CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 16784/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ORDINANZA sul ricorso n. 5512/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Mazzini n. 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1438/2016 della Corte d’appello di Firenze pubblicata il 5/9/2016;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5512/2017 Numero sezionale 1780/2022 Numero di raccolta generale 16784/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/5/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di usufruttario e nuda proprietaria di un compendio immobiliare ubicato in Scandicci, oggetto di una procedura di espropriazione attivata da [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia, domandavano la determinazione delle indennità di espropriazione e occupazione loro dovute. La Corte d’appello di Firenze, dopo aver preso atto che i terreni - occupati in data 28 giugno 2005 ed oggetto di esproprio con decreto del 24 giugno 2010 – erano stati adibiti a piazzale pavimentato di pertinenza dell’abitazione per 1,30 mq., a orto irriguo per 78,75 mq. ed a piazzale inerbito (già adibito a deposito) per 446,95 mq., escludeva la sussistenza delle condizioni per qualificare l’espropriazione come parziale, giacché, da un lato, la modesta porzione di terreno destinata a resede aveva una consistenza tale da risultare pressoché insignificante rispetto al valore dell’abitazione, dall’altro non era possibile ravvisare una destinazione economica unitaria fra le porzioni dell’orto e del deposito espropriate e la residua parte del compendio immobiliare, cosicché non era possibile ritenere che gli attori avessero subito una compromissione o comunque un’alterazione della possibilità di utilizzare la residua parte del compendio immobiliare subendo un pregiudizio non ristorabile mediante un indennizzo calcolato con riferimento alle sole porzioni espropriate. Negava, inoltre, che l’indennità di espropriazione potesse essere determinata tenendo conto di altri elementi diversi dal valore di mercato dell’area ablata, quali l’inquinamento atmosferico e acustico determinato dall’avvicinamento della nuova viabilità alla proprietà, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5512/2017 Numero sezionale 1780/2022 Numero di raccolta generale 16784/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 trattandosi di un pregiudizio riconducibile non all’attività espropriativa, ma alla realizzazione dell’opera pubblica. Determinava, infine, l’indennità di espropriazione spettante al Salvadori e alla Baccini, pari a complessivi € 32.350, e l’indennità di occupazione, ammontante a € 17.980,74, ordinando ad [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA] il deposito di tali somme, detratto quanto già pagato o versato. 2. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 5 settembre 2016, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA].. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 33 d.P.R. 327/2001 e 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte distrettuale ha escluso la sussistenza di un’espropriazione parziale sulla base di una valutazione “piattamente quantitativa”, come se la ridotta superficie ablata dell’area destinata a resede dell’abitazione consentisse di disconoscere il vincolo strumentale ed oggettivo esistente tra la parte espropriata e la parte residua del fondo soltanto in ragione delle sue limitate dimensioni. Occorreva, invece, avere riguardo alla coesione originaria della proprietà, dando rilievo a ciò che connotava l’identità fisica ed urbanistica del suolo alla luce delle osservazioni del C.T.U., secondo cui “l’orto domestico, il cortile pavimentato ed il giardino avevano tutti una funzione durevole di ornamento e di servizio diretto del fabbricato e dei suoi occupanti”.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5512/2017 Numero sezionale 1780/2022 Numero di raccolta generale 16784/2022 Parimenti erronee erano le asserzioni concernenti le aree destinate a Data pubblicazione 24/05/2022 orto e deposito autoveicoli. Quest’ultima superficie era stata presa in considerazione extra petita, senza che gli attori ne avessero dedotto il vincolo obiettivo di unitarietà strutturale con la rimanente porzione del loro compendio. Rispetto all’orto, invece, la Corte di merito avrebbe dovuto considerare tanto la parziale coincidenza di classificazione urbanistica con l’area adibita a resede, quanto il valore venale del bene, giacché la nozione di destinazione economica unitaria non poteva essere intesa come implicante l’esercizio sul fondo di un’attività imprenditoriale o paraimprenditoriale. I giudici distrettuali, nel determinare l’indennità di espropriazione e occupazione, avrebbero perciò dovuto porre in evidenza le peculiarità favorevoli del fondo espropriato, in riferimento alla sua natura morfologica, evidenziando come lo svilimento della sua unitarietà strutturale e funzionale si fosse tradotto in un deprezzamento del suo valore venale. 4. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte ha, da tempo, riconosciuto – dapprima con riferimento l'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, quindi rispetto all'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 – che nel caso di espropriazione parziale, che si configura quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato, l'indennizzo riconosciuto al proprietario non può riguardare soltanto la porzione espropriata, ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5512/2017 Numero sezionale 1780/2022 Numero di raccolta generale 16784/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano negativamente sulla parte residua (Cass. 20241/2016). L’espropriazione parziale, pertanto, non postula soltanto che l'espropriazione abbia suddiviso in almeno due parti il fondo, ma richiede altresì la duplice condizione che la parte residua sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo (per destinazione ed ubicazione), tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale, e il distacco di una parte di esso influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua (Cass. 22409/2008). Ne discende che l'espropriazione di un terreno adiacente a un fabbricato, abbia o meno questo i connotati della pertinenza di cui all'art. 817 cod. civ., non è automaticamente riconducibile nell'ambito dell'espropriazione parziale e delle regole ad essa attinenti, se l'unico proprietario dell'insieme non riceva un impoverimento maggiore rispetto a quello correlato al valore del terreno medesimo in sé considerato (Cass. 9541/2012; nello stesso senso Cass. 3175/2008, Cass. 16616/2013). In altri termini, l'esistenza di un rapporto pertinenziale non comporta necessariamente l'applicabilità dell'istituto dell'espropriazione parziale, il quale presuppone il ricorrere della duplice condizione appena indicata. La Corte di merito, nel valutare le risultanze della consulenza tecnica espletata, ha fatto corretta applicazione di questi principi. Nell’un caso valorizzando, al di là del carattere pertinenziale del resede, il dato quantitativo della superficie sottratta al fine di escludere – attraverso un giudizio di fatto che non può essere sindacato in questa sede di legittimità – un’oggettiva influenza in F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5512/2017 Numero sezionale 1780/2022 Numero di raccolta generale 16784/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 termini negativi del distacco di una simile porzione sulla parte residua. Nell’altro disconoscendo – sempre all’esito di un apprezzamento di fatto rientrante nei compiti istituzionali della Corte di merito e parimenti qui insindacabile - l’esistenza di un nesso di funzionalità fra la frazione ortiva ablata e la residua proprietà degli espropriati tale da conferire all’intero compendio una destinazione economica unitaria, con la conseguente esclusione per il Salvadori e la Baccini di un impoverimento maggiore rispetto a quello correlato al valore del terreno medesimo in sé considerato. Gli odierni ricorrenti non hanno poi alcun interesse a dedurre un vizio di extrapetizione – rispetto alla pronuncia con cui è stata negata l’esistenza di una destinazione economica unitaria fra il terreno già adibito a deposito e la residua porzione – il cui accoglimento non porterebbe loro alcun vantaggio, non avendo gli stessi domandato, per loro stessa ammissione, un simile riconoscimento. 5. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 33 d.P.R. 327/2001: la Corte distrettuale, nel negare l’indennizzabilità a mezzo del criterio differenziale di cui all’art. 33 d.P.R. 327/2001 del pregiudizio subito a causa dell’inquinamento atmosferico/acustico che era stato determinato dall’avvicinamento alla proprietà della nuova viabilità, ha esaminato la questione – in tesi di parte ricorrente – con un approccio quantitativo, ritenendo che la modestia della porzione espropriata rispetto all’estensione totale della proprietà facesse sì che il deprezzamento della proprietà residua fosse irrilevante o dovesse essere sopportato dai proprietari, trattandosi di danni collegati all’opera pubblica e indipendenti dall’espropriazione.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5512/2017 Numero sezionale 1780/2022 Numero di raccolta generale 16784/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Risultava, invece, di tutta evidenza come il rumore e l’inquinamento acustico discendenti dalla realizzazione del raccordo autostradale, l’eliminazione del precedente accesso carrabile al complesso immobiliare e gli allagamenti del resede a seguito dell’innalzamento del piano stradale costituissero non effetti generali ed indistinti dell’opera pubblica realizzata, ma peculiari elementi di svalutazione del complesso immobiliare di proprietà dei ricorrenti. La Corte di merito, in ogni caso, avrebbe dovuto considerare che l’indennizzo dovuto in caso di espropriazione parziale deve avere riguardo anche alla compromissione o all’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario. 6. Il motivo è fondato. La Corte di merito ha negato l’indennizzabilità del pregiudizio derivante dall’inquinamento atmosferico/acustico determinato dall’avvicinamento alla proprietà della nuova viabilità facendo richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di espropriazione parziale, la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile solo quando sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione e il danno, non anche allorché il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà o a vincoli che non colpiscono in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare (Cass. 26357/2011; nello stesso senso Cass. 2810/2006 e, da ultimo, Cass. 25005/2021).F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5512/2017 Numero sezionale 1780/2022 Numero di raccolta generale 16784/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Nel caso di specie, tuttavia, la consulenza tecnica disposta dalla stessa Corte di merito aveva accertato (come riportato a pag. 10 del ricorso) che a seguito dell’esproprio e della realizzazione del raccordo autostradale il fabbricato aveva subito un’indubbia perdita di valore per la vicinanza a una strada altamente trafficata, il conseguente inquinamento acustico ed atmosferico, la perdita dell’accesso carrabile e gli allagamenti del resede a seguito dell’innalzamento del piano stradale. I giudici di merito dovevano perciò confrontarsi con simili risultanze peritali, al fine di escludere, motivatamente, la sussistenza del pregiudizio, peculiare e individuale, descritto dal C.T.U. alla porzione residua rimasta nella proprietà degli odierni ricorrenti in conseguenza dell’esproprio e della realizzazione dell’opera pubblica ovvero, in alternativa, per applicare il differente principio secondo cui in caso di espropriazione parziale il pregiudizio alla porzione di fondo rimasta in proprietà all'espropriato derivante dall'opera pubblica realizzata è suscettibile di indennizzo ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 327/2001, poiché l'indennità di espropriazione comprende l'intera diminuzione patrimoniale subita dal destinatario del provvedimento ablativo (si vedano, in questo senso, Cass. 27555/2021, Cass. 4264/2021). 7. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40 d.P.R. 327/2001, 115 e 116 cod. proc. civ.: la sentenza impugnata – a dire dei ricorrenti – è viziata laddove ha proceduto al calcolo dell’indennità di esproprio dell’area già destinata a deposito autovetture in misura pari a € 30 per metro quadro, corrispondente al valore assunto dalla medesima Corte distrettuale all’interno di una statuizione concernente terreni limitrofi, senza tener conto dell’effettivo valore di mercato, da calcolare considerando che il F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5512/2017 Numero sezionale 1780/2022 Numero di raccolta generale 16784/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 terreno aveva conservato la propria attitudine al deposito di veicoli, a prescindere dalla temporaneità dell’autorizzazione amministrativa. Nella liquidazione dell’indennità doveva perciò essere preferito il criterio della capitalizzazione del reddito prodotto da tale destinazione a deposito, indicato in via alternativa dal C.T.U., mentre risultava errato ed iniquo il criterio, adottato in maniera del tutto immotivata, fondato sull’assunzione a termine di raffronto di un terreno non utilizzato e non utilizzabile come area adibita a deposito di autovetture. Peraltro, emerge ictu oculi – aggiungono i ricorrenti - la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto la Corte di merito è incorsa nel malgoverno del materiale istruttorio, avendo considerato come facente piena prova, senza alcun apprezzamento critico, il valore di € 30 al mq. già recepito dalla sua precedente sentenza n. 1360/2014, a prescindere dalla benché minima verifica di omogeneità tra il terreno in discorso e quello fatto oggetto di comparazione ed omettendo così ogni riscontro circa la reale rappresentatività del prezzo di quest’ultimo. 8. Il motivo è fondato. Il C.T.U., all’esito delle operazioni peritali, aveva indicato che il valore delle superfici scoperte non pertinenziali doveva essere individuato in € 100 al mq., in applicazione del criterio reddituale, ovvero in € 30 al mq., ove invece si fosse preferito adottare il criterio comparativo. I parametri indicati dal consulente costituivano, ambedue, criteri di estimo plausibili ed utilizzabili da parte del giudicante al fine di determinare l’indennizzo spettante ai proprietari dei beni ablati, ove si consideri che l'attuale sistema indennitario e risarcitorio in materia di espropriazione per pubblica utilità è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5512/2017 Numero sezionale 1780/2022 Numero di raccolta generale 16784/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 base del criterio dell'edificabilità legale, ma anche, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (si vedano in questo senso Cass. 5900/2022, Cass., Sez. U., 7454/2020, Cass. 25314/2017). Ne discende che in presenza di una peculiare natura produttiva dei beni espropriati o di una loro capacità reddituale, l'indennizzo per l'espropriazione deve essere determinato sulla base del principio secondo cui l'utilità economica del bene rappresenta l'unità di misura del suo valore venale, facendo quindi riferimento ai proventi che il proprietario sarebbe stato in grado di ricavare per effetto del possibile sfruttamento del bene qualora lo stesso non fosse stato espropriato, in modo tale da apprestare un serio ristoro per l'ablazione (Cass.28651/2020). Stava alla Corte di merito scegliere fra i due criteri suggeriti dal C.T.U., optando per quello che maggiormente si confaceva all’obbligo di individuare un indennizzo che costituisse un ristoro serio ed effettivo per l’espropriazione avvenuta, tenuto conto della necessità di parametrare il valore della superficie ablata alla situazione concreta del terreno ed alle sue caratteristiche reali (cfr. CEDU, 17 novembre 2015, Preite c. Italia). La sentenza impugnata, rispetto alla frazione di terreno espropriata già adibita a uso deposito, si limita però a richiamare il valore assegnato al terreno da parte del C.T.U. attraverso il criterio comparativo, a registrare l’estensione dell’area e a individuare, di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5512/2017 Numero sezionale 1780/2022 Numero di raccolta generale 16784/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 conseguenza, il valore dell’indennità dovuta (“Quanto, infine, al piazzale inerbito, dell’estensione di mq 446,95, cui il C.T.U. ha assegnato il prezzo di € 30,00\mq, il valore ammonta ad € 13.408,5”; pag. 5), senza fare menzione o riferimento all’altro criterio proposto dal consulente. In questo modo la scelta per il criterio comparativo è stata fatta in maniera del tutto immotivata, senza spiegare le ragioni per cui tale metodo fosse stato preferito a quello reddituale al fine di individuare un serio ristoro per l'espropriazione avvenuta. Una simile statuizione, non illustrando le ragioni su cui è fondata, non consente di verificare se la Corte di merito si sia preoccupata di approntare un indennizzo determinato sulla base dei principi che regolano la materia, rendendo necessaria la sua rivisitazione. 9. L’accoglimento del secondo e del terzo motivo comporta l’attribuzione della medesima sorte all’ultimo motivo di ricorso proposto, con cui si prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 d.P.R. 327/2001, perché la sentenza impugnata, partendo da un’inesatta determinazione dell’indennità di esproprio, ha conseguentemente errato nel calcolare l’indennità di occupazione temporanea dei terreni. La necessaria revisione delle statuizioni concernenti la determinazione dell’indennità di espropriazione, infatti, fa sì che debba essere conseguentemente riesaminato anche il computo dell’indennità di occupazione temporanea dei terreni, dato che lo stesso deve essere effettuato, a mente dell’art. 50 d.P.R. 327/2001, in misura pari a un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area per ogni anno. 10. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 5512/2017 Numero sezionale 1780/2022 Numero di raccolta generale 16784/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 3 maggio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F