01; Conf.

Sez. 1, n. 7993 del 12/04/1985, Rv. 170382); il motivo è, quindi, manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] che i motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA], che lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo richiesto ai fini dell'integrazione dell'art. 416 cod. pen. - è manifestamente infondato e reiterato.

La Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua (vedasi in particolare pagine 5 e 6 della sentenza), senza incorrere nei vizi motivazionali prospettati dal ricorrente, facendo corretta applicazione del principio secondo cui in tema di associazione per delinquere, la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, De, Rv. 279589 - 01).

A ben vedere, corretto è l'argomentare della Corte di appello che chiarisce come la prova dell'esistenza dell'associazione per delinquere e della partecipazione del s,ngolo - anche quanto al coefficiente psicologico- possa essere tratta dalla commissione di uno o più delitti scopo e dalla consumazione ad opera del partecipe: è stato affermato, in modo condivisibile, che per l'associazione per delinquere 'semplice' i singoli episodi di condotte illecite possono essere valutati in proiezione dinamica, anche quanto alla prova della esistenza del sodalizio e, quindi, del ruolo in esso svolto da un indagato (Sez. 3, n. 19198 dei 28/02/2017, Forti, Rv. 269937 - 01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I 06R74HI) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle pa ,-ti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Parma e condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 9 mesi 10 di reclusione ed euro 1850,00 di multa e lo [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 10 mesi 2 di reclusione ed euro 1860,00 di multa; Letta !a memoria depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] in data 19 febbraio 2026, con richiesta di assegnazione alla Sezione Quinta, che non supera le ragioni di seguito esposte; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai singoli aumenti in continuazione per plurimi reati di furto in abitazione, oltre che per partecipazione ad una associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. - è manifestamente infondato. A ben vedere nel caso in esame la.Corte di appello ha operato aumenti distinti per ciascuno dei reati, quantificati in mesi uno e gg. 15 di reclusione ed euro 15 di multa per ciascun furto, nonché per il solo delitto associativo di mesi uno di reclusione ed euro 450 di multa, da ridurre per il rito, facendo riferimento al dolo di proposito posto alla base delleazioni delittuose - in numero di 18, come annota la difesa nella memoria - costituenti fonti di reddito per l'imputato. A ben vedere, quindi, l'aumento della pena per ogni singolo reato è stato correttamente operato e la doglianza inerente alla quantificazione deve confrontarsi con quanto hanno affermato in motivazione del Sez. U Pizzone. Quanto all'obbligo di motivazione afferente agli aumenti ex art. 81 cod. pen., infatti, le Sezioni Unite hanno chiarito che è richiesta una modalità di adempimento diversa a seconda dei casi, analogamente a quanto previsto per la pena base ovvero per le pene accessorie, ove la motivazione è tanto più necessaria quanto più ci si discosti dal minimo e si superi la media edittale. E bene, principi non dissimili — rilevano le Sezioni Unite — «sono stati espressi con precipuo riferimento alle pene determinate per i reati satellite. Sez. 3, n, 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sui punto, ha persuasivamente affermato che "se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce ;mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato". Secondo la pronuncia, l'associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione. Quando, invece, la pena per il reato più grave è quantificata a livelli prossimi o coincidenti con il minimo edittale ma quella fissata in aumento per la continuazione è dì entità tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che io hanno indotto a tale decisione. Nella analitica motivazione della Terza Sezione si coglie il giudizio di una sospetta irragionevolezza di una decisione che determina le pene, quella del reato più grave e quelle dei reati satellite, senza rispettare il criterio di proporzionalità reciproca. Tale sospetto va superato attraverso una motivazione che dia conto delle ragioni per le quali si è pervenuti a simili quantificazioni («nello stabilire l'aumento di pena per la continuazione in ordine al reato meno grave, il giudice non può - almeno che non giustifichi il diverso trattamento - adottare criteri contraddittori rispetto a quelli seguiti nella determinazione della pena base, incorrendo altrimenti nel vizio di motivazione»). L'attitudine di una tendenziale proporzione tra le componenti della pena complessiva del reato continuato a dare dimostrazione di un corretto uso del potere discrezionale emerge da diverse pronunce. [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 1413 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1985, Ottonello, Rv. 167832, reputava debba esserci un rapporto di proporzionalità tra l'entità della pena base e l'aumento dovuto alla continuazione. Nell'appena citata sentenza n. 24979/2018 si rimarca li più accentuato obbligo motivazionale o -ve I giudice abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato. Le pronunceche danno corpo a quello che in questa sede si è indicato come terzo orientamento esprimono anch'esse l'idea della necessità di un graduale accrescimento dell'impegno motivazionale, in definitiva rapportato all'obiettivo di determinare una pena che sia ragionevole e rispettosa dei limiti legali. Stabilire relazioni traducibili in formule matematiche non è possibile. Al riguardo, può essere condiviso il realistico giudizio espresso da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540: nella determinazione della pena base per il calcolo del trattamento sanzionatorio il grado di scostamento dal minimo edittale, che progressivamente accentua il dovere per il giudice di specifica motivazione, non può essere fissato in una soglia precisa, ancorché sia ragionevole reputare non bisognevoli di una motivazione particolarmente specifica e dettagliata le pene all'interno dell'intervallo compreso tra il minimo e il medio edittale. Analogamente, nel caso del reato continuato, individuare i valori che indiziano di sproporzione le pene inflitte non risulta possibile; ma è praticabile la via della indicazione di ciò che attraverso la motivazione deve essere assicurato: che risultino rispettati i ;imiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, ii rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati. Di una pena non si può affermare o negare l'esattezza; ma si può riconoscere o criticare la ragionevolezza, intesa come relazione di coerenza tra la specie (si pensi alle pene alternative) e la misura della sanzione individuate e gli elementi che devono essere presi in considerazione per la determinazione della pena». Ebbene, nel caso in esame la sentenza di primo grado individuava il reato più grave in quello di furto aggravato del capo 61a), fissando la pena base in anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 1200 di multa, in relazione al delitto di furto aggravato ex artt. 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen., quindi ex art. 625, secondo comma, cod. pen., cosicché la pena come individuata è superiore alla media edittale. Tale premessa consente di osservare come, per un verso, i singoli aumenti per la continuazione siano in misura minima e quindi proporzionati alla pena determinata per il delitto più grave, non sussistendo né la sproporzione fra pena base e aumenti, né il pericolo del cumulo materiale, trattandosi di aumenti di poco superiore al minimo edittale di 15 giorni di reclusione e comunque decisamente inferiori anche rispetto al minimo edittale previsto per i delitti satelliti. Infine, la Corte di appello offre una motivazione congrua, pur se non necessaria data la prossimità al minimo edittale del singolo aumento in ragione dei principi in precedenza richiamati, cosicché corretta e non manifestamente illogica è la determinazione degli aumenti a titolo di continuazione, cosicché il motivo è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è generico, in quanto non si confronta con la motivazione della Corte di appello ed è comunque manifestamente infondato. A ben vedere, ii motivo era stato veicolato genericamente dall'atto di appello, richiamando solo la giovane età e la incensuratezza dell'imputato, elementi ritenuti - senza aporie logiche - dalla sentenza impugnata inadeguati al riconoscimento dell'attenuazione, in quanto l'incensuratezza non rileva (cfr. fol. 6) e la giovane età risultava non tale da ritenere 3 \()gli imputati inesperti o scarsamente consapevoli della illiceità manifesta delle condotte. Si tratta di una motivazione appropriata, in quanto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dai giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; conf.: N. 39566 del 2017 Rv. 270986 - 01, N. 44071 del 2014 Rv. 260610 - 01). Anche il profilo della giovane età viene correttamente governato in linea con il principio per cui la "giovane età" non può giustificare di per sé la concessione delle attenuanti generiche, ma è necessario che il giudice accerti che la condizione giovanile abbia influito sulla personalità del soggetto determinandone una non completa maturità e capacità di valutare il proprio comportamento secondo le norme del buon vivere civile (Sez. 2, n. 11985 del 04/02./2020, Gismondo, Rv. 278633 - 01; Conf. Sez. 1, n. 7993 del 12/04/1985, Rv. 170382); il motivo è, quindi, manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA] che i motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA], che lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo richiesto ai fini dell'integrazione dell'art. 416 cod. pen. - è manifestamente infondato e reiterato. La Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua (vedasi in particolare pagine 5 e 6 della sentenza), senza incorrere nei vizi motivazionali prospettati dal ricorrente, facendo corretta applicazione del principio secondo cui in tema di associazione per delinquere, la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, De, Rv. 279589 - 01). A ben vedere, corretto è l'argomentare della Corte di appello che chiarisce come la prova dell'esistenza dell'associazione per delinquere e della partecipazione del s,ngolo - anche quanto al coefficiente psicologico- possa essere tratta dalla commissione di uno o più delitti scopo e dalla consumazione ad opera del partecipe: è stato affermato, in modo condivisibile, che per l'associazione per delinquere 'semplice' i singoli episodi di condotte illecite possono essere valutati in proiezione dinamica, anche quanto alla prova della esistenza del sodalizio e, quindi, del ruolo in esso svolto da un indagato (Sez. 3, n. 19198 dei 28/02/2017, Forti, Rv. 269937 - 01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18944/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris