Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2020
ECLI:EU:T:2020:301
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0143_INF
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 luglio 2020 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(causa T‑143/19)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Operatori del mercato dell’energia elettrica prodotta a partire da fonti di energia rinnovabile – Accordi per l’acquisto di energia elettrica – Modifiche legislative aventi effetto retroattivo consistente nel limitare i vantaggi tariffari – Denuncia presso la Commissione relativa all’esistenza di un presunto aiuto in favore dei fornitori di energia – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Qualità di interessato – Tutela dei diritti processuali – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricevibilità – Presupposti
[Art. 108, § § 2 e 3, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)]
(v. punti 28-44, 48)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in sostanza, all’annullamento parziale della decisione C(2018) 6777 final della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.38967 (2014/NN-2) — Grecia — Regime nazionale di aiuto al funzionamento in favore degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e termica che utilizzano fonti di energia rinnovabile.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] AE sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.