CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28323/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 216 e 223 L.F.; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono, rispettivamente, l'omessa motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e alla configurabilità della bancarotta riparata, sono riproduttivi di profili di censura già ampiamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, ai cui argomenti il ricorrente contrappone assunti in fatto privi di agganci alla ricostruzione emergente dalle sentenze; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 - bis cod. pen. è inammissibile, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6); Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci