CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2025
Cassazione n. 27048/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/ 12 / 19 90 avverso lasentenza del 21 / 0 2 /20 2 5 del la Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Agostini; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’inammissibilità del ricorso; udito l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] c ell o , che ha c oncluso chiedendo l'accoglimento de l ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 febbraio 202 5 la Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Teramo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione e trecento euro di multa per il reato di ricettazione. 2.Ha proposto ricorso l’imputato , a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione della legge penale in ragione di due motivi. 2.1. Violazione della legge penale in ordine all’omesso riconoscimento della causa di non punibilitàprevista dall’art. 131-bis cod. pen. 2.2. Manifesta illogicità della motivazione in ragione del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e manifestamente infondati. 4. In ordine al primo motivo, va premesso che i l giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-biscod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa,ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01 ; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018,Foglietta, Rv. 273678 – 01). La difesaha censurato la decisione della Corte territoriale deducendo che nel caso di specie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la necessaria “dichiarazione di abitualità non è intervenuta, di tal che nulla osta alla concessione della causa di non punibilità exart. 131-bis c.p.”, obliterando che il quarto comma dello stesso articolo definisce abituale anche il comportamento dell’ autore che « abbia commesso piùreati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità». Secondo il diritto vivente, il comportamento abituale , ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-biscod. pen. , ricorre quando l’autore, pure successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati(Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01; S ez. 1 , n. 9858 del 24/01/2024, S.,Rv. 286154 – 01 ; S ez. 6, n. 6551 del 09/01/2020 , Kostandin, Rv. 278347 –01). In conformità a detti principi, la sentenza impugnata ha ravvisato l’abitualità nel comportamento dell’imputato, considerati i suoi “plurimi precedenti penali […] (come risultanti dal certificato del casellario a lui intestato) della stessa indole di quello per il quale oggi si procede (risultano infatti numerose sentenze di condanna per furti e ricettazioni)”; con dette argomentazioni il ricorso ha omesso di confrontarsi. 5. Il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è contraddittorio, generico e criptico : lamenta ndo la manifesta illogicità della motivazione, nel contempo ritenuta carente, si è indicato quale presupposto per il loro riconoscimento “la non abitualità delreato stante l’applicabilità dei reati ex art. 133 c.p.”. La Corte di appello, preso anche atto che il primo Giudice aveva riconosciuto l’attenuante ex art. 648, quarto comma, cod . pen., ha sia pure implicitamente disatteso il motivo di gravame relativo al diniego delle attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., anch’esso del tutto generico, proprio evocando – come visto – i numerosi e specificiprecedenti penali dell’imputato , che anche da soli possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento di detteattenuanti (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444– 01 ; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783– 01; Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 2604060 –01). 6.All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] P