CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25930/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOControSCOGNAMIGLIO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 181/01/2023depositata il 17/01/2023.Vista la documentazione depositata dalla parte privata ai fini della definizione agevolata dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 86 e segg., della legge n. 199 del 2025(rottamazione quinquies) e dall’aggiornamento datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] di una pregressainterlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzionedei giudizi di legittimità, con la quale chiede l’estinzione del giudizio per avere provveduto alpagamento di quanto dovuto ai sensi del citato articolo, comma 87, della medesima disposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 87 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva lapossibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391cod. proc. civ;che l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato;che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]