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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 20676/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32767-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 32767/2019 Cron.

Rep.

Ud. 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1110/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/09/2019 R.G.N. 1415/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Milano ha respinto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA], confermando la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori indicati in epigrafe al computo integrale del periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] affidato a quattro motivi.

I lavoratori hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022.

Considerato che:

3. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato.

La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.

Cass., S.U. 34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008); nel caso di specie, il difensore dei controricorrenti, preso atto dell’avvenuta rinuncia, ha insistito per la liquidazione delle spese processuali;

4. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo;

5. le spese del giudizio di legittimità sono posto a carico del rinunciante, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in ragione della soccombenza virtuale della società alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte su analoghi ricorsi (v.

Cass. n. 40413 del 2021; n. 40412 del 2021; n. 38901 del 2021; n. 38902 del 2021);

6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.

Così deciso nell’ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32767-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 32767/2019 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1110/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/09/2019 R.G.N. 1415/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Milano ha respinto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA], confermando la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori indicati in epigrafe al computo integrale del periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA] affidato a quattro motivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022. Considerato che: 3. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio. Cass., S.U. 34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008); nel caso di specie, il difensore dei controricorrenti, preso atto dell’avvenuta rinuncia, ha insistito per la liquidazione delle spese processuali; 4. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo; 5. le spese del giudizio di legittimità sono posto a carico del rinunciante, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in ragione della soccombenza virtuale della società alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte su analoghi ricorsi (v. Cass. n. 40413 del 2021; n. 40412 del 2021; n. 38901 del 2021; n. 38902 del 2021); 6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Così deciso nell’ad
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