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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 08244/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in epigrafe indicata che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino in ordine ad una rapina aggravata commessa in concorso con altro ai danni dei proprietari di una rivendita di tabacchi, minacciati con uso di arma semiautomatica giocattolo con canna modificata munita di caricatore, così impossessandosi del denaro detenuto nelle casse.

2. A sostegno del ricorso la difesa del Lopez deduce:

2.1. Vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva per non essersi proceduto a perizia antropometrica per comparare i tratti del ricorrente con quelli estrapolati dai rilievi fotografici e dalle riprese del sistema di videosorveglianza sul luogo del delitto.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui al comma 3 n. 1 dell'art. 628 cod. pen., nel difetto di contestazione di armi.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile in primo luogo perché la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936).

Peraltro, dalla motivazione della sentenza impugnata emergono anche con chiarezza non solo la piena compatibilità tra l'abbigliamento rinvenuto nella disponibilità del ricorrente e quello indossato da uno dei rapinatori (quello che è entrato per primo nella tabaccheria e poi è salito sul bancone) ma soprattutto, plurimi elementi di coincidenza tra l'immagine del Lopez nella foto segnaletica e quelle del predetto rapinatore estrapolate dal sistema di videosorveglianza della tabaccheria, riguardanti la foggia dei capelli, le sopracciglia ed altre parti del viso nonché la coincidenza tra le caratteristiche del tatuaggio che presenta il Lopez sul collo - nella fotosegnaletica - e quelle del tatuaggio ubicato nella stessa parte del corpo del rapinatore che era salito sul bancone, che portava al collo perfino una vistosa catena a maglie ed un monile del tutto simili quelli indossati dal Lopez nella fotosegnaletica.

Appare evidente che la Corte territoriale, senza incorrere in alcun vizio logico, ha ritenuto tali elementi ampiamente sufficienti a provare al di là di ogni ragionevole dubbio la colpevolezza del Lopez, tale da rendere priva di qualsiasi utilità la rinnovazione dell'istruttoria in appello per procedere alla perizia invocata come mancante dal ricorrente.

La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, invece, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266820).

3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non solo perché l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n 1) cod. pen. risulta comunque integrata dalla consumazione del reato ad opera di più persone riunite, ma anche perché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di rapina, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi è sufficiente il ricorso ad un'arma giocattolo, qualora questa - come nel caso di specie - non sia immediatamente riconoscibile come tale a causa della mancanza dei segni dell'arma da gioco (tappo rosso e similari) o dell'assenza di visibilità o riconoscibilità di tali segni da parte della vittima (Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Rv. 282203).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata Così deciso il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in epigrafe indicata che ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino in ordine ad una rapina aggravata commessa in concorso con altro ai danni dei proprietari di una rivendita di tabacchi, minacciati con uso di arma semiautomatica giocattolo con canna modificata munita di caricatore, così impossessandosi del denaro detenuto nelle casse. 2. A sostegno del ricorso la difesa del Lopez deduce: 2.1. Vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva per non essersi proceduto a perizia antropometrica per comparare i tratti del ricorrente con quelli estrapolati dai rilievi fotografici e dalle riprese del sistema di videosorveglianza sul luogo del delitto. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui al comma 3 n. 1 dell'art. 628 cod. pen., nel difetto di contestazione di armi. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile in primo luogo perché la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936). Peraltro, dalla motivazione della sentenza impugnata emergono anche con chiarezza non solo la piena compatibilità tra l'abbigliamento rinvenuto nella disponibilità del ricorrente e quello indossato da uno dei rapinatori (quello che è entrato per primo nella tabaccheria e poi è salito sul bancone) ma soprattutto, plurimi elementi di coincidenza tra l'immagine del Lopez nella foto segnaletica e quelle del predetto rapinatore estrapolate dal sistema di videosorveglianza della tabaccheria, riguardanti la foggia dei capelli, le sopracciglia ed altre parti del viso nonché la coincidenza tra le caratteristiche del tatuaggio che presenta il Lopez sul collo - nella fotosegnaletica - e quelle del tatuaggio ubicato nella stessa parte del corpo del rapinatore che era salito sul bancone, che portava al collo perfino una vistosa catena a maglie ed un monile del tutto simili quelli indossati dal Lopez nella fotosegnaletica. Appare evidente che la Corte territoriale, senza incorrere in alcun vizio logico, ha ritenuto tali elementi ampiamente sufficienti a provare al di là di ogni ragionevole dubbio la colpevolezza del Lopez, tale da rendere priva di qualsiasi utilità la rinnovazione dell'istruttoria in appello per procedere alla perizia invocata come mancante dal ricorrente. La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, invece, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266820). 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non solo perché l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n 1) cod. pen. risulta comunque integrata dalla consumazione del reato ad opera di più persone riunite, ma anche perché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di rapina, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'uso delle armi è sufficiente il ricorso ad un'arma giocattolo, qualora questa - come nel caso di specie - non sia immediatamente riconoscibile come tale a causa della mancanza dei segni dell'arma da gioco (tappo rosso e similari) o dell'assenza di visibilità o riconoscibilità di tali segni da parte della vittima (Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Rv. 282203). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]
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