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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 13584/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24991/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 55. - RICORRENTE- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI, in persona del legale rappresentate p.t.. -INTIMATA- e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.. -[OSCURATO:PERSONA]- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3361/2018, pubblicata in data 14.2.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.2.2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Roma avverso il preavviso di fermo amministrativo e la contestuale intimazione di pagamento n. 09780201500030948000, relativi a sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada, eccependo la nullità dell'atto impugnato e l'intervenuta prescrizione quinquennale. [OSCURATO:PERSONA] di pace, in accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato l'estinzione della sanzione per irregolarità della notifica della cartella (effettuata al postiere dello stabile, senza previa ricerca del destinatario e senza invio della raccomandata informativa), ponendo le spese a carico solidale delle amministrazioni convenute.

La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che ha sostenuto di aver notificato gli atti di riscossione di propria competenza e che l'estinzione della sanzione era imputabile all'amministrazione comunale, che non aveva provveduto alla notifica dei verbali di contestazione, dovendo rispondere in via esclusiva delle spese.

All'esito il tribunale ha integralmente riformato la decisione, rilevando d'ufficio la tardività dell'opposizione e la prescrizione della sanzione.

La sentenza ha - in particolare - evidenziato che, "indipendentemente dalle censure dell'appellante risulta, dagli atti come il Russo abbia in primo grado opposto ex art. 615 c.p.c. il preavviso di fermo, dolendosi di vizi formali dello stesso - ovvero di censure proponibili nel termine perentorio di 20 gg. ex art. 617 c.p.c., dal ricevimento del preavviso - e della mancata notifica della cartella di pagamento - eccezione proponibile anche ex art. 615 c.p.c., ma nel termine perentorio di 30 gg. dal ricevimento del preavviso.

Nel caso di specie, invece il Russo ha allegato di aver ricevuto il preavviso in data 10.4.2015 ed ha notificato l'atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nonché depositato esso in data 9.6.2015), ovvero entro il termine di 20/30 gg. di cui sopra.

Trattasi di questione che - attenendo al regolare andamento del processo di interesse pubblico - deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Dopo aver precisato che l'opponente poteva invocare la prescrizione della sanzione senza limiti di tempo, ha ritenuto infondata la relativa eccezione, poiché tra la consumazione delle violazioni e la notifica della cartella non era decorso il termine quinquennale previsto per legge.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi di ricorso, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate.

Con ordinanza interlocutoria n. 21031/2019, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 329, comma secondo, c.p.c. e delle norme in tema di riparto di competenza, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., asserendo che il giudice di pace si era pronunciato sulla natura della domanda e sulla propria competenza, sicché il tribunale non avrebbe potuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione, questione non oggetto dei motivi di appello e su cui si era formato il giudicato interno.

In ogni caso, l'impugnativa del fermo, sostanziando l'esercizio di un'azione di accertamento negativo, non era sottoposta a termini di decadenza.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Il giudice di pace, accogliendo l'opposizione del Russo, aveva dichiarato la propria competenza - senza esplicitamente statuire sulla proponibilità dell'opposizione, tantomeno riguardo al rispetto dei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c..

La tempestività della domanda era dunque oggetto di una questione pregiudiziale di rito, su cui il primo giudice non aveva pronunciato, ma che non era rilevabile d'ufficio in appello.

Secondo un recente indirizzo di questa Corte, la pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività - in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata; qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione, resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art.161 c.p.c. (Cass. 6762/2021; Cass. 10088/2016; nel senso invece la questione di rito non definita in modo espresso in primo grado è rilevabile d'ufficio dal giudice d'appello, non essendo coperta dal giudicato: Cass. 22207/2017; Cass. 25906/2017).

Inoltre, come evidenziato in ricorso, l'opposizione non aveva attinto né l'ordinanza ingiunzione (art. 6 d.lgs. 150/2011), né il verbale di accertamento (art. 7 d.lgs. 150/2011), né tantomeno la cartella di pagamento (quale primo atto con cui il sanzionato avesse avuto conoscenza della misura irrogatagli), ma un preavviso di fermo con contestuale intimazione di pagamento, cui non era applicabile la disciplina degli artt. 615-617 c.p.c..

Componendo un confitto insorto nella giurisprudenza delle sezioni semplici e superando il precedente orientamento espresso, in particolare, da Cass. s.u. 20931/2011 (ma condiviso anche da pronunce successive: Cass. s.u. 10147/2012; Cass. 1068/2012; Cass. 24729/2013), le Sezioni unite hanno precisato che, non solo alla luce della collocazione sistematica della disciplina del fermo nel capo III del titolo II, del D.P.R. 602/1973 e non nel capo II (che disciplina l'esecuzione forzata), ma soprattutto in ragione della facoltatività dell'adozione della misura e della mancata previsione della sua conversione in pignoramento, nonché per effetto delle modifiche introdotte dal D.LGS. 193/2001 (che prevedendo che all'iscrizione sui mobili registrati può procedersi solo dopo l'inutile decorso del termine fissato dall'art. 50,D.P.R. 602/1973, dalla notifica della cartella, ha svincolato il fermo dall'infruttuosità dell'esecuzione), detto provvedimento è estraneo all'ambito dell'espropriazione forzata ed è atto interno ad una procedura alternativa di natura puramente afflittiva, diretta a sollecitare il pagamento.

La relativa impugnazione, sostanziando l'esercizio di un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore e soggiace alla disciplina delle azioni ordinarie di cognizione (Cass. s.u. 15354/2015).

Peraltro il Russo, dolendosi della mancata notifica della cartella di pagamento, non aveva svolto un'opposizione recuperatoria, diretta a far valere vizi del sottostante verbale di contestazione, sottoposta al termine di gg. 30 ex art. 7 d.lgs. 150/2011, ma un'eccezione ordinaria di prescrizione della sanzione per fatti successivi al formazione del titolo esecutivo (Cass. s.u. 22080/2017).

Nessuna decadenza aveva pregiudicato - sotto tale profilo - la proposizione dell'opposizione, che, quindi, erroneamente il tribunale ha dichiarato inammissibile d'ufficio.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 329, comma secondo, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che la statuizione con cui il giudice di pace aveva dichiarato la prescrizione della sanzione non era stata impugnata e che, pertanto, il tribunale non poteva esaminarla d'ufficio e respingerla nel merito.

Anche tale censura è fondata.

Dal controllo sugli atti processuali emerge che Equitalia, impugnando la decisione di primo grado, si era limitata a censurare l'errata valutazione delle risultanze processuali (sostenendo di aver notificato la cartella di pagamento) e l'erroneità della pronuncia sulle spese (che, secondo l'appellante, dovevano esser poste esclusivamente a carico del Comune di Roma, che, non avendo notificato il verbale di accertamento, aveva provocato l'estinzione della sanzione).

Il gravame non investiva specificamente la declaratoria di estinzione della sanzione e pertanto l'eccezione di prescrizione - investendo una questione autonoma da quella concernente la regolazione delle spese in relazione all'imputabilità del fatto estintivo alla condotta di una sola delle parti - non era esaminabile d'ufficio, non potendo il tribunale riformare, sul punto, la decisione di primo grado e dichiarare la prescrizione in assenza di uno specifico motivo di impugnazione.

Va ribadito che, allorquando, come nel caso in esame, la sentenza di primo grado si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distinta dalle altre, tale pronunzia non può neppure considerarsi implicitamente impugnata allorché il gravame sia proposto in riferimento alle altre statuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedente logico e giuridico, così da ritenersi in esse necessariamente implicata: la sentenza di secondo grado che investa i capi non impugnati (esplicitamente, od anche implicitamente), è viziata per violazione del giudicato interno (Cass.6115/1990; Cass. 28739/2008; Cass. 154111/2010).

Sono pertanto accolti entrambi i motivi di ricorso.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24991/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 55. - RICORRENTE- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI, in persona del legale rappresentate p.t.. -INTIMATA- e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.. -[OSCURATO:PERSONA]- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3361/2018, pubblicata in data 14.2.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.2.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Roma avverso il preavviso di fermo amministrativo e la contestuale intimazione di pagamento n. 09780201500030948000, relativi a sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada, eccependo la nullità dell'atto impugnato e l'intervenuta prescrizione quinquennale. [OSCURATO:PERSONA] di pace, in accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato l'estinzione della sanzione per irregolarità della notifica della cartella (effettuata al postiere dello stabile, senza previa ricerca del destinatario e senza invio della raccomandata informativa), ponendo le spese a carico solidale delle amministrazioni convenute. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che ha sostenuto di aver notificato gli atti di riscossione di propria competenza e che l'estinzione della sanzione era imputabile all'amministrazione comunale, che non aveva provveduto alla notifica dei verbali di contestazione, dovendo rispondere in via esclusiva delle spese. All'esito il tribunale ha integralmente riformato la decisione, rilevando d'ufficio la tardività dell'opposizione e la prescrizione della sanzione. La sentenza ha - in particolare - evidenziato che, "indipendentemente dalle censure dell'appellante risulta, dagli atti come il Russo abbia in primo grado opposto ex art. 615 c.p.c. il preavviso di fermo, dolendosi di vizi formali dello stesso - ovvero di censure proponibili nel termine perentorio di 20 gg. ex art. 617 c.p.c., dal ricevimento del preavviso - e della mancata notifica della cartella di pagamento - eccezione proponibile anche ex art. 615 c.p.c., ma nel termine perentorio di 30 gg. dal ricevimento del preavviso. Nel caso di specie, invece il Russo ha allegato di aver ricevuto il preavviso in data 10.4.2015 ed ha notificato l'atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (nonché depositato esso in data 9.6.2015), ovvero entro il termine di 20/30 gg. di cui sopra. Trattasi di questione che - attenendo al regolare andamento del processo di interesse pubblico - deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Dopo aver precisato che l'opponente poteva invocare la prescrizione della sanzione senza limiti di tempo, ha ritenuto infondata la relativa eccezione, poiché tra la consumazione delle violazioni e la notifica della cartella non era decorso il termine quinquennale previsto per legge. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi di ricorso, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. Con ordinanza interlocutoria n. 21031/2019, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 329, comma secondo, c.p.c. e delle norme in tema di riparto di competenza, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., asserendo che il giudice di pace si era pronunciato sulla natura della domanda e sulla propria competenza, sicché il tribunale non avrebbe potuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione, questione non oggetto dei motivi di appello e su cui si era formato il giudicato interno. In ogni caso, l'impugnativa del fermo, sostanziando l'esercizio di un'azione di accertamento negativo, non era sottoposta a termini di decadenza. Il motivo è fondato nei termini che seguono. Il giudice di pace, accogliendo l'opposizione del Russo, aveva dichiarato la propria competenza - senza esplicitamente statuire sulla proponibilità dell'opposizione, tantomeno riguardo al rispetto dei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.. La tempestività della domanda era dunque oggetto di una questione pregiudiziale di rito, su cui il primo giudice non aveva pronunciato, ma che non era rilevabile d'ufficio in appello. Secondo un recente indirizzo di questa Corte, la pronuncia d'ufficio del giudice di primo grado su una questione processuale per la quale è prescritto un termine di decadenza o il compimento di una determinata attività - in difetto di espressa previsione normativa della rilevabilità "in ogni stato e grado" ed escluse le ipotesi di vizi talmente gravi da pregiudicare interessi di rilievo costituzionale - deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale essa si è manifestata; qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione, resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art.161 c.p.c. (Cass. 6762/2021; Cass. 10088/2016; nel senso invece la questione di rito non definita in modo espresso in primo grado è rilevabile d'ufficio dal giudice d'appello, non essendo coperta dal giudicato: Cass. 22207/2017; Cass. 25906/2017). Inoltre, come evidenziato in ricorso, l'opposizione non aveva attinto né l'ordinanza ingiunzione (art. 6 d.lgs. 150/2011), né il verbale di accertamento (art. 7 d.lgs. 150/2011), né tantomeno la cartella di pagamento (quale primo atto con cui il sanzionato avesse avuto conoscenza della misura irrogatagli), ma un preavviso di fermo con contestuale intimazione di pagamento, cui non era applicabile la disciplina degli artt. 615-617 c.p.c.. Componendo un confitto insorto nella giurisprudenza delle sezioni semplici e superando il precedente orientamento espresso, in particolare, da Cass. s.u. 20931/2011 (ma condiviso anche da pronunce successive: Cass. s.u. 10147/2012; Cass. 1068/2012; Cass. 24729/2013), le Sezioni unite hanno precisato che, non solo alla luce della collocazione sistematica della disciplina del fermo nel capo III del titolo II, del D.P.R. 602/1973 e non nel capo II (che disciplina l'esecuzione forzata), ma soprattutto in ragione della facoltatività dell'adozione della misura e della mancata previsione della sua conversione in pignoramento, nonché per effetto delle modifiche introdotte dal D.LGS. 193/2001 (che prevedendo che all'iscrizione sui mobili registrati può procedersi solo dopo l'inutile decorso del termine fissato dall'art. 50,D.P.R. 602/1973, dalla notifica della cartella, ha svincolato il fermo dall'infruttuosità dell'esecuzione), detto provvedimento è estraneo all'ambito dell'espropriazione forzata ed è atto interno ad una procedura alternativa di natura puramente afflittiva, diretta a sollecitare il pagamento. La relativa impugnazione, sostanziando l'esercizio di un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore e soggiace alla disciplina delle azioni ordinarie di cognizione (Cass. s.u. 15354/2015). Peraltro il Russo, dolendosi della mancata notifica della cartella di pagamento, non aveva svolto un'opposizione recuperatoria, diretta a far valere vizi del sottostante verbale di contestazione, sottoposta al termine di gg. 30 ex art. 7 d.lgs. 150/2011, ma un'eccezione ordinaria di prescrizione della sanzione per fatti successivi al formazione del titolo esecutivo (Cass. s.u. 22080/2017). Nessuna decadenza aveva pregiudicato - sotto tale profilo - la proposizione dell'opposizione, che, quindi, erroneamente il tribunale ha dichiarato inammissibile d'ufficio. 2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 329, comma secondo, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che la statuizione con cui il giudice di pace aveva dichiarato la prescrizione della sanzione non era stata impugnata e che, pertanto, il tribunale non poteva esaminarla d'ufficio e respingerla nel merito. Anche tale censura è fondata. Dal controllo sugli atti processuali emerge che Equitalia, impugnando la decisione di primo grado, si era limitata a censurare l'errata valutazione delle risultanze processuali (sostenendo di aver notificato la cartella di pagamento) e l'erroneità della pronuncia sulle spese (che, secondo l'appellante, dovevano esser poste esclusivamente a carico del Comune di Roma, che, non avendo notificato il verbale di accertamento, aveva provocato l'estinzione della sanzione). Il gravame non investiva specificamente la declaratoria di estinzione della sanzione e pertanto l'eccezione di prescrizione - investendo una questione autonoma da quella concernente la regolazione delle spese in relazione all'imputabilità del fatto estintivo alla condotta di una sola delle parti - non era esaminabile d'ufficio, non potendo il tribunale riformare, sul punto, la decisione di primo grado e dichiarare la prescrizione in assenza di uno specifico motivo di impugnazione. Va ribadito che, allorquando, come nel caso in esame, la sentenza di primo grado si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distinta dalle altre, tale pronunzia non può neppure considerarsi implicitamente impugnata allorché il gravame sia proposto in riferimento alle altre statuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedente logico e giuridico, così da ritenersi in esse necessariamente implicata: la sentenza di secondo grado che investa i capi non impugnati (esplicitamente, od anche implicitamente), è viziata per violazione del giudicato interno (Cass.6115/1990; Cass. 28739/2008; Cass. 154111/2010). Sono pertanto accolti entrambi i motivi di ricorso. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in d
Sentenza Cassazione n. 13584/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris