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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 43167/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio ed in particolare, in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti e all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, sono indeducibili poiché tutti fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in relazione alle circostanze aggravanti e pag. 3 rispetto all'insufficienza dello stato di incensuratezza dell'imputato in assenza di altri elementi di segno positivo Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 - 01); ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pagg. 1-2 della sentenza impugnata) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e/o alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato già giudicato/per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere Estensore Ii_ P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio ed in particolare, in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti e all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, sono indeducibili poiché tutti fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in relazione alle circostanze aggravanti e pag. 3 rispetto all'insufficienza dello stato di incensuratezza dell'imputato in assenza di altri elementi di segno positivo Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 - 01); ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge e il vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto (si veda, in particolare, pagg. 1-2 della sentenza impugnata) in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e/o alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in quella applicata per il reato già giudicato/per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere Estensore Ii_ P
Sentenza Cassazione n. 43167/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris