CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28923/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Dall'Olio, che ha concludo chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di far luogo ad un unico cumulo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente applicazione del criterio moderatore di cui all'art 78 cod. pen. e riduzione della pena complessiva di anni quarantacinque e mesi otto di reclusione in quella di anni trenta di reclusione. 2.Propone tempestivo ricorso per cassazione, il condannato per il tramite del difensore, avv. G. lana, eccependo inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 666 cod. proc. pen. e 78 cod. pen., con correlato vizio di motivazione. Assume il ricorrente che la difesa aveva chiesto l'applicazione di un unico cumulo, con l'applicazione del criterio moderatore sancito dall'art 78 cit, affinché la pena potesse essere decurtata, effettuando il calcolo di tutte quelle irrogate con le varie sentenze di condanna, applicandosi successivamente la riduzione della pena da espiare in quella di anni trenta di reclusione. Tanto, onde procedere ad un unico cumulo unitario e non a cumuli frazionati come predisposti dal Procuratore generale nei confronti del condannato, al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione oggetto di ricorso, n. 18/2022 SIEP, che si allega all'atto di impugnazione. Si rimarca che la sentenza di cui al punto 11 dell'ordine di esecuzione, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione dei reati giudicati con quelli di cui alla sentenza, emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], il 21 marzo 2018, di cui al punto 10 del provvedimento di esecuzione, a loro volta ritenuti in continuazione con i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in data 20 marzo 2008, di cui al punto 8 del medesimo ordine di esecuzione. Sicché la condanna di anni ventinove di reclusione, irrogata con la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del 3 ottobre 2019 di cui al punto 11, doveva essere considerata relativa ad una pena unica, con riferimento alla quale si doveva conteggiare tutta la carcerazione sofferta. Considerato, poi, che la sentenza di cui al punto 8 riguarda reati per i quali è stata ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza di quel punto 10, a loro volta riuniti in continuazione con quelli giudicati con la sentenza di cui al punto 11, si doveva procedere alla formazione di un cumulo unitario, invece che all'applicazione di un calcolo aritmetico, al fine di determinare la pena complessiva, applicando il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.Con la conseguenza che la pena complessiva di anni quarantacinque e mesi otto di reclusione, determinata secondo il criterio aritmetico, si sarebbe dovuta ridurre, ex art. 78 cit., ad anni trenta di reclusione. La motivazione del giudice dell'esecuzione, a fronte della richiesta in tal senso, secondo il ricorrente è apodittica e non terrebbe conto che la commissione dei reati è in stretta connessione con riferimento all'ordine cronologico delle carcerazioni sofferte, a qualsiasi titolo. Invero, il collegamento tra essi è stato suffragato dal riconoscimento della continuazione tra i reati delle sentenze di cui ai punti 8, 10 e 11 dell'ordine di esecuzione. Il ricorrente richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in caso di connessione tra reati, si deve procedere a un cumulo unitario, atteso che i cumuli frazionati possono essere applicati solo ai reati i cui periodi di carcerazione sono tra loro distanti. Nel caso in cui si è presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo unitario globale, soggetto al criterio moderatore di cui all'art 78 cit. e alla successiva unitaria globale detrazione del presofferto, dovendosi unificare il residuo del cumulo precedente, con la pena inflitta per il nuovo reato, dalla cui data di commissione inizia l'espiazione della pena così unificata, mentre l'art. 78 cit., esplica efficacia nell'ambito e nei limiti di ciascuna delle singole operazioni di cumulo. Si ritiene, però, che nella specie, ordinando i reati cronologicamente, secondo la loro data di commissione e non in relazione alla data del passaggio in giudicato delle sentenze, occorre cumulare, di volta in volta, con il nuovo cumulo, il periodo residuo del cumulo precedente, applicando cumuli parziali e a quello totale, il criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. Si richiama, sul punto, Sez. 1, n. 2347 del 18/05/1993, nonché Sez. U, ord. n. 4 del 1962, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], precedenti secondo i quali l'espiato e il sofferto in custodia cautelare, per reati compresi nel cumulo, incidono sulla pena eseguibile ed è perciò principio consolidato quello secondo il quale vanno detratti dalla pena determinata dopo la formazione del cumulo ai sensi dell'art. 78 cod. pen. Si deve tenere conto, quindi, per il concorso di pene, della data di commissione dei reati e la loro anteriorità rispetto ai periodi di carcerazione alle varie cause estintive, a nulla rilevando la data di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze (si richiama, sul punto Sez. 1, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché Sez. 1 del 1990, ricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Si sostiene che questi criteri sono riferibili soltanto alle pene irrogate per reati commessi prima della detenzione; sicché quando durante l'espiazione di una pena determinata o dopo che l'esecuzione è stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, occorre procedere a cumuli parziali. Tuttavia, la difesa sostiene che in una ipotesi come quella di specie, in cui al condannato è stato riconosciuto al vincolo della continuazione non si può dire che lo stesso abbia posto in essere un nuovo reato, dal momento che i fatti della sentenza sub 8, risalenti al 2002, sono stati ritenuti collegati dal vincolo della continuazione con fatti di cui alla sentenza sub 11, contestati a partire dal 1999. Il primo cumulo riguarda fatti commessi dal 93 al 2013, il secondo cumulo riguarda la carcerazione dal 2013 al 2020 per reati commessi dopo il 2013, però essendo intervenuto il riconoscimento della continuazione questi fatti, secondo il ricorrente, devono ritenersi cronologicamente connessi. Si insiste rilevando, poi, che i fatti della sentenza sub 8 sono stati commessi nel 2002, quelli di cui alla sentenza sub 10 nel 2004 e quelli della sentenza sub 11 dal 1999 al 2016, dunque in un arco temporale che ingloba i periodi di cui alle altre due sentenze. La Corte appello non si è attenuta ai principi di diritto esposti perché, al contrario, ha ritenuto corretta l'applicazione dei comuni parziali, ammettendo la legittimità del cumulo aritmetico di pena tra reati di quelle sentenze eseguibili, così però impedendo l'applicazione del criterio moderatore e del relativo adeguamento. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Dall'Olio, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di mnamnnissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2.11 Collegio rileva che, come dedotto, nel caso al vaglio, è stata riconosciuta la continuazione tra i fatti giudicati con tre sentenze, commessi, per una pronuncia, tra il 1999 e il 2016 (sent. n. 11), per l'altra, il 2 ottobre 2002 (sent. n. 8), per la terza, tra il 20 febbraio 2014 e il 24 marzo 2014 (sent. n. 10). In particolare, la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del 3 ottobre 2019 di cui al n. 11, ha riconosciuto la continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 21 marzo 2018 (n. 10), provvedimento che a sua volta aveva riconosciuto la continuazione con i reati oggetto della sentenza emessa, dalla stessa Corte, il 20 marzo 2008 (n. 8). Il provvedimento impugnato, nel respingere la richiesta formulata dal condannato, ha richiamato il principio di diritto secondo il quale, per fruire del cumulo unitario, su cui applicare il criterio calmieratore ex art. 78 cod. pen., in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena, o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non può effettuarsi il cumulo di tutte le pene, ma occorre procedere a cumuli parziali, ossia, da un lato, al cumulo delle pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, e, dall'altro, ad un nuovo cumulo, comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Rv. 277491 - 01; Sez 1, n. 17503 del 13/02/2020, Rv. 279182 - 01). [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, poi, afferma che, correttamente, il Pubblico ministero aveva emesso due provvedimenti di cumulo e che il periodo di carcerazione sofferto dal 4 marzo 2003 al 27 ottobre 2013, era stato computato nel primo cumulo parziale, relativo a reati commessi (fino al 2003) prima della carcerazione sofferta, tra cui quello della sentenza sub n. 8. Afferma ancora l'ordinanza impugnata, che la carcerazione successiva, sofferta dal 28 ottobre 2013 al 19 aprile 2020, era stata detratta con riferimento al secondo cumulo parziale che comprende le condanne sub 10 e 11 (oltre alla pena di mesi quattro di reclusione di cui al punto 12, relativa a reato accertato il 12 maggio 2017, giudicato dal Tribunale di L'Aquila). Le pene, di cui al primo cumulo, sono state ritenute espiate in precedenza rispetto ai reati di cui al secondo cumulo. 3.La difesa, in sostanza, assume che la ritenuta continuazione tra le tre sentenze, una compresa nel primo cumulo, le altre due in quello n. 18/2022, imporrebbe di computare le pene per i reati, così riuniti dal vincolo della continuazione, in un unico cumulo, perché il riconoscimento della continuazione in esecuzione ha cristallizzato la prossimità temporale tra le condotte. 4.11 Collegio osserva che principio pacifico presso la giurisprudenza di legittimità, è quello secondo cui, in tema di esecuzione di pene concorrenti irrogate con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali — e quindi al cumulo della pena irrogata per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata — con applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene irrogate per i reati successivamente commessi, fino all'esaurimento di queste ultime, previa \t)" detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione (Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, Broegg, Rv. 265966; negli stessi termini, Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. cit.). Per contro, deve procedersi al calcolo unitario delle pene concorrenti qualora dette pene si riferiscano a reati commessi in epoca antecedente all'inizio dell'esecuzione di una di esse. Così operando, è garantito il rispetto della ratio sottesa alla disposizione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. — che impone al pubblico ministero, all'atto di determinare la pena da eseguire, di computare soltanto la custodia cautelare subita e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da espiare — da ravvisarsi nell'esigenza di evitare che la pena computata preceda la commissione del reato, condizione che, è facile intuire, si tradurrebbe in un inammissibile incenl:ivo a delinquere, potendo, in sostanza, l'agente contare, all'atto della determinazione criminosa, su una sorta di "credito" di pena. Sotto tale profilo, il ricorso proposto è, dunque, non specifico perché si limita a indicare le date di commissione dei reati giudicati con le tre condanne, riuniti in continuazione, senza precisare quando sono stati eseguiti i relativi periodi di espiazione delle relative pene e quando è iniziata l'esecuzione della pena relativa ai singoli reati ritenuti avvinti dalla continuazione. Quello che rileva, quindi, ai fini che interessano non è solo la data di commissione dei singoli reati ritenuti in continuazione (che la difesa assume essere tutti compresi nella data di commissione dei reati di cui alla sentenza sub 11, cioè dal 1999 al 2016) ma anche quello dell'inizio dell'esecuzione che il ricorrente non indica. Ciò in quanto, anche nel caso di "credito" di pena formatosi a seguito del riconoscimento in fase esecutiva della continuazione fra taluni reati con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, vale sempre il principio — che è a base della fungibilità della pena — secondo cui la pena non può precedere il reato, ma solo seguirlo, principio che trova esplicita affermazione nell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1680 del 9/6/2000, Rv. 216418; Sez. 4, n. 27948 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 219607). Del resto, concordemente a quanto afferma il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella requisitoria scritta, il reato continuato rappresenta una fictio iuris e può considerarsi reato unico solo ai fini specificamente previsti dalla legge, mentre va considerato come pluralità di reati, agli effetti degli artt.137 cod. pen. e 657, comma 4, cod. proc. pen, laddove si pongono problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati, ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 3228 del 5/8/1992, Rv. 191589 - 01; Sez. 1, n. 2884 del 11/05/1995, Togna, Rv. 201748 - 01, secondo la quale l'istituto della continuazione è fondato su una fictiojuris determinata dal favor rei, per la quale più reati concorrenti vengono considerati come unico, al fine di attenuare il rigore del cumulo materiale delle pene). Ragionando diversamente formando un unico cumulo comprendente le sentenze sub 8, 10 e 11, si potrebbe pervenire ad un risultato per il quale, almeno il reato sub 10, sarebbe cronologicamente posteriore all'esecuzione della pena per quello più risalente, così violando la regola tratta dalla previsione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Né il reato continuato, diversamente da quello permanente, sposta, ad ogni effetto, la data di commissione del fatto al momento dell'ultimo reato ritenuto in continuazione (si pensi, ai fini dell'applicazione dell'indulto, alla considerazione che il reato continuato deve essere scisso nei reati che lo compongono e nei vari episodi che attengono a ciascuno dei reati continuati, con la conseguente possibilità di applicazione del beneficio ai reati o agli episodi rientranti nel limite temporale di applicazione dell'indulto: Sez. 1, n. 43862 del 29/10/2004, Palamara, Rv. 230059 - 01). 4.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616