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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 01033/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

12/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che conclude per il rigetto delricorso, come da requisitoria già depositata.Uditi i difensoril'[OSCURATO:PERSONA] dello [OSCURATO:PERSONA], che insiste sull'accoglimento del ricorso.L'[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con decreto del 15 dicembre 2025, la Corte di appello di Torino ha accolto l'istanzadi riesame del provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Caltanissetta, emesso aisensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. 142 del 2015 dal Questore di Torino in data 24 novembre2025 (convalidato dalla Corte di appello di Torino il successivo 28 novembre 2025) neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.La Corte, in particolare, ha ritenuto che fossero emerse nuove informazioni tali damettere in discussione la legittimità del trattenimento, e precisamente:-contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici in sede di convalida, i procedimentipenali aperti a carico del trattenuto non risultavano essere stati secretati, né in relazione aglistessi sono mai stati posti limiti conoscitivi diversi da quelli ordinariamente previsti ai sensidell’art. 329 cod. proc. pen.;-il procedimento relativo alle frasi proferite dallo straniero alla manifestazione del09/10/2025 risulta essere stato archiviato in data 16/10/2025 dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Torino, con iscrizione a modello 45, atteso che le dichiarazioni deltrattenuto sono «espressione di pensiero che non integra gli estremi di reato» e che, quindi,sono da ritenersi pienamente lecite in quanto rientranti nell’alveo degli artt. 21 Cost. e 10CEDU;-in relazione ai fatti relativi al blocco stradale del 17/05/2025, dall’esame degli attiemerge una condotta del trattenuto non connotata da alcuna violenza e/o altro fattorepeculiare indicativo di una sua concreta e attuale pericolosità, atteso che il medesimo erameramente presente sulla tangenziale assieme ad altre numerose persone.Aggiungeva la Corte come la Difesa dello straniero avesse prodotto documentazionedenotante un concreto e attivo impegno del trattenuto in ordine alla salvaguardia dei valorisu cui si fonda l’ordinamento dello Stato italiano, e che tale circostanza si ponesse in nettocontrasto con il giudizio di pericolosità dello XXXXXX; che i contatti con soggetti indagati econdannati per apologia di terrorismo fossero isolati e datati; che lo XXXXXX - presente inItalia da oltre 20 anni, nonché perfettamente integrato e inserito nel tessuto sociale delPaese - è soggetto completamente incensurato.Alla luce di tali elementi, la Corte escludeva la sussistenza di una concreta e attualepericolosità del soggetto ai sensi dell ’art. 6 comma 2 d.lgs. 142 del 2015;conseguentemente, in accoglimento del ricorso avanzato dallo straniero, disponeva lacessazione del trattenimento di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri, disposto dal Questore di Torino con provvedimento del24/11/2025, convalidato dalla Corte d’appello di Torino il 28/11/2025.2.

Avverso detta decisione il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino, per iltramite dell’Avvocatura generale dello Stato, hanno proposto ricorso per cassazione,articolando i seguenti motivi.2.1.

Con il primo motivo deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 737 ess. cod. proc. civ.; violazione degli artt. 24 e 111 Cost.I ricorrenti lamentano la lesione delle prerogative difensive dell’intestataAmministrazione, poiché è stato leso il principio del contraddittorio.Si osserva, infatti, come, con il decreto di fissazione dell’udienza, la Corte di appello diTorino avesse assegnato un termine alle sole Amministrazioni ricorrenti per l’eventualedeposito di osservazioni o memorie: la Corte ha tuttavia, preso in considerazione le notedepositate dal ricorrente in via irrituale il 15/12/2025; le Amministrazioni non hanno infattipotuto replicare, subendo una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.2.2.

Con il secondo motivo deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9comma 5 della direttiva UE 2013/33; inammissibilità dell’istanza di riesame; insussistenza difatti nuovi.Gli elementi nuovi, posti a fondamento dell’ammissibilità dell’istanza di riesame,risultano privi del carattere di novità richiesto, in quanto si tratta piuttosto di una nuovavalutazione degli elementi già in atti.Invero, gli atti dei procedimenti penali non erano secretati, e tale circostanza era giànota al momento della convalida; l’archiviazione del procedimento per le frasi pronunciate il09/10/2025 era anteriore all’udienza di convalida ([OSCURATO:DATA_NASCITA]); le valutazioni sul bloccostradale e sull’impegno sociale del resistente erano già disponibili.La Corte non soltanto ha provveduto ad una non consentita rivalutazione deglielementi già conosciuti e disponibili per la parte, ma è pervenuta a conclusionicontraddittorie, trasformando il riesame in un secondo grado di giudizio, sconosciutoall’ordinamento.2.3.

Con il terzo motivo deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 comma 2lett. b) d. lgs. 142 del 2015.Si censura il provvedimento nella parte in cui esclude la sussistenza della concreta estato disposto per la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 13 c. 1 d. lgs. 286 del1998(lett. b dell’art. 6).

Lo straniero, infatti, risulta attinto da un provvedimento di espulsioneadottato dal Ministro per motivi di sicurezza dello Stato, requisito che deve essere verificatoin sede di convalida.

La Corte ha illegittimamente valutato la pericolosità attuale, profiloestraneo al giudizio di convalida: la norma richiede solo la verifica dell’esistenza delprovvedimento espulsivo, mentre la pericolosità era già stata accertata dal Ministro ed èsindacabile solo dal giudice amministrativo.3.Il Procuratore generale ha depositato una memoria con la quale chiede il rigetto delricorso.4.

La difesa del ricorrente ha depositato una memoria difensiva, corredata da allegati,con la quale chiede il rigetto del ricorso.5.

All’esito dell’odierna udienza, fissata con le forme di cui all’art. 22, commi 3 e 4,legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo assorbente motivo è fondato.2.In ordine alla disciplina dell'istituto del riesame dei provvedimenti in materia ditrattenimento, assume rilievo, in primo luogo, l'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE,paragrafi 2 e 3 ove è previsto che: «2.

Il trattenimento è disposto dalle autoritàamministrative o giudiziarie.

Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e indiritto.

Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri: a)prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidereentro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento stesso, b) oppure accordano alcittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad unpronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più brevetempo possibile dall'avvio del relativo procedimento.

In tal caso gli Stati membri informanoimmediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare talericorso.

Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se iltrattenimento non è legittimo.

3. In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalliragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio.

Nel caso diperiodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un'autoritàgiudiziaria».L'art. 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE stabilisce che: «3.

Se iltrattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapidaverifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità deltrattenimento.

Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile apartire dall'inizio del trattenimento stesso.

Se effettuata su domanda del richiedente, èdisposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento.

A tal fine, gliStati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica insede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente.

Se in seguito a una verifica in sedegiudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciatoimmediatamente. ...

5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autoritàgiurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, inparticolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze oemergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità deltrattenimento».Come anche di recente chiarito da Corte giustizia Ue, Grande sezione, 8 novembre2022 cause riunite C-704/20 e C-39/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, perquanto riguarda il mantenimento di una misura di trattenimento, l'articolo 15, par. 3, delladirettiva 2008/115 e l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2013/33, impongono un riesameperiodico.

In forza di dette disposizioni, un siffatto riesame deve aver luogo «a intervalliragionevoli» e vertere sulla questione se i presupposti di legittimità del trattenimentocontinuano a sussistere.

Nell'ipotesi di trattenimento previsto dalla direttiva 2013/33 o dalregolamento n. 604/2013, tali riesami periodici devono, in ogni caso, essere effettuati daun'autorità giudiziaria, richiedendo la direttiva 2008/115, dal canto suo, il controllo dei riesamida parte di una siffatta autorità in caso di proroga del periodo di trattenimento (punto 84).La medesima sentenza, al punto 88, aggiunge che, in considerazione dell'importanzadel diritto alla libertà, della gravità dell'ingerenza in detto diritto costituita dal trattenimento dipersone per motivi diversi dal perseguimento o dalla repressione di reati e del requisito,evidenziato dalle norme comuni stabilite dal legislatore dell'Unione, di una tutelagiurisdizionale di livello elevato che consenta di conformarsi alla necessità imperativa diliberare una tale persona laddove i presupposti di legittimità del trattenimento non siano, onon siano più, soddisfatti, l'autorità giudiziaria competente deve prendere in considerazionetutti gli elementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come integrati o chiaritinell'ambito di misure procedurali che essa ritenga necessario adottare in base al suo dirittonazionale, e, sulla base degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la violazione di unpresupposto di legittimità derivante dal diritto dell'Unione, anche qualora una simileviolazione non sia stata dedotta dall'interessato.

Tale obbligo lascia impregiudicato quelloconsistente, per l'autorità giudiziaria che è così indotta a rilevare d'ufficio un siffattopresupposto di legittimità, nell'invitare ciascuna delle parti a prendere posizione sulpresupposto in parola, in conformità al principio del contraddittorio.In tale quadro, la giurisprudenza della Corte di cassazione civile ha più volte precisatoche è sempre consentita la richiesta di riesame del provvedimento di convalida o di prorogadel trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), inconformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostroordinamento, quale disposizione self-executing -Corte Giustizia, 28/04/2011, Hassen ElDridi; Corte Giustizia, 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA];), senza che abbia rilievo ilprecedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento diconvalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del ne bis in idem, poiché lemisure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non èidoneo alla formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili percassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., non per la natura decisoria delle stesse, ma perchési tratta di atti che incidono sulla libertà personale (Sez. 8 6-1 civ., n. 29152 del 06/10/2022;Sez. 1 civ., n. 24721 del 14/09/2021, Rv. 662478 – 01; cfr anche, più recentemente, Cass.Sez. 1, 15/02/2025, n. 3843, Rv. 673844 – 01).3.La norma convenzionale non disciplina le forme procedurali del riesame, lasciandoagli Stati membri la scelta del modello processuale, nel rispetto dei principi di effettività erapidità.La legislazione interna regola la convalida iniziale del trattenimento, ma non prevedeun rito specifico per il riesame successivo.In assenza di un modello legale tipizzato, la giurisprudenza di legittimità ha individuatonel procedimento camerale ex art. 737 cod. proc. civ. lo strumento idoneo a garantire ilrispetto dell’art. 15 Direttiva 2008/115/CE, assicurando un controllo giurisdizionale effettivo econforme ai principi costituzionali e sovranazionali (cfr. ex multis Cass. Sez.

I, 14 settembre2021, n. 24721, secondo cui «In difetto di previsione normativa, il riesame del trattenimentoai sensi dell’art. 15 della Direttiva 2008/115/CE si svolge con il procedimento camerale di cuiagli artt. 737 ss. cod. proc. civ. , davanti al giudice competente per la convalida»).4.Non si ignora che un recentissimo approdo di questa Corte, sez. 1, n. 35682 del15/10/2025, dep. 30/10/2025, n.m., in un caso peraltro sovrapponibile al presente, haaffermato che la riforma introdotta dal d.l. n. 145 del 2024 (convertito con legge n. 187 del2024) ha modificato radicalmente il quadro normativo, attribuendo la competenza per laconvalida e la proroga del trattenimento al giudice penale (giudice di pace o corte d’appello,a seconda dei casi) e prevedendo che il giudizio di cassazione sia regolato dalle norme delcodice di procedura penale (art. 606 cod. proc. pen.), non più da quelle civili.La citata pronuncia chiarisce che,a seguito delle modifiche normative, non è piùpraticabile l’applicazione del rito civile ex art. 737 cod. proc. civ.: la competenza del giudicepenale comporta l’applicazione delle norme del codice di rito penale, in particolare ilprocedimento camerale ex art. 127 cod. proc. pen., che garantisce la fissazione diun’udienza, la partecipazione delle parti e il pieno contraddittorio.Il principio sancito dal citato arresto è stato, peraltro, autorevolmente richiamato dallasentenza della Corte costituzionale n. 205/2025 depositata il 29/12/2025.5.Tutto ciò premesso, si ritiene che, in assenza di modello legale legislativamentedisciplinato e senza che per via interpretativa si debba giungere ad imporre una sequenzaprocedimentale specifica, sia necessario, ma anche sufficiente, individuare le coordinateentro le quali collocare la procedura del riesame ex art. 15 direttiva 2008/115/CE.Non è superfluo ricordare come, da un lato, l’assenza di disciplina processuale (senzaassumere il significato di un esonero dal rispetto del contraddittorio) comporti soltanto che illegislatore non ha inteso vincolare il giudice all'obbligo di determinate forme, lasciandololibero di scegliere, caso per caso, quelle ritenute più opportune ad assicurare, sia pure inmodo celere e semplificato, una effettiva dialettica tra accusa e difesa (Corte cost., sent. n.434 del 1995); dall’altro, che va escluso che, in assenza di disciplina processuale, il giudicepossa individuare adempimenti e termini la cui inosservanza riceva sanzioni processuali nonpreviste dal legislatore.Ebbene, è pertanto fondamentale che la procedura del riesame ex art. 15 direttiva2008/115/CE si svolga nel pieno contraddittorio tra le parti, con forme che garantiscano lapiena ed indiscussa esplicazione dei diritti della difesa a tutte le parti in causa.In questo senso, la procedura scandita dall’art. 737 cod. proc. civ. così come scolpitanelle ripetute pronunce della cassazione civile, non può dirsi aprioristicamente inadeguata agarantire l’esplicazione del pieno diritto al contraddittorio ed alla difesa.Va a tal proposito ricordato come sia stato affermato, proprio in tema di trattenimenti,che lo straniero cui sia stata prorogata la misura del trattenimento presso un centro diidentificazione e di espulsione (CIE) ha diritto al riesame del provvedimento di proroga aisensi dell'art. 15 della direttiva n. 2008/115/CE, norma "self-executing" direttamenteapplicabile nell'ordinamento interno; il riesame deve effettuarsi con le garanzie del diritto didifesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e della normativa sovranazionale,assicurate, in mancanza di espressa disciplina e tenuto conto dell'esigenza di celerità delladecisione, dalle forme del rito camerale ex art. 737 ss. cod. proc. civ., già previsto per laconvalida del trattenimento, idoneo a garantire il contraddittorio anche qualora non vengafissata l'udienza, essendo in tal caso le parti comunque ammesse a depositare memoriescritte (Cass. Sez. 1, 23/10/2019, n. 27076, Rv. 655768 - 01).

In motivazione la Corte haspecificato che «non può revocarsi in dubbio che il rito camerale ex art. 737 cod. proc. civ.,che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, siaidoneo a garantire il contraddittorio perfino nel caso in cui non sia disposta l'udienza, siaperché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell'attività istruttoriaprecedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché in tale caso le parti sonocomunque garantite dal diritto di depositare difese scritte.

Il che, ovviamente, presupponeche le stesse siano poste in condizione di esercitare siffatta forma di difesa, prima che ilgiudice renda il relativo provvedimento.

Le forme del rito camerale disciplinato dagli artt. 737ss. cod. proc. civ. consentono, pertanto, nei procedimenti di natura contenziosa, il pienodispiegamento del contraddittorio e dell'iniziativa istruttoria delle parti, finanche nei limitaticasi nei quali difetti la celebrazione di un'udienza (Cass., 05/07/2018, n. 17717; Cass.,21/03/2019, n. 8046). (…) In presenza di una disciplina positiva della convalida deltrattenimento, che prevede espressamente la fissazione di un'udienza e la partecipazionedel difensore (art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998), il giudizio di riesame di talemisura - la cui necessità si ricava, in assenza di una specifica disciplina nazionale, dalmenzionato diritto comunitario cogente - non potrà che assicurare il rispetto dei medesimidiritti al contraddittorio ed alla difesa, del tutto compatibili - per le ragioni suesposte - con lastruttura del rito camerale ex art. 737 cod. proc. civ., del resto adottata - con previsione delpieno rispetto di tali diritti - per il giudizio di convalida del trattenimento».Sulla scia di tali principi è stato più recentemente ribadito che il Giudice di pace puòdecidere sull'istanza di riesame del trattenimento o della sua proroga - che lo straniero, inmancanza di apposita disciplina nazionale, ha diritto di introdurre nelle forme del ritocamerale ex art. 737 cod. proc. civ. in ogni tempo, ai sensi dell'art. 15 della Direttiva n.2008/115/CE, norma self-executing, con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittoriopreviste dalla Costituzione e dalla normativa sovranazionale - senza fissare l'udienza dicomparizione delle parti, solo ove, con provvedimento adeguatamente motivato, dia attodella superfluità dell'incombente, alla luce dell'istruttoria già compiuta, e conceda alle partiun termine per il deposito di memorie scritte, onde consentire alle stesse la pienaesplicazione del contraddittorio (Cass. Sez. 1, 03/02/2021, n. 2459, Rv. 660384 - 01).L’effettività del contraddittorio e la piena esplicazione dei diritti di difesa delle partidovranno essere pertanto garantiti o attraverso la fissazione di udienza partecipata oppuredell’incombente, conceda termine ad entrambe le parti per il deposito di memorie scritte onote difensive, che dovranno essere poste disposizione delle rispettive controparti.In tal senso, peraltro, si era già espressa la Corte di legittimità civile affermando ilprincipio per cui, nel procedimento camerale ex art. 737 cod. proc. civ. - con cui si svolgel'opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero -, affinché il principio delcontraddittorio possa dirsi rispettato è necessario, ma nel contempo sufficiente, che gli scrittie i documenti prodotti da una delle parti, ed acquisiti al fascicolo d'ufficio, siano posti adisposizione della controparte e che, in relazione al contenuto di essi, a quest'ultima vengaofferta la possibilità di approntare le sue difese (Cass. Sez. 1, 25/10/2005, n. 20670, Rv.583524 - 01).6.Ebbene tutto ciò premesso, si ritiene fondato il primo motivo di ricorso con cui silamenta una violazione del diritto al contraddittorio, per avere la Corte d’appello torinesepreso cognizione, a fini della decisione, di una nota difensiva prodotta dal trattenuto in liminedecisione, non autorizzata e, soprattutto, non posta a disposizione della controparte.Risulta in effetti provato che:-la Corte d’appello di Torino, nel fissare l’udienza camerale non partecipata, per ilgiorno 15 dicembre 2025, per la decisione sul riesame proposto ex art. 15 direttiva, avversoil provvedimento di convalida del trattenimento, concedeva termine di tre giorni – dallanotifica del ricorso- alla sola controparte pubblica per il deposito di note difensive;-la Questura di Caltanissetta depositava tempestivamente, il 12/12/2025, notedifensive con documentazione allegata;-la difesa de trattenuto depositava a sua volta, lo stesso 15/12/2025, note di replica.-la Corte d’appello di Torino prendeva cognizione di detta memoria di replica, comechiaramente desumibile dall’incipit del provvedimento, ove si legge «lette le note di replicadepositate in data 15.12.2025 da parte della difesa».Non vi è quindi dubbio che la denunciata lesione di un effettivo contraddittorio si siarealizzata, avendo il Giudice preso cognizione, prima di decidere, di una memoria depositatadal resistente neppure posta in previa visione alla controparte.Non convince sul punto l’argomentazione, pur suggestiva e ben argomentata, svoltadal Procuratore generale nella sua requisitoria, ove evidenzia come i ricorrenti non abbianoallegato né dimostrato che le argomentazioni svolte in seno alla citata memoria di replicaavessero avuto una «influenza determinante sulla decisione».Premesso che la nota di replica in oggetto controdeduce in maniera specifica rispettoalle difese svolte in seno alla nota 12/12/2025 della questura di Caltanissetta, prendendoposizione anche su tematiche (ad esempio – ma non solo - in merito all’eccezione diincompetenza territoriale formulata dalla Questura) non toccate dall’originario atto dipropulsione del provvedimento di riesame, e che, contrariamente a quanto affermato dalProcuratore generale in seno alla requisitoria, essa reca un allegato documentale (eprecisamente il decreto del presidente del TAR del 10/12/2025), non appare in ogni casorevocabile in dubbio come la specifica indicazione contenuta nell’impugnato provvedimento(«lette le note di replica…») implichi una presa di cognizione del giudicante, la cui influenza,ma soprattutto la cui non influenza, sulla decisione finale non è, all’evidenza, sindacabile daquesta Corte.In conseguenza della ravvisata nullità, che attiene alla regolarità del contraddittorio,deve disporsi l'annullamento con rinvio, che costituisce, del resto, la regola generale previstanel caso di annullamento del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, da seguirsi,recita la clausola di esordio dell'art. 623 cod. proc. pen., «fuori dei casi previsti dagli artt. 620e 622».

D'altro canto, l'art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – ipotesi alla quale occorrequi fare riferimento sebbene riferita, in via immediata, all'annullamento di una sentenza –stabilisce, mediante il richiamo all'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., che la Corte dilegittimità dispone l'annullamento con rinvio qualora venga accertata una causa di nullità exart. 179 cod. proc. pen., come avvenuto nel caso in esame.L’evidenziato vizio comporta quindi l’annullamento dell’impugnato decreto con rinvioper nuovo esame alla Corte di appello di Torino, affinché, libera nell’esito, proceda a nuovogiudizio da celebrarsi nel rispetto dei suindicati principi.L’accoglimento del primo motivo di ricorso implica l’assorbimento dei restanti motivi.7.Resta solo da precisare che la presente decisione non comporta automaticamenteed immediatamente la reviviscenza del provvedimento di trattenimento e dei suoi effetti,caducati dal decreto ora annullato con rinvio per nuovo giudizio.

Il provvedimento ditrattenimento, originariamente convalidato, resta sospeso nella sua efficacia fino all’esito delgiudizio di rinvio e potrà esplicare i suoi effetti, di restrizione della libertà personale, soltantose il rinnovato riesame si concluderà con il rigetto della richiesta.Deve infatti, a tale proposito, farsi riferimento ai criteri che governano il sistemacautelare penale e, in particolare, a quanto recentemente affermato da Sez. 2, n. 26920 del12/06/2025, Pmt, Rv. 288480 – 04, che ha sancito il principio, valevole anche per il riesameex art. 15 direttiva 2008/115/CE, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, ladecisione della Corte di cassazione che, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero,annulli l'ordinanza del tribunale del riesame, che, a sua volta, aveva caducato ilprovvedimento "genetico", non è immediatamente esecutiva, dovendo essere salvaguardata,a fronte dell'iniziale annullamento dell'ordinanza applicativa del vincolo, la libertà personaledell'indagato, fino alla nuova pronuncia del tribunale del riesame».8.Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento,l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello diTorino.

Dispone che il provvedimento di trattenimento resti sospeso nella sua efficacia finoall’esito del giudizio di rinvio.Così è deciso, 09/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che conclude per il rigetto delricorso, come da requisitoria già depositata.Uditi i difensoril'[OSCURATO:PERSONA] dello [OSCURATO:PERSONA], che insiste sull'accoglimento del ricorso.L'[OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con decreto del 15 dicembre 2025, la Corte di appello di Torino ha accolto l'istanzadi riesame del provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Caltanissetta, emesso aisensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. 142 del 2015 dal Questore di Torino in data 24 novembre2025 (convalidato dalla Corte di appello di Torino il successivo 28 novembre 2025) neiconfronti di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.La Corte, in particolare, ha ritenuto che fossero emerse nuove informazioni tali damettere in discussione la legittimità del trattenimento, e precisamente:-contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici in sede di convalida, i procedimentipenali aperti a carico del trattenuto non risultavano essere stati secretati, né in relazione aglistessi sono mai stati posti limiti conoscitivi diversi da quelli ordinariamente previsti ai sensidell’art. 329 cod. proc. pen.;-il procedimento relativo alle frasi proferite dallo straniero alla manifestazione del09/10/2025 risulta essere stato archiviato in data 16/10/2025 dalla Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Torino, con iscrizione a modello 45, atteso che le dichiarazioni deltrattenuto sono «espressione di pensiero che non integra gli estremi di reato» e che, quindi,sono da ritenersi pienamente lecite in quanto rientranti nell’alveo degli artt. 21 Cost. e 10CEDU;-in relazione ai fatti relativi al blocco stradale del 17/05/2025, dall’esame degli attiemerge una condotta del trattenuto non connotata da alcuna violenza e/o altro fattorepeculiare indicativo di una sua concreta e attuale pericolosità, atteso che il medesimo erameramente presente sulla tangenziale assieme ad altre numerose persone.Aggiungeva la Corte come la Difesa dello straniero avesse prodotto documentazionedenotante un concreto e attivo impegno del trattenuto in ordine alla salvaguardia dei valorisu cui si fonda l’ordinamento dello Stato italiano, e che tale circostanza si ponesse in nettocontrasto con il giudizio di pericolosità dello XXXXXX; che i contatti con soggetti indagati econdannati per apologia di terrorismo fossero isolati e datati; che lo XXXXXX - presente inItalia da oltre 20 anni, nonché perfettamente integrato e inserito nel tessuto sociale delPaese - è soggetto completamente incensurato.Alla luce di tali elementi, la Corte escludeva la sussistenza di una concreta e attualepericolosità del soggetto ai sensi dell ’art. 6 comma 2 d.lgs. 142 del 2015;conseguentemente, in accoglimento del ricorso avanzato dallo straniero, disponeva lacessazione del trattenimento di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri, disposto dal Questore di Torino con provvedimento del24/11/2025, convalidato dalla Corte d’appello di Torino il 28/11/2025.2. Avverso detta decisione il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino, per iltramite dell’Avvocatura generale dello Stato, hanno proposto ricorso per cassazione,articolando i seguenti motivi.2.1. Con il primo motivo deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 737 ess. cod. proc. civ.; violazione degli artt. 24 e 111 Cost.I ricorrenti lamentano la lesione delle prerogative difensive dell’intestataAmministrazione, poiché è stato leso il principio del contraddittorio.Si osserva, infatti, come, con il decreto di fissazione dell’udienza, la Corte di appello diTorino avesse assegnato un termine alle sole Amministrazioni ricorrenti per l’eventualedeposito di osservazioni o memorie: la Corte ha tuttavia, preso in considerazione le notedepositate dal ricorrente in via irrituale il 15/12/2025; le Amministrazioni non hanno infattipotuto replicare, subendo una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.2.2. Con il secondo motivo deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9comma 5 della direttiva UE 2013/33; inammissibilità dell’istanza di riesame; insussistenza difatti nuovi.Gli elementi nuovi, posti a fondamento dell’ammissibilità dell’istanza di riesame,risultano privi del carattere di novità richiesto, in quanto si tratta piuttosto di una nuovavalutazione degli elementi già in atti.Invero, gli atti dei procedimenti penali non erano secretati, e tale circostanza era giànota al momento della convalida; l’archiviazione del procedimento per le frasi pronunciate il09/10/2025 era anteriore all’udienza di convalida ([OSCURATO:DATA_NASCITA]); le valutazioni sul bloccostradale e sull’impegno sociale del resistente erano già disponibili.La Corte non soltanto ha provveduto ad una non consentita rivalutazione deglielementi già conosciuti e disponibili per la parte, ma è pervenuta a conclusionicontraddittorie, trasformando il riesame in un secondo grado di giudizio, sconosciutoall’ordinamento.2.3. Con il terzo motivo deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 comma 2lett. b) d. lgs. 142 del 2015.Si censura il provvedimento nella parte in cui esclude la sussistenza della concreta estato disposto per la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 13 c. 1 d. lgs. 286 del1998(lett. b dell’art. 6). Lo straniero, infatti, risulta attinto da un provvedimento di espulsioneadottato dal Ministro per motivi di sicurezza dello Stato, requisito che deve essere verificatoin sede di convalida. La Corte ha illegittimamente valutato la pericolosità attuale, profiloestraneo al giudizio di convalida: la norma richiede solo la verifica dell’esistenza delprovvedimento espulsivo, mentre la pericolosità era già stata accertata dal Ministro ed èsindacabile solo dal giudice amministrativo.3.Il Procuratore generale ha depositato una memoria con la quale chiede il rigetto delricorso.4. La difesa del ricorrente ha depositato una memoria difensiva, corredata da allegati,con la quale chiede il rigetto del ricorso.5. All’esito dell’odierna udienza, fissata con le forme di cui all’art. 22, commi 3 e 4,legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo assorbente motivo è fondato.2.In ordine alla disciplina dell'istituto del riesame dei provvedimenti in materia ditrattenimento, assume rilievo, in primo luogo, l'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE,paragrafi 2 e 3 ove è previsto che: «2. Il trattenimento è disposto dalle autoritàamministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e indiritto. Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri: a)prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidereentro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento stesso, b) oppure accordano alcittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad unpronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più brevetempo possibile dall'avvio del relativo procedimento. In tal caso gli Stati membri informanoimmediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare talericorso. Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se iltrattenimento non è legittimo. 3. In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalliragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio. Nel caso diperiodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un'autoritàgiudiziaria».L'art. 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE stabilisce che: «3. Se iltrattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapidaverifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità deltrattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile apartire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, èdisposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gliStati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica insede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente. Se in seguito a una verifica in sedegiudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciatoimmediatamente. ... 5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autoritàgiurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, inparticolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze oemergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità deltrattenimento».Come anche di recente chiarito da Corte giustizia Ue, Grande sezione, 8 novembre2022 cause riunite C-704/20 e C-39/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, perquanto riguarda il mantenimento di una misura di trattenimento, l'articolo 15, par. 3, delladirettiva 2008/115 e l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2013/33, impongono un riesameperiodico. In forza di dette disposizioni, un siffatto riesame deve aver luogo «a intervalliragionevoli» e vertere sulla questione se i presupposti di legittimità del trattenimentocontinuano a sussistere. Nell'ipotesi di trattenimento previsto dalla direttiva 2013/33 o dalregolamento n. 604/2013, tali riesami periodici devono, in ogni caso, essere effettuati daun'autorità giudiziaria, richiedendo la direttiva 2008/115, dal canto suo, il controllo dei riesamida parte di una siffatta autorità in caso di proroga del periodo di trattenimento (punto 84).La medesima sentenza, al punto 88, aggiunge che, in considerazione dell'importanzadel diritto alla libertà, della gravità dell'ingerenza in detto diritto costituita dal trattenimento dipersone per motivi diversi dal perseguimento o dalla repressione di reati e del requisito,evidenziato dalle norme comuni stabilite dal legislatore dell'Unione, di una tutelagiurisdizionale di livello elevato che consenta di conformarsi alla necessità imperativa diliberare una tale persona laddove i presupposti di legittimità del trattenimento non siano, onon siano più, soddisfatti, l'autorità giudiziaria competente deve prendere in considerazionetutti gli elementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come integrati o chiaritinell'ambito di misure procedurali che essa ritenga necessario adottare in base al suo dirittonazionale, e, sulla base degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la violazione di unpresupposto di legittimità derivante dal diritto dell'Unione, anche qualora una simileviolazione non sia stata dedotta dall'interessato. Tale obbligo lascia impregiudicato quelloconsistente, per l'autorità giudiziaria che è così indotta a rilevare d'ufficio un siffattopresupposto di legittimità, nell'invitare ciascuna delle parti a prendere posizione sulpresupposto in parola, in conformità al principio del contraddittorio.In tale quadro, la giurisprudenza della Corte di cassazione civile ha più volte precisatoche è sempre consentita la richiesta di riesame del provvedimento di convalida o di prorogadel trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), inconformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostroordinamento, quale disposizione self-executing -Corte Giustizia, 28/04/2011, Hassen ElDridi; Corte Giustizia, 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA];), senza che abbia rilievo ilprecedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento diconvalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del ne bis in idem, poiché lemisure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non èidoneo alla formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili percassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., non per la natura decisoria delle stesse, ma perchési tratta di atti che incidono sulla libertà personale (Sez. 8 6-1 civ., n. 29152 del 06/10/2022;Sez. 1 civ., n. 24721 del 14/09/2021, Rv. 662478 – 01; cfr anche, più recentemente, Cass.Sez. 1, 15/02/2025, n. 3843, Rv. 673844 – 01).3.La norma convenzionale non disciplina le forme procedurali del riesame, lasciandoagli Stati membri la scelta del modello processuale, nel rispetto dei principi di effettività erapidità.La legislazione interna regola la convalida iniziale del trattenimento, ma non prevedeun rito specifico per il riesame successivo.In assenza di un modello legale tipizzato, la giurisprudenza di legittimità ha individuatonel procedimento camerale ex art. 737 cod. proc. civ. lo strumento idoneo a garantire ilrispetto dell’art. 15 Direttiva 2008/115/CE, assicurando un controllo giurisdizionale effettivo econforme ai principi costituzionali e sovranazionali (cfr. ex multis Cass. Sez. I, 14 settembre2021, n. 24721, secondo cui «In difetto di previsione normativa, il riesame del trattenimentoai sensi dell’art. 15 della Direttiva 2008/115/CE si svolge con il procedimento camerale di cuiagli artt. 737 ss. cod. proc. civ. , davanti al giudice competente per la convalida»).4.Non si ignora che un recentissimo approdo di questa Corte, sez. 1, n. 35682 del15/10/2025, dep. 30/10/2025, n.m., in un caso peraltro sovrapponibile al presente, haaffermato che la riforma introdotta dal d.l. n. 145 del 2024 (convertito con legge n. 187 del2024) ha modificato radicalmente il quadro normativo, attribuendo la competenza per laconvalida e la proroga del trattenimento al giudice penale (giudice di pace o corte d’appello,a seconda dei casi) e prevedendo che il giudizio di cassazione sia regolato dalle norme delcodice di procedura penale (art. 606 cod. proc. pen.), non più da quelle civili.La citata pronuncia chiarisce che,a seguito delle modifiche normative, non è piùpraticabile l’applicazione del rito civile ex art. 737 cod. proc. civ.: la competenza del giudicepenale comporta l’applicazione delle norme del codice di rito penale, in particolare ilprocedimento camerale ex art. 127 cod. proc. pen., che garantisce la fissazione diun’udienza, la partecipazione delle parti e il pieno contraddittorio.Il principio sancito dal citato arresto è stato, peraltro, autorevolmente richiamato dallasentenza della Corte costituzionale n. 205/2025 depositata il 29/12/2025.5.Tutto ciò premesso, si ritiene che, in assenza di modello legale legislativamentedisciplinato e senza che per via interpretativa si debba giungere ad imporre una sequenzaprocedimentale specifica, sia necessario, ma anche sufficiente, individuare le coordinateentro le quali collocare la procedura del riesame ex art. 15 direttiva 2008/115/CE.Non è superfluo ricordare come, da un lato, l’assenza di disciplina processuale (senzaassumere il significato di un esonero dal rispetto del contraddittorio) comporti soltanto che illegislatore non ha inteso vincolare il giudice all'obbligo di determinate forme, lasciandololibero di scegliere, caso per caso, quelle ritenute più opportune ad assicurare, sia pure inmodo celere e semplificato, una effettiva dialettica tra accusa e difesa (Corte cost., sent. n.434 del 1995); dall’altro, che va escluso che, in assenza di disciplina processuale, il giudicepossa individuare adempimenti e termini la cui inosservanza riceva sanzioni processuali nonpreviste dal legislatore.Ebbene, è pertanto fondamentale che la procedura del riesame ex art. 15 direttiva2008/115/CE si svolga nel pieno contraddittorio tra le parti, con forme che garantiscano lapiena ed indiscussa esplicazione dei diritti della difesa a tutte le parti in causa.In questo senso, la procedura scandita dall’art. 737 cod. proc. civ. così come scolpitanelle ripetute pronunce della cassazione civile, non può dirsi aprioristicamente inadeguata agarantire l’esplicazione del pieno diritto al contraddittorio ed alla difesa.Va a tal proposito ricordato come sia stato affermato, proprio in tema di trattenimenti,che lo straniero cui sia stata prorogata la misura del trattenimento presso un centro diidentificazione e di espulsione (CIE) ha diritto al riesame del provvedimento di proroga aisensi dell'art. 15 della direttiva n. 2008/115/CE, norma "self-executing" direttamenteapplicabile nell'ordinamento interno; il riesame deve effettuarsi con le garanzie del diritto didifesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e della normativa sovranazionale,assicurate, in mancanza di espressa disciplina e tenuto conto dell'esigenza di celerità delladecisione, dalle forme del rito camerale ex art. 737 ss. cod. proc. civ., già previsto per laconvalida del trattenimento, idoneo a garantire il contraddittorio anche qualora non vengafissata l'udienza, essendo in tal caso le parti comunque ammesse a depositare memoriescritte (Cass. Sez. 1, 23/10/2019, n. 27076, Rv. 655768 - 01). In motivazione la Corte haspecificato che «non può revocarsi in dubbio che il rito camerale ex art. 737 cod. proc. civ.,che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, siaidoneo a garantire il contraddittorio perfino nel caso in cui non sia disposta l'udienza, siaperché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell'attività istruttoriaprecedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché in tale caso le parti sonocomunque garantite dal diritto di depositare difese scritte. Il che, ovviamente, presupponeche le stesse siano poste in condizione di esercitare siffatta forma di difesa, prima che ilgiudice renda il relativo provvedimento. Le forme del rito camerale disciplinato dagli artt. 737ss. cod. proc. civ. consentono, pertanto, nei procedimenti di natura contenziosa, il pienodispiegamento del contraddittorio e dell'iniziativa istruttoria delle parti, finanche nei limitaticasi nei quali difetti la celebrazione di un'udienza (Cass., 05/07/2018, n. 17717; Cass.,21/03/2019, n. 8046). (…) In presenza di una disciplina positiva della convalida deltrattenimento, che prevede espressamente la fissazione di un'udienza e la partecipazionedel difensore (art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998), il giudizio di riesame di talemisura - la cui necessità si ricava, in assenza di una specifica disciplina nazionale, dalmenzionato diritto comunitario cogente - non potrà che assicurare il rispetto dei medesimidiritti al contraddittorio ed alla difesa, del tutto compatibili - per le ragioni suesposte - con lastruttura del rito camerale ex art. 737 cod. proc. civ., del resto adottata - con previsione delpieno rispetto di tali diritti - per il giudizio di convalida del trattenimento».Sulla scia di tali principi è stato più recentemente ribadito che il Giudice di pace puòdecidere sull'istanza di riesame del trattenimento o della sua proroga - che lo straniero, inmancanza di apposita disciplina nazionale, ha diritto di introdurre nelle forme del ritocamerale ex art. 737 cod. proc. civ. in ogni tempo, ai sensi dell'art. 15 della Direttiva n.2008/115/CE, norma self-executing, con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittoriopreviste dalla Costituzione e dalla normativa sovranazionale - senza fissare l'udienza dicomparizione delle parti, solo ove, con provvedimento adeguatamente motivato, dia attodella superfluità dell'incombente, alla luce dell'istruttoria già compiuta, e conceda alle partiun termine per il deposito di memorie scritte, onde consentire alle stesse la pienaesplicazione del contraddittorio (Cass. Sez. 1, 03/02/2021, n. 2459, Rv. 660384 - 01).L’effettività del contraddittorio e la piena esplicazione dei diritti di difesa delle partidovranno essere pertanto garantiti o attraverso la fissazione di udienza partecipata oppuredell’incombente, conceda termine ad entrambe le parti per il deposito di memorie scritte onote difensive, che dovranno essere poste disposizione delle rispettive controparti.In tal senso, peraltro, si era già espressa la Corte di legittimità civile affermando ilprincipio per cui, nel procedimento camerale ex art. 737 cod. proc. civ. - con cui si svolgel'opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero -, affinché il principio delcontraddittorio possa dirsi rispettato è necessario, ma nel contempo sufficiente, che gli scrittie i documenti prodotti da una delle parti, ed acquisiti al fascicolo d'ufficio, siano posti adisposizione della controparte e che, in relazione al contenuto di essi, a quest'ultima vengaofferta la possibilità di approntare le sue difese (Cass. Sez. 1, 25/10/2005, n. 20670, Rv.583524 - 01).6.Ebbene tutto ciò premesso, si ritiene fondato il primo motivo di ricorso con cui silamenta una violazione del diritto al contraddittorio, per avere la Corte d’appello torinesepreso cognizione, a fini della decisione, di una nota difensiva prodotta dal trattenuto in liminedecisione, non autorizzata e, soprattutto, non posta a disposizione della controparte.Risulta in effetti provato che:-la Corte d’appello di Torino, nel fissare l’udienza camerale non partecipata, per ilgiorno 15 dicembre 2025, per la decisione sul riesame proposto ex art. 15 direttiva, avversoil provvedimento di convalida del trattenimento, concedeva termine di tre giorni – dallanotifica del ricorso- alla sola controparte pubblica per il deposito di note difensive;-la Questura di Caltanissetta depositava tempestivamente, il 12/12/2025, notedifensive con documentazione allegata;-la difesa de trattenuto depositava a sua volta, lo stesso 15/12/2025, note di replica.-la Corte d’appello di Torino prendeva cognizione di detta memoria di replica, comechiaramente desumibile dall’incipit del provvedimento, ove si legge «lette le note di replicadepositate in data 15.12.2025 da parte della difesa».Non vi è quindi dubbio che la denunciata lesione di un effettivo contraddittorio si siarealizzata, avendo il Giudice preso cognizione, prima di decidere, di una memoria depositatadal resistente neppure posta in previa visione alla controparte.Non convince sul punto l’argomentazione, pur suggestiva e ben argomentata, svoltadal Procuratore generale nella sua requisitoria, ove evidenzia come i ricorrenti non abbianoallegato né dimostrato che le argomentazioni svolte in seno alla citata memoria di replicaavessero avuto una «influenza determinante sulla decisione».Premesso che la nota di replica in oggetto controdeduce in maniera specifica rispettoalle difese svolte in seno alla nota 12/12/2025 della questura di Caltanissetta, prendendoposizione anche su tematiche (ad esempio – ma non solo - in merito all’eccezione diincompetenza territoriale formulata dalla Questura) non toccate dall’originario atto dipropulsione del provvedimento di riesame, e che, contrariamente a quanto affermato dalProcuratore generale in seno alla requisitoria, essa reca un allegato documentale (eprecisamente il decreto del presidente del TAR del 10/12/2025), non appare in ogni casorevocabile in dubbio come la specifica indicazione contenuta nell’impugnato provvedimento(«lette le note di replica…») implichi una presa di cognizione del giudicante, la cui influenza,ma soprattutto la cui non influenza, sulla decisione finale non è, all’evidenza, sindacabile daquesta Corte.In conseguenza della ravvisata nullità, che attiene alla regolarità del contraddittorio,deve disporsi l'annullamento con rinvio, che costituisce, del resto, la regola generale previstanel caso di annullamento del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, da seguirsi,recita la clausola di esordio dell'art. 623 cod. proc. pen., «fuori dei casi previsti dagli artt. 620e 622». D'altro canto, l'art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – ipotesi alla quale occorrequi fare riferimento sebbene riferita, in via immediata, all'annullamento di una sentenza –stabilisce, mediante il richiamo all'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., che la Corte dilegittimità dispone l'annullamento con rinvio qualora venga accertata una causa di nullità exart. 179 cod. proc. pen., come avvenuto nel caso in esame.L’evidenziato vizio comporta quindi l’annullamento dell’impugnato decreto con rinvioper nuovo esame alla Corte di appello di Torino, affinché, libera nell’esito, proceda a nuovogiudizio da celebrarsi nel rispetto dei suindicati principi.L’accoglimento del primo motivo di ricorso implica l’assorbimento dei restanti motivi.7.Resta solo da precisare che la presente decisione non comporta automaticamenteed immediatamente la reviviscenza del provvedimento di trattenimento e dei suoi effetti,caducati dal decreto ora annullato con rinvio per nuovo giudizio. Il provvedimento ditrattenimento, originariamente convalidato, resta sospeso nella sua efficacia fino all’esito delgiudizio di rinvio e potrà esplicare i suoi effetti, di restrizione della libertà personale, soltantose il rinnovato riesame si concluderà con il rigetto della richiesta.Deve infatti, a tale proposito, farsi riferimento ai criteri che governano il sistemacautelare penale e, in particolare, a quanto recentemente affermato da Sez. 2, n. 26920 del12/06/2025, Pmt, Rv. 288480 – 04, che ha sancito il principio, valevole anche per il riesameex art. 15 direttiva 2008/115/CE, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, ladecisione della Corte di cassazione che, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero,annulli l'ordinanza del tribunale del riesame, che, a sua volta, aveva caducato ilprovvedimento "genetico", non è immediatamente esecutiva, dovendo essere salvaguardata,a fronte dell'iniziale annullamento dell'ordinanza applicativa del vincolo, la libertà personaledell'indagato, fino alla nuova pronuncia del tribunale del riesame».8.Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento,l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello diTorino. Dispone che il provvedimento di trattenimento resti sospeso nella sua efficacia finoall’esito del giudizio di rinvio.Così è deciso, 09/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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