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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 05420/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3406-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); -intimata - [OSCURATO:PERSONA] amministrative R.G.N.3406/2020 Cron.

Rep.

Ud.14/01/2025 CC avverso la sentenza n. 1951/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/11/2019 R.G.N. 389/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Ministero dell’Economia e delle Finanze - [OSCURATO:PERSONA] di Foggia-ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], ex insegnante presso il Conservatorio “[OSCURATO:PERSONA]” di Foggia, il pagamento di euro 25.544,05 per differenze retributive, ritenute indebite, corrisposte in suo favore durante il rapporto di lavoro.

2. Con cartella di pagamento n. 04320150001798180, notificata da [OSCURATO:SOCIETA] in data 14.3.2015, veniva intimata la corresponsione di euro 26.737,73 relativi al recupero delle suddette somme.

3. Impugnati dalla Iannice entrambi i provvedimenti e riuniti i ricorsi, il Tribunale di Foggia dichiarava inammissibile l’opposizione a cartella nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in quanto il credito non aveva natura tributaria e, in ogni caso, perché non era stata contestata la regolarità degli atti esecutivi; nel merito, sul presupposto che la ricorrente non aveva contestato la legittimità dei decreti su cui si fondava il recupero delle somme, dichiarava unicamente prescritti gli importi richiesti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ritenendo applicabile il termine decennale ordinario decorrente dal 7.4.2014, giorno in cui l’Amministrazione aveva manifestato la sua volontà di recuperare la somma.

4. La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 1951/2019, rigettava i gravami hic et indeproposti confermando la pronuncia di prime cure.

5. A fondamento della decisione veniva precisato che: a) andava condiviso l’assunto del Tribunale secondo cui il recupero delle somme indebitamente corrisposte trovava la sua ragione giustificatrice nei decreti n. 402/2005 e n. 730/2010 emessi dal Conservatorio da cui si evinceva, anno per anno, l’anzianità di servizio, l’inquadramento giuridico ed il trattamento economico spettante alla Iannice; b) i conguagli si erano verificati ai sensi dell’art. 172 della legge n. 312/1980 richiamata nella intestazione del decreto, in un contesto in cui la legittimità del recupero delle somme da parte dell’Amministrazione era, in ogni caso, un atto dovuto con prevalenza dell’interesse pubblico; c) il MEF era il legittimato passivo in quanto ente che aveva erogato gli stipendi e dato luogo ai conguagli sugli stessi.

6. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui resisteva con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, che presentava, altresì, ricorso incidentale sulla base di un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione rimaneva intimata.

7. La ricorrente depositava memoria.

8. [OSCURATO:PERSONA] si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per non avere la Corte territoriale valutato le obiezioni presentate da essa Iannice con riferimento alla mancanza di contenuto giustificativo dell’indebito relativamente ai decreti del Conservatorio n. 402/05 e n. 730/2010.

2. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.

3. In primo luogo, va ribadito che, i n seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza dellamotivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazioneapparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazioneperplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio dimotivazione p uò essere dedotto solo peromesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940/2017, Cass.22598/2018): nel caso de quo l’iter logico giuridico seguito nella gravata pronuncia è chiaro e spiega le ragioni poste a base della decisione.

4. In secondo luogo, deve rilevarsi che le censure di omessa valutazione di un fatto decisivo incontrano il limite della cd.

“doppia conforme”, su questioni di fatto.

Invero, in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logicodi insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd.

"doppiaconforme".

5. Da ultimo, va precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 19881/2014).

6. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha esaminato le doglianze della Iannice in merito alla dedotta genericità dei due decreti indicati sottolineando, con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, ratione temporis applicabile, e con un adeguato accertamento di fatto sui documenti, che questi contenessero il titolo legittimante il recupero delle somme.7.

Con il ricorso incidentale, che non è tardivo atteso che risulta notificato il 19.2.2020 (sentenza impugnata pubblicata il 4.11.2019), il controricorrente obietta l’erroneità della statuizione della Corte territoriale nella parte in cui aveva riconosciuto la legittimazione passiva di esso Ministero.

8. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse atteso il rigetto delle censure di cui al ricorso principale, relative alla asserita infondatezza della pretesa creditoria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che supera ogni altra questione.

9. Alla stregua di quanto esposto sia il ricorso principale che quello incidentale vanno dichiarati inammissibili.

10. In considerazione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti.

Nulla va disposto per la intimata che non ha svolto attività difensiva.

11. Non sussistono i presupposti per la invocata responsabilità della società ex art. 96 cpc, né ai sensi del comma 1, perché non risulta che la ricorrente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, né ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, per non avere abusato dello strumento processuale, in quanto non risulta che essa abbia agito in modo scorretto, senza tenere conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionalmente in relazione alla utilità effettivamente conseguibile (Cass. n. 26545/2021; Cass. n. 25041/2021).

12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo limitatamente alla ricorrente principale.

L'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non rileva, invece, per le Amministrazioni dello Stato - che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Sez. 6 - L, n. 1778 del 29/01/2016; ma anche Sez.

Unite n.4315 del 20.2.2020, pag.40, § 7.5).

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale.

Compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3406-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); -intimata - [OSCURATO:PERSONA] amministrative R.G.N.3406/2020 Cron. Rep. Ud.14/01/2025 CC avverso la sentenza n. 1951/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/11/2019 R.G.N. 389/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Ministero dell’Economia e delle Finanze - [OSCURATO:PERSONA] di Foggia-ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], ex insegnante presso il Conservatorio “[OSCURATO:PERSONA]” di Foggia, il pagamento di euro 25.544,05 per differenze retributive, ritenute indebite, corrisposte in suo favore durante il rapporto di lavoro. 2. Con cartella di pagamento n. 04320150001798180, notificata da [OSCURATO:SOCIETA] in data 14.3.2015, veniva intimata la corresponsione di euro 26.737,73 relativi al recupero delle suddette somme. 3. Impugnati dalla Iannice entrambi i provvedimenti e riuniti i ricorsi, il Tribunale di Foggia dichiarava inammissibile l’opposizione a cartella nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] in quanto il credito non aveva natura tributaria e, in ogni caso, perché non era stata contestata la regolarità degli atti esecutivi; nel merito, sul presupposto che la ricorrente non aveva contestato la legittimità dei decreti su cui si fondava il recupero delle somme, dichiarava unicamente prescritti gli importi richiesti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ritenendo applicabile il termine decennale ordinario decorrente dal 7.4.2014, giorno in cui l’Amministrazione aveva manifestato la sua volontà di recuperare la somma. 4. La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 1951/2019, rigettava i gravami hic et indeproposti confermando la pronuncia di prime cure. 5. A fondamento della decisione veniva precisato che: a) andava condiviso l’assunto del Tribunale secondo cui il recupero delle somme indebitamente corrisposte trovava la sua ragione giustificatrice nei decreti n. 402/2005 e n. 730/2010 emessi dal Conservatorio da cui si evinceva, anno per anno, l’anzianità di servizio, l’inquadramento giuridico ed il trattamento economico spettante alla Iannice; b) i conguagli si erano verificati ai sensi dell’art. 172 della legge n. 312/1980 richiamata nella intestazione del decreto, in un contesto in cui la legittimità del recupero delle somme da parte dell’Amministrazione era, in ogni caso, un atto dovuto con prevalenza dell’interesse pubblico; c) il MEF era il legittimato passivo in quanto ente che aveva erogato gli stipendi e dato luogo ai conguagli sugli stessi. 6. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui resisteva con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, che presentava, altresì, ricorso incidentale sulla base di un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione rimaneva intimata. 7. La ricorrente depositava memoria. 8. [OSCURATO:PERSONA] si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per non avere la Corte territoriale valutato le obiezioni presentate da essa Iannice con riferimento alla mancanza di contenuto giustificativo dell’indebito relativamente ai decreti del Conservatorio n. 402/05 e n. 730/2010. 2. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità. 3. In primo luogo, va ribadito che, i n seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza dellamotivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazioneapparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazioneperplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio dimotivazione p uò essere dedotto solo peromesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940/2017, Cass.22598/2018): nel caso de quo l’iter logico giuridico seguito nella gravata pronuncia è chiaro e spiega le ragioni poste a base della decisione. 4. In secondo luogo, deve rilevarsi che le censure di omessa valutazione di un fatto decisivo incontrano il limite della cd. “doppia conforme”, su questioni di fatto. Invero, in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logicodi insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. "doppiaconforme". 5. Da ultimo, va precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 19881/2014). 6. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha esaminato le doglianze della Iannice in merito alla dedotta genericità dei due decreti indicati sottolineando, con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, ratione temporis applicabile, e con un adeguato accertamento di fatto sui documenti, che questi contenessero il titolo legittimante il recupero delle somme.7. Con il ricorso incidentale, che non è tardivo atteso che risulta notificato il 19.2.2020 (sentenza impugnata pubblicata il 4.11.2019), il controricorrente obietta l’erroneità della statuizione della Corte territoriale nella parte in cui aveva riconosciuto la legittimazione passiva di esso Ministero. 8. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse atteso il rigetto delle censure di cui al ricorso principale, relative alla asserita infondatezza della pretesa creditoria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che supera ogni altra questione. 9. Alla stregua di quanto esposto sia il ricorso principale che quello incidentale vanno dichiarati inammissibili. 10. In considerazione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti. Nulla va disposto per la intimata che non ha svolto attività difensiva. 11. Non sussistono i presupposti per la invocata responsabilità della società ex art. 96 cpc, né ai sensi del comma 1, perché non risulta che la ricorrente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, né ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, per non avere abusato dello strumento processuale, in quanto non risulta che essa abbia agito in modo scorretto, senza tenere conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionalmente in relazione alla utilità effettivamente conseguibile (Cass. n. 26545/2021; Cass. n. 25041/2021). 12. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo limitatamente alla ricorrente principale. L'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non rileva, invece, per le Amministrazioni dello Stato - che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Sez. 6 - L, n. 1778 del 29/01/2016; ma anche Sez. Unite n.4315 del 20.2.2020, pag.40, § 7.5). PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti costituite le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa
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