Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 20594/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] VALIANTE Sent. n.sez. 1032/2025 CC - 25/03/2025 R.G.N. 3087/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20594/2025 Roma, lì, 03/06/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 14 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di concessione delle misure alternative della detenzione domiciliare o dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'espiazione di una pena di mesi nove di reclusione, irrogata per il delitto di invasione di edifici commesso nel 2015.

Il Tribunale ha rilevato che, a sostegno della domanda di affidamento in prova ai servizi sociali, non è stata allegata alcuna proposta di lavoro, con regolare contratto, o di altra attività risocializzante, e che il domicilio indicato è risultato inidoneo, perché posto in un edificio in ristrutturazione e privo di citofono.

Inoltre l'istante e il suo difensore si sono disinteressati della domanda, omettendo di presentarsi in udienza nonostante le regolari notifiche.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, ai quali premette una ricostruzione dell'istanza, asserendo di avervi allegato un contratto di lavoro a tempo determinato e la disponibilità all'accoglienza della propria cognata, e una spiegazione per la mancata partecipazione all'udienza di decisione, dovuta solo alla mancanza della relazione e alla contestazione della competenza del tribunale.

2.1. Con il primo motivo deduce l'incompetenza del Tribunale di sorveglianza di Roma in favore di quello di Ferrara.

L'istanza conteneva la richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ferrara, competente per il luogo in cui il ricorrente aveva eletto il domicilio, ma il Tribunale di Roma non ha provveduto, e non ha neppure valutato tale richiesta.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, quanto al diniego delle richieste.

L'ordinanza è, di fatto, priva di motivazione, in quanto il Tribunale non ha tenuto conto dell'assenza di una inclinazione a delinquere del ricorrente, pur menzionando che, oltre alla condanna da espiare, ha solo un precedente per un furto commesso nel 2010 e nessun carico pendente, ed ha erroneamente affermato la mancata allegazione di un contratto di lavoro, che invece è stato allegato.

Anche l'affermazione della inidoneità del domicilio indicato è errata, perché i carabinieri di Ferrara hanno riferito solo di non aver potuto compiere accertamenti.

Il Tribunale, poi, non ha tenuto conto della scarsa gravità del delitto commesso e della condotta corretta tenuta dal ricorrente per ben nove anni, idonea a dimostrare l'allontanamento da logiche criminali, l'avvio di una revisione critica, l'adesione ai valori socialmente condivisi.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è accoglibile limitatamente al secondo motivo proposto.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

L'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. stabilisce che l'istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette al tribunale di sorveglianza «competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero»; si tratta, infatti, di una norma speciale che deroga al principio generale di competenza territoriale del tribunale di sorveglianza, stabilito dall'art. 677 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 276398).

Correttamente, pertanto, l'istanza è stata trasmessa al tribunale di sorveglianza di Roma, essendo la condanna posta in esecuzione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

L'attribuzione della competenza, poi, non è soggetta a variazioni, in quanto sia nel procedimento esecutivo, sia nel procedimento di sorveglianza, vige il principio della perpetuatio jurisdictionis, come affermato costantemente da questa Corte, secondo cui «La competenza in materia di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, in ipotesi di condannato per il quale è stata disposta sospensione dell'esecuzione, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione e, in applicazione del principio della "perpetuatio jurisdictionis", resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti» (Sez. 1, n. 53177 del 08/10/2014, Rv. 261606; Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Rv. 286631).

La richiesta asseritamente avanzata dal ricorrente, di trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza di Ferrara, ritenendolo competente in relazione al proprio domicilio, era pertanto manifestamente infondata, in quanto in contrasto con la norma dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen.

L'omessa decisione su tale istanza non costituisce una ipotesi di nullità della motivazione del provvedimento impugnato, dovendosi applicare il principio dettato da questa Corte, secondo cui «il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza» (Sez. 6, n. 20522 del 25/05/2022, Rv. 283268; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261433).

3. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato e deve essere accolto.

L'ordinanza impugnata motiva in modo illogico, eccessivamente sintetico ed incompleto, nonché apparentemente errato, il rigetto dell'istanza di concessione di una misura alternativa.

L'ordinanza afferma che l'istante non ha dedotto alcuna attività lavorativa con regolare contratto, mentre dagli atti allegati al ricorso risulta che egli aveva prodotto un contratto a tempo determinato, con scadenza prorogata fino al 30/06/2022, cioè ad epoca successiva alla data di presentazione dell'istanza stessa, risalente al 01/04/2022.

Non è pertanto comprensibile, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, se il tribunale abbia ritenuto del tutto mancante la deduzione di un'attività lavorativa, o se abbia ritenuto irrilevante il contratto prodotto, essendo ormai decorsa la sua data di scadenza.

In quest'ultimo caso, peraltro, il tribunale avrebbe dovuto valutare che la scadenza del contratto era maturata a causa del tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza e la fissazione dell'udienza per il suo esame, ed accertare, eventualmente chiedendo all'UEPE una specifica relazione, se il condannato avesse nel frattempo svolto altra attività lavorativa, ovvero avesse al momento altre prospettive risocializzanti.

Analoga valutazione deve essere effettuata con riferimento all'asserita inidoneità del domicilio indicato in Ferrara.

Il tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza rende plausibile un mutamento anche solo occasionale e temporaneo della situazione abitativa, legato cioè solo alla ristrutturazione dell'immobile.

Anche sotto questo profilo la richiesta all'UEPE di una verifica delle condizioni di vita dell'istante avrebbe consentito una valutazione più approfondita, e una motivazione non superficiale, circa la inidoneità del domicilio indicato.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, limitatamente al suo secondo motivo, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, sul punto, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] VALIANTE Sent. n.sez. 1032/2025 CC - 25/03/2025 R.G.N. 3087/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20594/2025 Roma, lì, 03/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 14 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di concessione delle misure alternative della detenzione domiciliare o dell'affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'espiazione di una pena di mesi nove di reclusione, irrogata per il delitto di invasione di edifici commesso nel 2015. Il Tribunale ha rilevato che, a sostegno della domanda di affidamento in prova ai servizi sociali, non è stata allegata alcuna proposta di lavoro, con regolare contratto, o di altra attività risocializzante, e che il domicilio indicato è risultato inidoneo, perché posto in un edificio in ristrutturazione e privo di citofono. Inoltre l'istante e il suo difensore si sono disinteressati della domanda, omettendo di presentarsi in udienza nonostante le regolari notifiche. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, ai quali premette una ricostruzione dell'istanza, asserendo di avervi allegato un contratto di lavoro a tempo determinato e la disponibilità all'accoglienza della propria cognata, e una spiegazione per la mancata partecipazione all'udienza di decisione, dovuta solo alla mancanza della relazione e alla contestazione della competenza del tribunale. 2.1. Con il primo motivo deduce l'incompetenza del Tribunale di sorveglianza di Roma in favore di quello di Ferrara. L'istanza conteneva la richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ferrara, competente per il luogo in cui il ricorrente aveva eletto il domicilio, ma il Tribunale di Roma non ha provveduto, e non ha neppure valutato tale richiesta. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, quanto al diniego delle richieste. L'ordinanza è, di fatto, priva di motivazione, in quanto il Tribunale non ha tenuto conto dell'assenza di una inclinazione a delinquere del ricorrente, pur menzionando che, oltre alla condanna da espiare, ha solo un precedente per un furto commesso nel 2010 e nessun carico pendente, ed ha erroneamente affermato la mancata allegazione di un contratto di lavoro, che invece è stato allegato. Anche l'affermazione della inidoneità del domicilio indicato è errata, perché i carabinieri di Ferrara hanno riferito solo di non aver potuto compiere accertamenti. Il Tribunale, poi, non ha tenuto conto della scarsa gravità del delitto commesso e della condotta corretta tenuta dal ricorrente per ben nove anni, idonea a dimostrare l'allontanamento da logiche criminali, l'avvio di una revisione critica, l'adesione ai valori socialmente condivisi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è accoglibile limitatamente al secondo motivo proposto. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. L'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. stabilisce che l'istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette al tribunale di sorveglianza «competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero»; si tratta, infatti, di una norma speciale che deroga al principio generale di competenza territoriale del tribunale di sorveglianza, stabilito dall'art. 677 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 276398). Correttamente, pertanto, l'istanza è stata trasmessa al tribunale di sorveglianza di Roma, essendo la condanna posta in esecuzione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. L'attribuzione della competenza, poi, non è soggetta a variazioni, in quanto sia nel procedimento esecutivo, sia nel procedimento di sorveglianza, vige il principio della perpetuatio jurisdictionis, come affermato costantemente da questa Corte, secondo cui «La competenza in materia di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, in ipotesi di condannato per il quale è stata disposta sospensione dell'esecuzione, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione e, in applicazione del principio della "perpetuatio jurisdictionis", resta insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di altri successivi provvedimenti» (Sez. 1, n. 53177 del 08/10/2014, Rv. 261606; Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Rv. 286631). La richiesta asseritamente avanzata dal ricorrente, di trasmettere gli atti al Tribunale di sorveglianza di Ferrara, ritenendolo competente in relazione al proprio domicilio, era pertanto manifestamente infondata, in quanto in contrasto con la norma dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen. L'omessa decisione su tale istanza non costituisce una ipotesi di nullità della motivazione del provvedimento impugnato, dovendosi applicare il principio dettato da questa Corte, secondo cui «il giudice dell'impugnazione non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza» (Sez. 6, n. 20522 del 25/05/2022, Rv. 283268; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261433). 3. Il secondo motivo di ricorso, invece, è fondato e deve essere accolto. L'ordinanza impugnata motiva in modo illogico, eccessivamente sintetico ed incompleto, nonché apparentemente errato, il rigetto dell'istanza di concessione di una misura alternativa. L'ordinanza afferma che l'istante non ha dedotto alcuna attività lavorativa con regolare contratto, mentre dagli atti allegati al ricorso risulta che egli aveva prodotto un contratto a tempo determinato, con scadenza prorogata fino al 30/06/2022, cioè ad epoca successiva alla data di presentazione dell'istanza stessa, risalente al 01/04/2022. Non è pertanto comprensibile, dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, se il tribunale abbia ritenuto del tutto mancante la deduzione di un'attività lavorativa, o se abbia ritenuto irrilevante il contratto prodotto, essendo ormai decorsa la sua data di scadenza. In quest'ultimo caso, peraltro, il tribunale avrebbe dovuto valutare che la scadenza del contratto era maturata a causa del tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza e la fissazione dell'udienza per il suo esame, ed accertare, eventualmente chiedendo all'UEPE una specifica relazione, se il condannato avesse nel frattempo svolto altra attività lavorativa, ovvero avesse al momento altre prospettive risocializzanti. Analoga valutazione deve essere effettuata con riferimento all'asserita inidoneità del domicilio indicato in Ferrara. Il tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza rende plausibile un mutamento anche solo occasionale e temporaneo della situazione abitativa, legato cioè solo alla ristrutturazione dell'immobile. Anche sotto questo profilo la richiesta all'UEPE di una verifica delle condizioni di vita dell'istante avrebbe consentito una valutazione più approfondita, e una motivazione non superficiale, circa la inidoneità del domicilio indicato. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, limitatamente al suo secondo motivo, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, sul punto, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Siani
Sentenza Cassazione n. 20594/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris