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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05157/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13203/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima sito in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 16. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 nonchè MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ e DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma in viale Trastevere, n. 76/A rappresentate e difes e dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LAZIO n. 7684/9/2016 , depositata in data 30 novembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Diniego rimb.

IRPEF 2010 Rilevato che:

1. A seguito del succedersi di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la contribuente dalla P.A. per proprie esigenze lavorative non transitorie (con pregiudizio economico della stessa), la contribuente si rivolgeva al Tribunale di Viterbo per ottenere non solo una declaratoria d’illegittimità della condotta amministrativa, ma anche, per l’effetto, la condanna della detta pubblica amministrazione al risarcimento del danno cagionatole dalla precarietà dell’occupazione lavorativa.

Il Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, accoglieva in parte la domanda della ricorrente e condannava la P.A., per via della propria condotta illegittima, al risarcimento del danno.

Quest’ultima, tuttavia, tratteneva dalla somma dovuta alla contribuente una ritenuta ai fini IRPEF, che versava all’Agenzia delle Entrate nella qualità di sostituto d’imposta.

La contribuente, conseguentemente, riceveva un importo inferiore a quello determinato dal giudice adito; inoltrava così istanza di mediazione, alla quale l’ufficio si opponeva con un diniego di rimborso.

2. Avverso detto diniego di rimborso, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Viterbo.

3. La C.t.p., con sentenza n. 876/1/2015, rigettava il ricorso della contribuente, confermando l’atto impugnato.

4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; l’ufficio si costituiva contestando i motiv i di gravame.

5. Con sentenza n. 7684/9/2016 , depositata in data 30 novembre 2016, la C.t.r. adita respingeva il gravame, confermando la pronuncia di prime cure.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’ufficio e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si sono costituiti con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 per la quale sia la contribuente che l’Avvocatura dello Stato hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – natura dell’erogazione tassata» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha riconosciuto assoggettabile ad IRPEF la somma percepita dalla contribuente a titolo di risarcimento del danno per la illegittima reiterazione di plurimi contratti a termine, in ossequio al principio di diritto per cui tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi e, quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggano origine dal rapporto di lavoro, sono soggette a tassazione.

2. Va premesso che con memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 11 giugno 2019, l’organo defensionale, prendeva atto che, nelle more tra la presentazione del ricorso e la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, la Corte si era ripetutamente espressa in senso sfavorevole alla P.A. con numerose pronunce rese, indicando per tutte Cass. n. 27789 del 2018.

Pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite; a tale scopo, allegava il provvedimento in favore della contribuente di annullamento di diniego del rimborso IRPEF – e conseguenziale convalida del rimborso medesimo - e di trasmissione degli atti alla [OSCURATO:PERSONA] per la relativa liquidazione.

3. Anche la contribuente depositava memoria facendo presente che la Corte aveva definitivamente formato il proprio convincimento con riferimento alla questione in oggetto affermando che gli importi di cui si tratta non sono assoggettati a tassazione.

4. In conclusione, va dichiarata cessata la materia del contendere.

Le spese di lite, sia di merito che di legittimità, vanno compensate atteso che il ricorso è stato proposto prima del formarsi del declinato orientamento giurisprudenziale.

P.Q.M.

La Corte dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13203/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima sito in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 16. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 nonchè MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ e DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma in viale Trastevere, n. 76/A rappresentate e difes e dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.LAZIO n. 7684/9/2016 , depositata in data 30 novembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Diniego rimb. IRPEF 2010 Rilevato che: 1. A seguito del succedersi di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la contribuente dalla P.A. per proprie esigenze lavorative non transitorie (con pregiudizio economico della stessa), la contribuente si rivolgeva al Tribunale di Viterbo per ottenere non solo una declaratoria d’illegittimità della condotta amministrativa, ma anche, per l’effetto, la condanna della detta pubblica amministrazione al risarcimento del danno cagionatole dalla precarietà dell’occupazione lavorativa. Il Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, accoglieva in parte la domanda della ricorrente e condannava la P.A., per via della propria condotta illegittima, al risarcimento del danno. Quest’ultima, tuttavia, tratteneva dalla somma dovuta alla contribuente una ritenuta ai fini IRPEF, che versava all’Agenzia delle Entrate nella qualità di sostituto d’imposta. La contribuente, conseguentemente, riceveva un importo inferiore a quello determinato dal giudice adito; inoltrava così istanza di mediazione, alla quale l’ufficio si opponeva con un diniego di rimborso. 2. Avverso detto diniego di rimborso, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Viterbo. 3. La C.t.p., con sentenza n. 876/1/2015, rigettava il ricorso della contribuente, confermando l’atto impugnato. 4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; l’ufficio si costituiva contestando i motiv i di gravame. 5. Con sentenza n. 7684/9/2016 , depositata in data 30 novembre 2016, la C.t.r. adita respingeva il gravame, confermando la pronuncia di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’ufficio e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si sono costituiti con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 per la quale sia la contribuente che l’Avvocatura dello Stato hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – natura dell’erogazione tassata» la ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha riconosciuto assoggettabile ad IRPEF la somma percepita dalla contribuente a titolo di risarcimento del danno per la illegittima reiterazione di plurimi contratti a termine, in ossequio al principio di diritto per cui tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi e, quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggano origine dal rapporto di lavoro, sono soggette a tassazione. 2. Va premesso che con memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato in data 11 giugno 2019, l’organo defensionale, prendeva atto che, nelle more tra la presentazione del ricorso e la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, la Corte si era ripetutamente espressa in senso sfavorevole alla P.A. con numerose pronunce rese, indicando per tutte Cass. n. 27789 del 2018. Pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite; a tale scopo, allegava il provvedimento in favore della contribuente di annullamento di diniego del rimborso IRPEF – e conseguenziale convalida del rimborso medesimo - e di trasmissione degli atti alla [OSCURATO:PERSONA] per la relativa liquidazione. 3. Anche la contribuente depositava memoria facendo presente che la Corte aveva definitivamente formato il proprio convincimento con riferimento alla questione in oggetto affermando che gli importi di cui si tratta non sono assoggettati a tassazione. 4. In conclusione, va dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese di lite, sia di merito che di legittimità, vanno compensate atteso che il ricorso è stato proposto prima del formarsi del declinato orientamento giurisprudenziale. P.Q.M. La Corte dic
Sentenza Cassazione n. 05157/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris