CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 15368/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7599/2019 R.G. proposto da: I.S.T. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 355, presso l’ufficio distaccato della [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 484/2018 depositata il 06/08/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che, con decreto n. 951/TUR del 19.12.1997, la [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso alla I.S.T. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. un contributo di £ 203.160.000 (€ 104.923,35), ai sensi della L.R. FVG n. 20/1985, a riduzione del costo di un mutuo di £ 370.000.000, per la realizzazione di una struttura tensostatica in legno a copertura di due campi da tennis nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Ragioneria, con nota prot. n. 10589/REF S 3- 4 dd. 14.10.2009, ha ritenuto illegittima la conferma del contributo richiesta dall’I.S.T. ed ottenuta con decreto regionale n. 3922/SSSTR del 17.12.2008, atteso che la società non aveva prodotto alcuna documentazione di spesa entro il termine del 24.10.2000, previsto dal decreto n. 951/TUR del 1997. Sulla scorta dei rilievi del [OSCURATO:PERSONA] di Ragioneria, con decreto n. 2528/SSSTR del 27.10.2009, la Regione ha annullato in via di autotutela il decreto di conferma del contributo e, con successivo decreto n. 3298 del 10.12.2009, ha proceduto alla revoca del contributo. Ciò premesso, con atto di citazione in riassunzione, a seguito della sentenza n. 219/2014 con cui il TAR [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, la I.S.T. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste la [OSCURATO:PERSONA], al fine di accertare il proprio diritto di credito per l’importo di € 104.923,35, a titolo di contributo concesso col decreto n. 951/1997, e di ottenere la condanna della Regione al pagamento di capitale e accessori. Il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 10/2017, rigettava la domanda della I.S.T., sul rilievo che la società non aveva prodotto alcuna rendicontazione delle spese entro il termine del 24.10.2000, correttamente fissato dalla Regione, a pena di decadenza dalla concessione del contributo, nel decreto n. 951/TUR/1997, in forza dell’art. 13 L.R. 46/1986. Tale norma era applicabile alla fattispecie di cui è causa, in quanto entrata in vigore quando il contributo non era ancora stato erogato. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 484/2018, ha respinto l’appello proposto dalla I.S.T. e ha confermato la statuizione di rigetto del Tribunale, correggendo in parte la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] d’appello, per quanto ancora rileva, ha affermato che: - il contributo oggetto della controversia non riguardava l’esecuzione di opera pubblica o di interesse pubblico ed era stato concesso ai sensi della L.R. FVG n. 29/1985, e non della L.R. FVG 46/1986; - il decreto n. 951/1997 di concessione del contributo, nel porre a carico della I.S.T. l’obbligo di presentare, entro il 24.10.2000, la documentazione indicata dall’art. 13, ultimo comma, della L.R. FVG 46/86, non aveva inteso affermare la diretta applicabilità di quest’ultima disposizione, ma solo richiamare la necessità del deposito della documentazione ivi indicata, attestante la regolare realizzazione dell’iniziativa, trattandosi quindi di una formula del decreto finalizzata a dare attuazione alla previsione già contenuta nell’art. 14 L.R. FVG 20/1985, secondo la quale l’erogazione del contributo richiedeva l’accertamento della regolare realizzazione dell’opera e poteva avvenire solo dopo tale accertamento; - il diritto all’erogazione del contributo doveva ritenersi estinto già il 24.10.2000, dal momento che in tale data la I.S.T. risultava inadempiente agli obblighi imposti dal decreto n. 951/1997, non avendo presentato alcuna documentazione; - il richiamo dell’appellante all’art. 180, co. 2, L.R. FVG 2/2002 era inconferente, in quanto la norma era successiva all’avvenuta estinzione del diritto all’erogazione del contributo; - il decreto n. 3922/2008, di conferma del contributo, doveva ritenersi illegittimo, in quanto, alla data della sua emanazione, per un verso, era venuto meno il diritto alla sua erogazione, per altro verso, era stata abrogata la L.R. n. 20/1985 e che, pertanto, non poteva costituire il titolo per il riconoscimento di un nuovo contributo; - non coglieva nel segno la deduzione dell’appellante secondo cui alla data del 24.10.2000 non avrebbe potuto presentare una esatta rendicontazione a causa del mancato rilascio della concessione edilizia, atteso che l’Amministrazione aveva comunque interesse a visionare se e quali spese la parte avesse eseguito dopo tre anni dalla conclusione dei lavori; - sulla scorta della lettura complessiva del decreto n. 951/1997 doveva ritenersi che il mancato rilascio della concessione edilizia entro il termine del 24.10.2000, cui il decreto subordinava l’erogazione del contributo, equivaleva ad impossibilità del rilascio della concessione, perché non era conforme ai principi di buona amministrazione che la Regione impegnasse la spesa senza un termine temporale; - l’impossibilità dell’erogazione del contributo derivava anche dalla circostanza che i lavori, ultimati il 24.10.1997, erano stati eseguiti in base ad autorizzazione edilizia in precario che, alla data del 24.10.2000, non era ulteriormente prorogabile, divenendo così l’opera illegittima e da rimuovere. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la I.S.T. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., affidandolo ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Giulia ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico ed articolato motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 L.R. FVG n. 20/1985, 13 L.R. FVG n. 46/1986, 180, co. 2, L.R. FVG n. 2/2002, 7, lett. d), L.R. FVG n. 7/2000, 2043 cod. civ. e 97 Cost.In particolare, ad avviso della I.S.T., la decisione della Corte di merito è errata alla luce delle seguenti considerazioni: - le operazioni per attestare la regolare realizzazione dell’opera ex art. 14 L.R. FVG n. 20/1985 riguardavano il rilascio del permesso di costruire oppure della concessione edilizia in seguito all’approvazione del piano particolareggiato da parte del Comune di Duino-Aurisina e la dichiarazione di fine lavori dopo il sopralluogo e controllo della USL e VV.FF; - il ritardo della definizione della pratica è dipeso dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] che ha ritardato l’approvazione della nuova Variante del Comune; - il procedimento non è mai stato definito con un provvedimento di revoca ex art. 21 quinquies L. 241/90; - a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, che ha applicato erroneamente l’art. 180, co. 2, L.R. FVG 2/2002, il decreto n. 3922/2008 deve ritenersi legittimo, in quanto costituisce la legittima riconferma del contributo già concesso con il decreto n. 951/1997 e mai revocato, richiesta dalla ricorrente una volta ottenuto i pareri obbligatori attestanti la regolarità della struttura; - il termine del 24.10.2000 indicato ai fini della presentazione della rendicontazione delle spese ex art. 14 L.R. FVG 20/1985 non può ritenersi perentorio, altrimenti sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 7, lett. d, L.R. FVG n. 7/2000; - in ossequio a quanto disposto dall’art. 7, lett. d, L.R. FVG n. 7/2000, il Direttore delle [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto chiudere il procedimento di assegnazione del contributo con un provvedimento di revoca. - in forza dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione ex art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale. 2. Il ricorso è inammissibile. Va osservato che la sentenza impugnata, nel ritenere che correttamente la [OSCURATO:PERSONA] avesse revocato il contributo precedentemente concesso alla società ricorrente, ha fondato la propria decisione su due autonome rationes decidendi: 1) la data del 24.10.2000, previsto da punto 3a del decreto 951/TUR del 27.12.1997, entro cui la società ricorrente avrebbe dovuto presentare tutta la documentazione attestante la regolare realizzazione dell’iniziativa costituiva un termine ultimo per il rilascio della concessione edilizia, nel senso che il mancato rilascio della concessione edilizia entro quel termine equivaleva a impossibilità di rilascio della stessa concessione, perché non conforme ai principi di buona amministrazione; d’altra parte, essendo i lavori stati eseguiti in base ad un’autorizzazione edilizia in precario di data 16.7.96 della validità di un anno e con possibilità di proroga per non più di due volte, alla data del 24.10.2000, l’autorizzazione in precario non avrebbe potuto essere ulteriormente prorogata ed il mancato rilascio a quella data della concessione edilizia integrava un’ipotesi di impossibilità di rilascio ai fini del diritto al contributo regionale, non essendo ipotizzabile che il contributo spettasse per un’opera che, in quanto non più autorizzata in precario, era divenuta illegittima e da rimuovere; 2) anche ammettendo che il 24.10.2000 non costituisse un termine ultimo per il rilascio della concessione edilizia o per la valutazione dell’impossibilità di emissione, entro quel termine la società ricorrente avrebbe dovuto comunque essere in grado di presentare rendicontazione definitiva: atteso che l’Amministrazione aveva comunque interesse a visionare se e quali spese la parte avesse eseguito, dopo tre anni dalla conclusione dei lavori, l’argomento dell’appellante, che deduceva la non imputabilità a sé del mancato rilascio della concessione edilizia, avrebbe potuto aver pregio ove si fosse posta una questione di mancata erogazione del contributo a fronte della presentazione di una documentazione incompleta, ma, nel caso di specie, era pacifico che la società entro il termine del 24.10.2000, fissato dal decreto regionale, non aveva presentato alcunché e tale mancanza, secondo la disposizione del decreto attuativo della previsione dell’art. 14, comportava l’estinzione del diritto al contributo. Ciò posto, non vi è dubbio che le censure mosse dall’istituto ricorrente alla prima ratio decidendisiano inammissibili in quanto di merito, vale a dire finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello di Trieste. Si vuole affermare che il mancato rilascio della concessione edilizia sia imputabile alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] che aveva ritardato l’approvazione della nuova variante del comune di Duino-Aurisina, o comunque alla necessità di munirsi dei pareri obbligatori e delle valutazioni tecniche degli organi consultivi dell’Amministrazione regionale, in pendenza dei quali, ai sensi dell’art. 7 lett. D) L. regionale n. 7 del 2000, i termini per l‘erogazione dei contributi dovevano ritenersi sospesi. La ricorrente deduce, altresì, che il procedimento iniziato con il decreto n. 951 non poteva essere chiuso con un provvedimento di revoca proprio nel rispetto dell’art. 7 lett. d) L. regionale n. 7/2000, che aveva praticamente inibito l’obbligo imposto nel punto 3a del decreto 951/TUR del 27.12.1997. In ogni caso, ad avviso della ricorrente, l’art. 14 della L. n. 20/1985 non prevedeva la fissazione di un termine perentorio, con conseguente illegittimità del provvedimento di revoca del contributo. Trattasi di deduzioni di merito, in ordine alle quali il ricorso difetta, peraltro, anche di autosufficienza, atteso che la ricorrente ha dedotto circostanze – come la necessità di munirsi dei pareri obbligatori e delle valutazioni tecniche degli organi consultivi dell’Amministrazione regionale - cui la sentenza impugnata non fa alcun cenno, e non viene neppure allegato che siano state sottoposte all’esame dei giudici di merito. D’altra parte, le censure della ricorrente non attingono minimamente la seconda ratio decidendi , essendo finalizzate esclusivamente a censurare la prima ratio, come sopra illustrata. Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002,